Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19632 del 16/09/2010

Cassazione civile sez. trib., 16/09/2010, (ud. 24/06/2010, dep. 16/09/2010), n.19632

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

COMUNE di SAN BENEDETTO del TRONTO, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via F.

Denza n. 20, presso lo studio degli Avv.ti del Federico Lorenzo e

Laura Rosa, rappresentato e difeso, giusta delega a margine del

ricorso e determina comunale n. 1407 del 14.10.2008, dall’Avv.

Lorenzo del Federico;

– ricorrente –

contro

HOTEL HAITI di PIUNTI EZIO e C. SAS con sede in

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

Avverso la sentenza n. 27/08/2007 della Commissione Tributaria

Regionale di Ancona – Sezione n. 08, in data 08.03.2007, depositata

il 19 luglio 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

24 giugno 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il Procuratore Generale dott. Pietro Abbritti.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 25206/2008 R.G., e’ stata depositata la seguente relazione: “1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 27/08/2007, pronunziata dalla CTR di Ancona Sezione n. 08 l’08.03.2007 e DEPOSITATA il 19 luglio 2007. Il ricorso, che attiene ad impugnazione di avvisi di accertamento per omessa denuncia e mancato versamento, relativo ad ICI degli anni dal 1996 al 1999, censura l’impugnata decisione per violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3, commi 1 e 2.

2 – L’intimata societa’, non ha svolto difese in questa sede.

3 – La decisione impugnata, ha rigettato l’appello del Comune ed escluso, nel caso, l’imponibilita’ del fabbricato, adibito a stabilimento balneare, trattandosi di immobile oggetto di concessione demaniale rilasciata dal Ministero della Marina Mercantile.

4 – La questione posta con il mezzo, va esaminata, tenendo conto del quadro normativo di riferimento e dei principi affermati in sede di interpretazione ed applicazione delle relative norme, alla cui stregua, sembra, debba ritenersi che un bene demaniale oggetto di concessione, sul quale insista un fabbricato, puo’ ritenersi imponibile ai fini ICI, non solo alla stregua della legislazione vigente come modificata, prima dal D.Lgs n. 446 del 1997, art. 68, comma 1 e dopo dalla L. n. 388 del 2000, art. 18, comma 3 ma pure dell’originaria formulazione del D.Lgs n. 504 del 1992, art. 3.

E’ stato, infatti, chiarito che la L. n. 388 del 2000, art. 18, applicato dai Giudici di appello, modificando il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3, comma 2, ha esteso la soggettivita’ passiva dell’imposta ai concessionari di aree demaniali, ma che la fattispecie considerata dalla norma riguarda appunto – come e’ reso palese dal tenore letterale della disposizione – il mero concessionario di area demaniale, precedentemente di certo non soggetto all’imposta, ma non il proprietario di un immobile costruito, in forza di concessione, su un’area demaniale, che invece – secondo la giurisprudenza di questa Corte – doveva ritenersi gia’ soggetto ad ICI. Si e’, altresi’, affermato, da ultimo, nelle sentenze 22757/04 e 8637/05, che il provvedimento amministrativo di concessione ad aedificandum su un area demaniale puo’ in astratto dare luogo sia ad un diritto di natura reale, riconducibile alla proprieta’ superficiaria (cfr. Cass. 1718/07 e 21054/07, proprio con riferimento all’ipotesi di stabilimento balneare), sia ad un diritto di natura personale, che possa essere fatto valere nei confronti del solo concedente, gravando sulla parte che invoca tale seconda configurazione giuridica l’onere di dedurre chiari indici rilevatori (Cass. 4402/98 e 73 00/01), tra i quali rilievo decisivo deve essere attribuito alla destinazione dell’opera costruita dal concessionario al momento della cessazione del rapporto, dato che e’ evidente che, se essa torna nella disponibilita’ del concedente, ci troviamo in presenza di un rapporto obbligatorio (cosi’ Cass. 22757/04).

Ne deriva che la concreta qualificazione in termini di diritto reale della situazione soggettiva del concessionario, nel caso di proprieta’ superficiaria, importa l’assoggettamento dell’immobile all’ICI in base al testo originario del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3, (v. Cass. 7273/99) e non in forza delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 58, comma 1, che ha espressamente ricompreso tra i soggetti passivi il titolare del diritto di superficie, essendo pacifico nella giurisprudenza di questa Corte il carattere meramente interpretativo della norma del 1997 (Cass. 242/04, 17730/06 e altre) e dalla L. n. 388 del 2000, art. 18 che con riferimento alle mere aree demaniali, ha identificato nel concessionario il soggetto passivo, eliminando precedenti incertezze interpretative (ex multis Cass. n. 8870/08, n. 9518/08, n. 9936/08).

La decisione impugnata non sembra in linea con i principi desumibili dalle richiamate decisioni, avendo riconosciuto efficacia del tutto innovativa all’art. 18 citato, escludendo, in ogni caso, dalla soggettivita’ passiva ICI i titolari di Concessione, e ritenuto, quindi, irrilevante ogni indagine in ordine alla consistenza del bene oggetto dell’imposizione ed alla natura reale od obbligatoria del diritto costituito in capo concessionario.

6 – Cio’ posto, si ritiene sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la relativa definizione, proponendosi il relativo accoglimento, per manifesta fondatezza, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.. Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi”.

Considerato che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori;

Visti il ricorso e tutti gli altri atti di causa;

Vista la relazione in calce al ricorso, da cui si evince che l’atto e’ stato spedito a notifica, tramite servizio postale, il 28.10.2008 dall’Ufficiale Giudiziario di Ascoli Piceno, e che non risulta versato in atti, neppure in sede di udienza camerale, l’avviso di ricevimento del plico contenente l’atto;

Rilevato che l’intimata non ha fatto controricorso e che nessuna delle parti ha partecipato all’udienza;

Considerato, quindi, che l’impugnazione, giusto consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. SS. UU. n. 627/2008, N. 24877/2006, N. 10506/2006, N. 23291/2005, N. 12286/2005), deve essere dichiarata inammissibile e che, d’altronde, non sussistono i presupposti per una pronuncia sulle spese;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, il 24 Giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2010

 

 

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