Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19632 del 03/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 03/10/2016, (ud. 10/03/2016, dep. 03/10/2016), n.19632

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2313/2014 proposto da:

B.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DEI COLLI

PORTUENSI 536, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA LUISA

REVELLI, rappresentato e difeso dall’avvocato ERNESTINA LANCETTI

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

NEOS FINANCE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore

Dott. D.C.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FABIO

MASSIMO 107, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPA FINANZE, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO TAFURO

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3350/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 29/08/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/03/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO;

udito l’Avvocato FULVIO ZARDO per delega;

udito l’Avvocato FRANCESCO TAFURO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. B.L. convenne in giudizio la società (Zenit), con cui aveva stipulato un contratto di acquisto “di un certificato di associazione” in un complesso turistico residenziale affiliato ad un circuito di scambio (time-sharing), nonchè la diversa società (Finemiro, poi Neos, poi Intesa San Paolo Personal Finance spa, d’ora in poi società finanziatrice), con cui aveva stipulato nella stessa occasione un contratto di finanziamento per la somma di oltre Euro 16 mila. Chiese dichiararsi la nullità o l’annullamento del primo contratto, per indeterminatezza dell’oggetto stante la mancata indicazione dell’appartamento e del periodo di godimento, ed inoltre, l’accertamento che nulla doveva in forza del secondo contratto alla società finanziatrice.

La società finanziatrice, in via riconvenzionale, chiese l’adempimento del contratto di finanziamento e, in via subordinata, chiamando in giudizio la società venditrice, già convenuta e restata contumace, di dichiararla tenuta a rifonderle il credito vantato nei confronti dell’attore.

Il tribunale di Como dichiarò la nullità del contratto di acquisto per indeterminatezza dell’oggetto e, ritenuto il collegamento tra i due contratti, condannò la società venditrice a corrispondere alla società finanziatrice quanto da questa vantato nei confronti dell’attore.

Decidendo l’impugnazione della società finanziatrice, la Corte di appello di Milano – rilevato il passaggio in giudicato della statuizione sulla nullità del contratto di acquisto in mancanza di impugnazione della venditrice – negò l’esistenza del collegamento negoziale e accolse la domanda principale della società finanziatrice nei confronti del B., di pagamento di quanto dovuto in forza del contratto (sentenza del 29 agosto 2013, notificata il successivo 29 ottobre).

2. Avverso la suddetta sentenza, l’originario attore propone ricorso affidato a cinque motivi, esplicati da memoria.

Resiste con controricorso Intesa San Paolo Personal Finance Spa (incorporante Neos Finance Spa, già Finemiro Stile spa).

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo si deduce l’inammissibilità dell’appello – per violazione degli artt. 331, 163 bis e 164 c.p.c. – lamentando la mancata integrazione del contraddittorio da parte dell’appellante nei confronti della Zenit, assunto il litisconsorzio come necessario, in ragione dell’unicità del rapporto sostanziale, o quanto meno come necessario rapporto processuale anche in forza della reciproca dipendenza.

Il motivo è inammissibile.

1.1 Il ricorrente omette completamente di censurare l’argomentazione centrale sulla base della quale la Corte di merito ha ritenuto la contumacia della Zenit in appello, con conseguente integrità del contraddittorio. Infatti, il giudice di merito ha ritenuto rituale la notifica effettuata, ai sensi dell’art. 140 c.p.c., al liquidatore della Zenit dopo gli infruttuosi tentativi di notifica presso la sede sociale.

Tutta la censura sviluppata con il motivo, invece, si incentra unicamente sulle argomentazioni aggiuntive della Corte di merito, che – ipotizzando eventuali vizi di notifica – li dice privi di conseguenze sulla ritualità dell’appello in considerazione dell’oggetto dell’appello, del mancato riconoscimento del collegamento negoziale tra i due contratti nel giudizio di appello, della assenza di domanda della appellante nei confronti della Zenit.

In definitiva, a fronte di una argomentazione della Corte di appello dirimente rispetto alla ritualità del contraddittorio e di altre argomentazioni ipotetiche, della stessa Corte, sul presupposto di vizi di notifica prima riconosciuti non esistenti, il ricorrente si limita a censurare le argomentazioni ipotetiche, lasciando così ferma la ritenuta integrità del contraddittorio.

2. Con il secondo motivo, si censura la sentenza gravata nella parte in cui ha ritenuto che l’appello della società finanziatrice, basato sull’azione di adempimento del contratto di finanziamento nei confronti del B. proposta in via principale in primo grado, sul presupposto della mancanza di collegamento negoziale tra tale contratto e quello di acquisto, investisse anche la statuizione della sentenza di primo grado la quale, sul presupposto collegamento negoziale tra i due contratti, dopo aver ritenuto nullo il contratto di acquisto, aveva condannato la società venditrice a rifondere alla finanziatrice quanto dovuto dal B. sulla base della domanda di garanzia avanzata dalla Neos in via subordinata in primo grado. E, quindi, nella parte in cui la sentenza impugnata aveva rigettato l’eccezione di giudicato, sollevata in appello dal B., sul capo di sentenza di condanna della Zenit a favore della Neos, annullando sul punto la sentenza di primo grado.

Il ricorrente – invocando l’art. 2909 c.c., artt. 100, 324 e 323 c.p.c., invoca la violazione del giudicato.

