Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19631 del 24/07/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 19631 Anno 2018
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: CURCIO LAURA

ORDINANZA

sul ricorso 3812-2013 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrentecontro

2017
4652

DI STEFANO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA NAPOLEONE III n. 28, presso lo studio
dell’avvocato DANIELE LEPPE, rappresentato e difeso
dall’avvocato ANTONIO ROSARIO BONGARZONE, giusta
delega in atti;

Data pubblicazione: 24/07/2018

- controrícorrente nonchè contro

JUST ON BUSINESS S.P.A.- AGENZIA PER IL LAVORO – (già
Inwork Italia S.p.a.);
– intimata –

di ROMA, depositata il 30/01/2012 R.G.N. 11442/2007;
il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

avverso 1a sentenza n. 8469/2011 della CORTE D’APPELLO

rgn.3812/2013
RILEVATO
Che la Corte d’Appello di Roma con sentenza del 30.1.2012 ha confermato la
sentenza del Tribunale di Roma del 19.12.2006 di accoglimento della domanda di
Francesco Di Stefano svolta nei confronti di Poste Italiane spa e diretta
all’accertamento della natura a tempo indeterminato del rapporto di lavoro tra le parti,

spa in ,data 13.5.2003, poi prorogato e in data 30.9,.2004 in forza di contratti di
fornitura di lavoro, la cui causale indicava “legge n. 196/1997, casi previsti dal CCNL”,
per lo svolgimento di mansioni di addetto allo sportello, con condanna della società
poste spa al reintegrazione nel posto di lavoro e comunque al ripristino del rapporto
presso la società Poste, utilizzatrice.
Che la corte di merito ha ritenuto che il Tribunale avesse dichiarato la nullità del
contratto di lavoro per difetto dei requisiti e non di quello di “somministrazione”, che
comunque la causale del contratto di lavoro era generica perché si sarebbe comunque
dovuta indicare quale fra “i casi previsti dal CCNL” le parti intendessero riferirsi.
Che secondo la corte di merito nel contratto di somministrazione possono anche
indicarsi più ragioni, ma le stesse devono comunque essere richiamate ed avere
contenuto sufficientemente specifico per poter consentire il successivo controllo in
ordine alla relazione causale fra dette ragioni e quelle per le quali il dipendente è
stato assunto dall’impresa somministratrice. Nel caso di specie per la corte di merito
tali specificazioni sono del tutto mancate.
Che i giudici del gravame hanno ritenuto inoltre che , nonostante sia stato espunto
dall’art.21 comma 4 del dlgs 276/2003 l’inciso “con indicazione degli elementi di cui
alle lettere a,b,c,d,e del comma 1 …”, comunque il richiamo a detti elementi è
contenuto nell’art.27. Conseguentemente qualora il contratto di somministrazione di
lavoro non soddisfi i requisiti di forma di cui all’art.21 lett.c. ( ragioni di carattere
tecnico , organizzativo ecc…) detta somministrazione è irregolare, con l’unica
differenza che, mentre prima della modifica introdotta dal DLGS n.251/2004 la
previsione della nullità rendeva l’azione di natura dichiarativa – perché il 4° comma

in ragione della nullità dei contratti di prestazione temporanea stipulati con Inwork

dell’art 21 stabilisce che il lavoratore è considerato a tutti gli effetti alle dipendenze
dell’utilizzatore – , dopo la modifica l’azione è costitutiva , ai sensi dell’art.27 cit.

Che per la corte distrettuale la mancanza di specificazione finisce per comportare la
mancanza di coerenza – corrispondenza fra il contratto di somministrazione e il
contratto di lavoro. Peraltro, per la corte, la conseguenza della conversione del
contratto a termine in quello a tempo indeterminato risulta ora confermata dall’art.32

sarebbe formato un giudicato interno sulle conseguenze risarcitorie dell’ illegittimità
dei contratti di somministrazione, non essendo stato propósto alcun motivo di appello
avente ad oggetto la determinazione del risarcimento.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione Poste italiane spa affidato a
cinque motivi, cui ha resistito il Di Stefano con controricorso. Entrambe le parti hanno (
depositato memorie .
CONSIDERATO

