Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19631 del 26/09/2011

Cassazione civile sez. lav., 26/09/2011, (ud. 06/07/2011, dep. 26/09/2011), n.19631

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

G.L., B.O., S.A., R.

F., BE.BU.FE., GR.AN., F.

A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 11/2006 della SEZ. DIST. CORTE D’APPELLO di

BOLZANO, depositata il 30/03/2006 R.G.N. 90/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/07/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE MELIADO’;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 22./30.3.2006 la Corte di appello di Trento – sez. distaccata di Bolzano, in parziale riforma della decisione di prime cure, dichiarava il diritto di F.A. alla valorizzazione con il punteggio 1,5 del servizio pregresso nella posizione economica di provenienza, ai fini della procedura selettiva per il conseguimento della posizione economica B3 super indetta con decreto del 14.11.2000.

Osservava in sintesi la corte territoriale che il senso letterale e logico delle disposizioni del bando concorsuale rilevanti, e precisamente della clausola che, in aderenza alla contrattazione collettiva di settore, dava rilievo alla “esperienza professionale nella posizione economica di provenienza”, induceva a ritenere che scopo di tale disposizione non fosse quello di valorizzare solo il servizio in tale posizione espletato in favore dell’Amministrazione finanziaria, ma tutta l’esperienza maturata nella stessa posizione, in quanto diversamente tale limite avrebbe dovuto essere espressamente precisato in seno al bando medesimo.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso l’Agenzia delle Entrate con tre motivi, illustrati con memoria.

Non hanno svolto attività difensiva F.A. e i controricorrenti intimati, indicati in epigrafe.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, svolto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, l’Agenzia ricorrente lamenta violazione dell’art. 17 del CCNL del Comparto Ministeri del 16.2.1999 e del D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 5 e 40 ed, al riguardo, osserva come la corte territoriale, non riconoscendo che la disposizione contrattuale era idonea a giustificare una differenziazione, ai fini dell’esperienza professionale, fra il servizio svolto in favore dell’amministrazione finanziaria e quello presso qualsiasi altra amministrazione, aveva “interferito” sui poteri discrezionali che la legge riconosce al datore di lavoro pubblico (oltre che alle organizzazioni sindacali) tanto con riferimento all’organizzazione degli uffici che alla gestione dei rapporti di lavoro.

Con il secondo motivo la ricorrente, denunciando violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione all’art. 1362 c.c., osserva come la corte territoriale, disattendendo i criteri di ermeneutica contrattuale, aveva omesso di considerare come l’esperienza professionale maturata presso altre amministrazioni fosse già oggetto di puntuale valutazione sulla base di altra disposizione del bando, con la conseguenza che la previsione di punteggi specifici per tali compiti confermava l’intento delle parti sociali di differenziare l’esperienza professionale acquisita dal dipendente.

Con l’ultimo motivo, infine, la ricorrente prospetta vizio di motivazione con riferimento alla rilevanza da riconoscersi alla acquiescenza prestata dalle organizzazioni sindacali alla interpretazione sostenuta dalla amministrazione.

2. Il primo motivo è inammissibile per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., vigente ratione temporis.

Deve, infatti, ribadirsi, in conformità all’insegnamento di questa Suprema Corte, che il principio di diritto che la parte ha l’onere di formulare espressamente nel ricorso per cassazione a pena di inammissibilità deve consistere in una chiara sintesi logico- giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, formulata in termini tali che dalla risposta negativa o affermativa che ad essa si dia discenda in modo univoco l’accoglimento o il rigetto del gravame, con la conseguenza che deve ritenersi inammissibile non solo il ricorso nel quale il quesito manchi, ma anche quello nel quale sia formulato in modo inconferente rispetto all’illustrazione dei motivi di impugnazione (cfr. ad es. SU n. 20360/2007; Cass. n. 14385/2007), ovvero ove non vi sia corrispondenza (o vi sia solo parziale corrispondenza) fra quesito e motivo, sicchè il primo non sia esaustivamente riferibile alla questione controversa posta col motivo di impugnazione, rappresentandone la sintesi logico- giuridica. Ne resta confermato, quindi, che il rispetto del requisito della imprescindibile attinenza dei quesiti al decisum è condizione indispensabile per la valida proposizione del quesito medesimo, sotto pena della sua genericità e della conseguente equiparazione, per difetto di rilevanza, alla mancanza stessa di un quesito.