2.1. Il motivo è inammissibile.

In disparte ogni considerazione attinente alla interpretazione dell’atto di appello da parte del giudice di merito, ai fini della inammissibilità è assorbente la totale violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6.

Nessuna valutazione sulla decisività della censura è possibile in mancanza di ogni precisa indicazione in ricorso della parte, (punto) degli atti processuali rilevanti, quali l’originaria domanda subordinata di chiamata in garanzia della venditrice da parte della società finanziatrice (con la costituzione in primo grado) e l’ambito del devolutum in appello con l’impugnazione in esito al rigetto della domanda riconvenzionale in via principale di adempimento del contratto di finanziamento come collegato a quello di vendita.

3. Con il terzo motivo, invocando la violazione degli artt. 1322, 1362, 1363, 1366, 1370, 1469 bis e 1469 quinquies c.c., si censura la decisione nella parte in cui, riconosciuto il passaggio in giudicato per mancanza di impugnazione della nullità del contratto di acquisto, ha negato la conseguente nullità del contratto di finanziamento, escludendo il collegamento tra i due contratti.

Si deduce che la Corte, a partire dal rilievo centrale attribuito alla clausola (n. 3 delle condizioni di finanziamento) relativa alla inopponibilità delle eccezioni, ha erroneamente interpretato gli altri indici che deponevano per l’esistenza del collegamento tra i due contratti.

In particolare, si sottolinea che la clausola sulla inopponibilità delle eccezioni (n. 3), assunta come dirimente e prevalente al fine di escludere ogni collegamento tra i due contratti, presuppone un contratto valido e non radicalmente nullo, come nella specie, per indeterminatezza dell’oggetto.

3.1 La censura merita accoglimento.

3.1.1. La clausola in questione, infatti, disciplina l’eventuale inadempimento del venditore e presuppone l’esistenza di un contratto di vendita tra le parti; contratto che, nella specie, è stato dichiarato nullo per indeterminatezza dell’oggetto.

Proprio l’assunzione di tale clausola come centrale nell’interpretazione dell’operazione economica posta in essere tra le parti, ha indotto il giudice del merito a sottovalutare ogni altro profilo idoneo a riconoscere l’esistenza di un collegamento funzionale tra i due negozi, tale che uno dei due trovi la propria causa nell’altro. In definitiva, non si è dato alcun peso ad indici della volontà delle parti di coordinare i due negozi, instaurando tra gli stessi una connessione teleologica, quali: la contestualità dei contratti, ognuno dei quali richiama l’altro; il versamento del finanziamento dalla società finanziatrice alla società venditrice, perfezionandosi così la vendita; la scelta della società finanziatrice da parte della venditrice, con essa convenzionata, indipendentemente dall’esclusiva.

3.1.2. Peraltro, da ultimo questa Corte – partendo dalla normazione comunitaria e dalla interpretazione della stessa da parte della Corte di giustizia e trovando conferma nella successiva evoluzione legislativa, attualmente in vigore, e con ampiezza di argomentazioni cui si rimanda ha ravvisato nel D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, artt. 121 e 124, nel testo originario, applicabile ratione temporis, tra i contratti di credito al consumo finalizzati all’acquisto di determinati beni o servizi ed i contratti di acquisto dei medesimi, un collegamento negoziale di fonte legale, che prescinde dalla sussistenza di una esclusiva del finanziatore per la concessione di credito ai clienti dei fornitori, demandando al giudice di individuare, in applicazione dei principi generali, gli effetti del collegamento negoziale istituito per legge tra il contratto di finanziamento e quello di vendita (Cass. n. 20477 del 2014 e n. 19522 del 2015).

3.1.3. Ne consegue che la Corte di merito dovrà in primo luogo valutare se, nella specie, si tratti di una tipologia di contratto di credito al consumo previsto dall’art. 124, comma 3 del T.U.B. nel testo originario (trattandosi di contratti stipulati nel marzo del 2002), dovendo in tal caso ravvisarsi un collegamento negoziale di fonte legale che prescinde dal rapporto tra finanziatore e venditore, spesso presente nella forma della convenzione non esclusiva, essendo sufficiente che l’operazione di finanziamento risulti finalizzata all’acquisto di un bene (o di un servizio) determinato, scelto dal consumatore prima di accedere al finanziamento, e perciò individuato già nel contratto di finanziamento e pagato direttamente dal finanziatore al fornitore.

Solo se il contratto per cui è causa non rientri in tale tipologia di credito al consumo, la Corte di merito dovrà valutare l’esistenza del collegamento negoziale sulla base della volontà delle parti, escludendo rilievo, per quel che si è precisato, alla clausola limitativa della opponibilità delle eccezioni al finanziatore.

3.1.4. La sentenza gravata è cassata in relazione al motivo accolto e la causa è rimessa alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese processuali del giudizio di legittimità.

4. Dall’accoglimento nei termini precisati, deriva l’assorbimento: – del guado motivo, con il quale si deduce l’autonoma nullità del contratto di finanziamento, quale credito al consumo, per violazione dell’art. 124 T.U.B. nella previsione originaria, stante la mancata descrizione analitica dell’oggetto del contratto, con prospettazione che si riconosce tardiva, ma rilevabile d’ufficio; – del quinto motivo, che concerne la misura degli interessi cui il ricorrente è stato condannato in favore della società finanziatrice.

PQM

LA CORTE DI CASSAZIONE

accoglie il terzo motivo del ricorso; dichiara inammissibili il primo e il secondo motivo e assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2016

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