Che i motivi di ricorso hanno riguardato:
1)Ia violazione e falsa applicazione , ex 360 c.1.n.3 c.p.c., degli artt.99, 112,414,342,
c.p.c. , degli artt.l. comma c.5, 3 comma 3 lett.A e – 10 della legge n.196/97, degli
artt.21,27 e 86 del DLGS n.276/2003, per avere la corte fondato il proprio
convincimento sull’errato presupposto dell’ applicazione degli artt.20 e 21 del DLGS
n.276, mentre il contratto stipulato il 29.4.2003 era regolato dalla legge 196/1997 e
che ove la corte avesse fatto corretto riferimento a tale legge, non avrebbe potuto
ritenere che la violazione dell’art.3 comma 3 lett.A comportasse la conversione a
tempo indeterminato del rapporto. Ciò in quanto, a dire della ricorrente, l’art.1 comma
5 della L. 196/1997 nell’indicare i requisiti formali del contratto di fornitura non
richiede l’indicazione dei motivi, indicazione richiesta solo per il contratto di lavoro.
2)Ia violazione e falsa applicazione degli artt. 20,21 e 27 del dlgs n.276, nonché
degli art.113 ,115, 420,434, 437 c.p.c., in relazione all’art.360 c.1.n.3 c.p.c., oltre che
insufficiente motivazione circa un fatto decisivo e controverso, in relazione all’art.360
c.1.n.5 c.p.c., per avere la corte territoriale ritenuto necessaria la specificazione della
ragione nel contratto di somministrazione , requisito formale non richiesto da dette
norme, essendo sufficiente che sussista una ragione di carattere soggettivo
2

,

legge n.183/2010, la cui applicazione va per la corte comunque esclusa perché si

(Cass.2521/2012), non essendo necessaria la specificità richiesta per il contratto a
termine di cui all’art.1 del dlgs n.368/2001. Il controllo giudiziale riguarderebbe
soltanto la reale sussistenza del nesso causale tra le ragioni che hanno richiesto la
stipulazione del contratto di somministrazione e l’effettivo svolgimento del rapporto
commerciale. Nel caso in esame la causale del contratto di somministrazione
precisava sia le mansioni dei lavoratori – addetti allo sportello- , sia il riferimento al
CCNL ,art.1 comma 2 lettera a/b/c casi in essa previsti. La corte non ha quindi

concreta sussistenza delle ragioni indicate in contratto, relative al nesso causale con
l’assunzione di Di Stefano , dimostrabile attraverso la documentazione allegata e le
prove testimoniali.
3) la violazione e falsa applicazione degli artt.20,21 e 27 dlgs n.276/2003 con
riferimento alla carenza degli elementi formali del contratto di somministrazione (art .
360 comma 1 n.3 c.p.c.), omessa e insufficiente motivazione circa un fatto decisivo e
controverso, in relazione alla carenza di elementi formali del contratto di
somministrazione commerciale e del contratto di somministrazione di lavoro
lavoratore e ditta fornitrice (art.360 comma 1 n.5 c.p.c.). Per la società ricorrente la
sentenza sarebbe viziata sotto il profilo motivazionale laddove ha ritenuto che se pure
fossero dimostrate le ragioni sottese alla stipula del contratto di somministrazione tra
le due imprese , tali ragioni sarebbero comunque difformi da quelle indicate nel
contratto individuale di lavoro, dove dovrebbe essere indicata quale delle ragioni
hanno giustificato in concreto l’invio del lavoratore presso l’impresa utilizzatrice, solo
così potendosi garantire un controllo. Tale ragionamento sarebbe errato perché
verrebbe a porre a carico dell’impresa utilizzatrice anche l’eventuale mancata
specificazione delle ragioni del contratto di lavoro.
4) la violazione art.10 legge n.196/97, artt.22 e 27 dlgs 276/2003 (in relazione
all’art. 360 c.1n.3 c.p.c.) e l’insufficiente, contraddittoria motivazione ai sensi
dell’art.360 comma 1 n.5 cp.c. Ha errato la Corte nel confermare l’esistenza di un
rapporto a tempo indeterminato ai sensi dell’art.27 cit. direttamente tra Poste
Italiane spa e il lavoratore. Secondo la legge 196/97, applicabile ratione temporis,
l’indicazione dei motivi del ricorso alla prestazione di lavoro interinale è richiesta solo
per il contratto che intercorre tra impresa fornitrice e lavoratore, ai sensi dell’art.3
comma 3 lett.A e non per il contratto di fornitura , prevedendo l’art.10 comma 2
3

