Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19631 del 04/08/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 04/08/2017, (ud. 06/07/2017, dep.04/08/2017),  n. 19631

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20159-2016 proposto da:

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A., (C.F. (OMISSIS)), in persona

del Responsabile Contensioso Esattoriale Regione Campania,

elettivamente domiciliata in ROMA piazza Cavour presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa

dall’avvocato GENNARO DI MAGGIO;

– ricorrente –

contro

V.A., AGENZIA DELLE ENTRATE, CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA

ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI NAPOLI, REGIONE CAMPANIA, CONSORZIO DI

BONIFICA DELL’AGRO NOCERINO SARNESE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 11267/51/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 05/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/07/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Equitalia servizi riscossione s.p.a. ricorre, con unico motivo, nei confronti degli intimati indicati in epigrafe (che non resistono) per la cassazione della sentenza con la quale la C.T.R. della Campania, rigettandone l’appello, aveva confermato la decisione di primo grado con cui la C.T.P. aveva accolto il ricorso in relazione alle cartelle che non erano state notificate.

A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituali comunicazioni. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. L’unico motivo – rubricato: violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 – è infondato.

1.1. Correttamente la C.T.R. ha applicato i principi espressi dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 19704/2015 (“Il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale – a causa dell’invalidità della relativa notifica – sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione; a ciò non osta il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, u.p., in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l’impugnabilità dell’atto precedente non notificato unitamente all’atto successivo notificato – impugnabilità prevista da tale norma – non costituisca l’unica possibilità di far valere l’invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l’invalidità stessa anche prima, giacchè l’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione”) rilevando, con accertamento in fatto, non contrastato in ricorso, che le cartelle portate dal ruolo non erano state notificate.

2. Ne consegue il rigetto del ricorso senza pronuncia sulle spese per l’assenza di attività difensiva da parte degli intimati.

3. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA