Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19631 del 16/09/2010

Cassazione civile sez. trib., 16/09/2010, (ud. 24/06/2010, dep. 16/09/2010), n.19631

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.M.P. res.te ad (OMISSIS), rappresentato e difeso, giusta

delega a margine del ricorso, dagli Avv.ti Riarma Arturo e Francesco

Mazzella, elettivamente domiciliato in Roma, Via Valadier 43, presso

lo studio dell’Avv. Giovanni Romano;

– ricorrente –

contro

COMUNE di ISCHIA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso, giusta Delib. G.C. 07 agosto 2008, n. 182 e

mandato a margine del controricorso, dall’Avv. Amatucci Andrea,

elettivamente domiciliato in Roma, Viale Camillo Sabatini, 150 (V.B.

5/1), presso lo studio dell’Avv. Antonio Cepparulo;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 259/01/2007 della Commissione Tributaria

Regionale di Napoli – Sezione n. 01, in data 26.03.2007, depositata

il 12 giugno 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

24 giugno 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Sentito, per il Comune controricorrente, l’avv. Stefano Latella, per

delega dell’Avv. Andrea Amatucci;

Presente il Procuratore Generale dott. Pietro Abbritti, che non ha

mosso osservazioni alla relazione.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 19739/2008 R.G., e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 259/01/2007, pronunziata dalla CTR di Napoli Sezione n. 01 il 26.03.2007 e DEPOSITATA il 12 giugno 2007.

Il ricorso, che attiene ad impugnazione di silenzio rifiuto su domanda di rimborso, relativa ad ICI degli anni dal 1993 al 1997, censura l’impugnata decisione per violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 13, comma 1 e della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 173, lett. F).

2 – L’intimato Comune, giusto controricorso, ha chiesto il rigetto dell’impugnazione.

3 – La decisione impugnata, ha accolto l’appello del Comune e negato il diritto del contribuente al rimborso, per gli anni dal 1993 al 1997, per il relativo mancato esercizio, entro il termine triennale dal pagamento.

4 – La questione posta dal ricorso, va esaminata e decisa in coerenza al disposto del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 13 e tenendo conto, sia del principio secondo cui “In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), qualora il contribuente abbia impugnato la classificazione catastale e la rendita determinate dall’Ufficio, la rendita catastale stabilita in via definitiva dal giudice tributario opera, in virtu’1 degli effetti retroattivi propri delle statuizioni giudiziali, fin dal momento dell’efficacia delle maggiori rendite contenute nell’atto impugnato, con la conseguenza che il contribuente puo’ richiedere al Comune il rimborso di tutte le annualita’ d’imposta versate e non dovute, entro il termine triennale previsto dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 13 (abrogato per effetto dell’entrata in vigore della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 164 e 165, ma applicabile ratione temporis nel caso di specie), il quale decorre dal passaggio in giudicato della sentenza determinativa della rendita catastale” (Cass. n. 11094/2008; n. 13069/2006), sia pure dell’altro, per cui “In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI) relativa a fabbricato iscritto in catasto nel gruppo D con attribuzione di rendita, qualora il contribuente denunci l’intervento di variazioni permanenti influenti sull’ammontare della rendita, alla successiva attribuzione della nuova rendita deve riconoscersi valore non costitutivo, bensi’ ricognitivo – dichiarativo, con efficacia retroattiva, con conseguente diritto del contribuente al rimborso di quanto provvisoriamente versato in eccedenza, a nulla rilevando che tale versamento sia stato eseguito sulla base del valore “contabile”, anziche’, come prescritto dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 4 con riferimento alla rendita di fabbricati similari” (Cass. 5109/2005).

5 – Cio’ posto, sembra che la decisione impugnata abbia fatto malgoverno dei richiamati principi, per avere affermato che l’inizio della decorrenza del termine per richiedere il rimborso ICI, coincida solo con la data dei versamenti, senza considerare l’intero disposto del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 13, comma 1 e neppure tutti gli altri elementi emblematici (data della richiesta di variazione del classamento, data del passaggio in giudicato della decisione della CTP determinativa della rendita catastale, data della richiesta di rimborso riferita agli anni dal 1993 al 1997, etc) desumibili dalle richiamate pronunce, idonee a giustificare un diverso decisum.

6 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la relativa definizione, proponendosi il relativo accoglimento, per manifesta fondatezza, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi.

Considerato che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori;

Visti il ricorso, il controricorso, nonche’ tutti gli altri atti di causa;

Considerato che il Collegio e’ dell’avviso, trattandosi, di immobile appartenente alla classe (OMISSIS), che la questione posta dalla presente causa debba essere decisa, applicando il richiamato principio affermato dalla Corte con le sentenze n. 11094/2008, n. 13069/2006;

Ritenuto che, in base allo stesso, il ricorso va accolto e, per l’effetto, cassata l’impugnata decisione, la causa va rinviata ad altra sezione della CTR della Campania, perche’ proceda al riesame, verificando le date di ciascun versamento e delle relative istanze di rimborso, nonche’ quelle delle richieste di variazione del classamento e del passaggio in giudicato della decisione determinativa della rendita catastale ed ogni altro utile elemento di valutazione e, quindi, in applicazione del richiamato principio, decida nel merito e sulle spese del presente giudizio di cassazione, offrendo congrua motivazione;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

PQM

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e rinvia ad altra sezione della CTR della Campania.

Cosi’ deciso in Roma, il 24 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2010

 

 

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