effettuato l’unica verifica richiesta dalla legge, ossia la verifica dell’ effettiva e

l’instaurazione del rapporto di lavoro con l’utilizzatrice solo in mancanza di forma
scritta del contratto. Comunque ribadisce la ricorrente che l’eventuale mancanza di
specificità causale nel contratto tra lavoratore e somministratore o la mancata
corrispondenza tra le ragioni in esso indicate e quelle effettivamente sussistenti
inciderebbe esclusivamente tra le parti di tale contratto e non nei confronti della
società utilizzatrice.

sensi dell’art. art.360 c.1 n.5 c.p.c., e la violazione di norme di legge in relazione
all’art.324 c.p.c. é all’art. art.2909 c.c. : secondo la ricorrente la corte avrebbe errato
ritenendo sussistere un giudicato interno, rilevabile d’ufficio perché la condanna
risarcitoria non era stata oggetto di censura con relativo motivo di appello. Per la
società ricorrente non si tratterebbe di un capo autonomo della sentenza di primo
grado , ma di capo strettamente collegato alla declaratoria di illegittimità del termine
e quindi dipendente. Andrebbe comunque ritenuta l’applicabilità dello ius
superveniens.
Che il primo è fondato. La corte di merito, con una esposizione non particolarmente
chiara con riferimento sia al contenuto della decisione di primo grado che ai motivi di
appello, pur dando atto che il primo dei due contratti di lavoro intercorsi tra il Di
Stefano e l’impresa fornitrice era stato stipulato in data 13.5.2003 e dunque prima
dell’entrata in vigore del DLGS n.276/2003 , sulla base di un contratto di fornitura e
non di somministrazione, ha poi esaminato la fattispecie facendo riferimento alla
disciplina di cui al decreto legislativo n. 276 citato , in particolare richiamando , quale
fonte normativa in base alla quale valutare la legittimità del contratto individuale di
lavoro, l’art.21 di tale decreto e non l’art.10 della legge n.196/1997.
Che la Corte, nelle premesse della decisione, riportando la

ratio decidendi della

sentenza appellata , accenna alla disciplina transitoria di cui all’art.86 del citato dlgs
n.276, norma che tuttavia viene richiamata impropriamente, atteso che la stessa è
diretta esclusivamente a mantenere in vigore la disciplina dei contratti di fornitura
sino alla scadenza di detti contratti, fermo restando l’applicazione della nuova
normativa al solo contratto di lavoro, ove si tratti di contratto di lavoro stipulato dopo
l’entrata in vigore del nuovo decreto legislativo, ma in vigenza del CCNL la cui efficacia
era stata prorogata dal citato art.86.
4

5)1′ insufficiente motivazione in ordine all’applicabilità dell’art.32 legge n.183/2010, ai

Che nel caso in esame il contratto di fornitura tra la società Inwork e Poste Italiane
spa risaliva al 29.4.2003, mentre il contratto di lavoro della società fornitrice con il Di
Stefano era stato stipulato nel maggio del 2003, dunque in piena vigenza della legge
n.196/1997, ai sensi dell’art.1 comma 2 lettera a) di tale legge. Conseguentemente
neanche in virtù della disposizione transitoria di cui all’art.86 del Dlgs n.276/2003 i
contratti in esame potevano essere valutati facendo riferimento agli artt.20 e 21 del
citato decreto legislativo, ma la corte avrebbe dovuto valutare la legittimità del

normativa vigente ratione temporis , ossia in base alle disposizioni di cui agi artt.1
comma 2 e 10 commi 1 e 10 della legge n.196/1997.
Che il primo motivo va pertanto accolto, rimanendo assorbiti gli altri quattro, la
sentenza va cassata e rinviata alla corte d’Appello di Roma in diversa composizione,
che dovrà riesaminare i motivi di gravame della sentenza del Tribunale alla luce di
quanto statuito al paragrafo precedente, oltre che provvedere in ordine alle spese del
presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza
impugnata e rinvia alla corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, che dovrà
provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale 19.12.2017/10.5.2018

ricorso alla fornitura di lavoro e quindi del contratto di lavoro interinale in base alla

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