Il quesito posto dall’Agenzia ricorrente (“dica codesta Corte se, qualora il CCNL di riferimento rimetta alla contrattazione integrativa di amministrazione la disciplina dei criteri selettivi per la progressione alla posizione economica “B3 super”, fissando fra i criteri di massima quello dell’arricchimento professionale, e il bando della procedura, in attuazione di detta disciplina integrativa, preveda punteggi differenti per i titoli “esperienza professionale nella posizione economica di provenienza (punto A)” e, rispettivamente, “anzianità di servizio in posizione diversa da quella di cui al punto A, maturata nella pubblica amministrazione” sia rispettosa della disciplina contrattuale la decisione del Giudice di merito che qualifichi il pregresso servizio prestato dal dipendente presso altra e diversa amministrazione come titolo valevole ai sensi del titolo A) non risulta conforme ai canoni interpretativi indicati, in quanto, da un lato, non attinente con le ragioni espresse nell’articolazione del motivo, che si incentra essenzialmente sulla violazione dei poteri discrezionali che spettano al datore di lavoro pubblico sulla base del combinato disposte del D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 5 e 40 nemmeno richiamati nel quesito, dall’altro generico, perchè inidoneo ad esprimere, in termini riassuntivi, ma concretamente pertinenti all’articolazione delle censure in relazione alla fattispecie controversa, il vizio ricostruttivo addebitato alla decisione.

3. Inammissibile è anche il secondo motivo, con il quale l’Amministrazione lamenta la violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale in relazione alla contrattazione collettiva applicabile.

Anche per tale, parte, infatti, il quesito formulato ^”dica codesta Corte se, qualora il CCNL di riferimento rimetta alla contrattazione integrativa di amministrazione la disciplina dei criteri selettivi per la progressione alla posizione economica B3 super, fissando fra i criteri di massima quello dell’arricchimento professionale, e il bando della procedura, in attuazione di detta disciplina integrativa, preveda punteggi differenti per i titoli “esperienza professionale nella posizione economica di provenienza (punto A)” e, rispettivamente, “anzianità di servizio in posizione diversa da quella di cui al punto A, maturata nella pubblica amministrazione” possa dirsi corretta l’interpretazione della volontà contrattuale manifestata dalle parti nella disciplina integrativa con cui il Giudice di merito attribuisce alle parti l’intenzione di equiparare l’esperienza professionale derivante dal servizio prestato presso l’Amministrazione di appartenenza con quello prestato presso altre amministrazioni” non appare coerente con le prescrizioni dell’art. 366 bis, in punto di quesito di diritto. Trattandosi, infatti, di interpretazione non di contratto collettivo nazionale, ma di contratto collettivo integrativo, come tale riservata al giudice di merito e sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione o per violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale (cfr. ad es.

Cass. n. 16522/2006, la quale sottolinea il carattere eccezionale della disposizione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 5 che consente l’interpretazione diretta dei contratti collettivi nazionali), la ricorrente avrebbe dovuto specificare, operando una chiara sintesi logico – giuridica della questione sottoposta al giudici di legittimità, in che modo l’interpretazione offerta dalla corte territoriale si discostasse dai canoni legali di interpretazione, a fronte di quella ritenuta conforme ai medesimi, ed ancor prima quali fossero i canoni legali di interpretazione nella fattispecie rilevanti. Ne deriva in mancanza l’inammissibilità del relativo quesito.

4. Quanto, infine, all’ultimo motivo, lo stesso è inammissibile per inosservanza dell’art. 366 bis c.p.c., ultima parte.

Con tale motivo, infatti, V Agenzia ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a fatti processuali controversi e decisivi per il giudizio, senza che, tuttavia, risulti, per come richiesto dalla norma indicata, un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo, e cioè una autonoma e sintetica rilevazione dei fatti processuali rispetto ai quali si assume il vizio di motivazione.

Deve, infatti, confermarsi, in aderenza a quanto già ritenuto da questa Suprema Corte, come l’onere imposto in parte qua dall’art. 366 bis c.p.c. deve essere adempiuto non solo illustrando il motivo, ma anche formulando, al termine di esso e , comunque, in una parte del motivo a ciò espressamente dedicata, una indicazione riassuntiva e sintetica che costituisca un quid pluris rispetto all’illustrazione del ricorso e valga ad evidenziare, in termini immediatamente percepibili, il vizio motivazionale prospettato, e quindi l’ammissibilità del ricorso stesso (cfr. Cass. ord. n. 8897/2008;

Cass. ord. n. 20603/2007; Cass. ord. n. 16002/2007).

5. Conclusivamente il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione degli intimati.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2011

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