Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19631 del 03/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 03/10/2016, (ud. 17/02/2016, dep. 03/10/2016), n.19631

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1698/2013 proposto da:

C.M.P., (OMISSIS), domiciliata ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato VINCENZO CANCRINI giusta procura speciale a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA STRESA 53, presso

lo studio dell’avvocato GIUSEPPE POMPEO PINTO, rappresentata e

difesa dall’avvocato MICHELE PANNIA giusta procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4883/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata i1 29/11/2011, R.G.N. 6880/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/02/2016 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

udito l’Avvocato VINCENZO CANCRINI;

udito l’Avvocato GIUSEPPE PINTO per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

p.q.r..

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B.R. con ricorso ex art. 447 c.p.c., agiva nei confronti di C.M.P. affinchè fosse accertato l’assoggettamento alla disciplina legale vincolata del contratto di locazione di immobile urbano stipulato inter partes e registrato in data (OMISSIS), con conseguente condanna della locatrice alla restituzione delle maggiori somme corrisposte mensilmente a titolo di “rimborso spese” dal (OMISSIS) fino al (OMISSIS), in misura superiore all’importo del canone pattuito ed in violazione della L. n. 392 del 1978, artt. 9 e 79, ovvero in subordine, a titolo di restituzione dell’indebito oggettivo ai sensi dell’art. 2033 c.c..

II Tribunale di Roma rilevato che la conduttrice non aveva assolto all’onere della prova in ordine alla nullità del contratto stipulato per “esigenze transitorie”, e neppure allegato gli indispensabili elementi di fatto (superficie dell’immobile; anno di costruzione; categoria catastale; anno di vetustà) per consentire l’espletamento della c.t.u. volta alla determinazione dell’ “equo canone”, come dichiarato nella relazione depositata dall’ausiliario, rigettava la domanda principale, accogliendo invece la domanda subordinata ex art. 2033 c.c. e condannando la C. alla restituzione della somma di Euro 33.473,32 oltre interessi legali dalla domanda, che era stata mensilmente corrisposta dalla B. per spese non meglio precisate e pertanto in assenza di valida giustificazione causale.

La sentenza era impugnata da entrambe le parti. La Corte d’appello di Roma con sentenza 29.11.2011 n. 4883 rigettava il ricorso principale della C., fondato sulla scrittura sottoscritta dalle parti in data in data (OMISSIS) con la quale la B. assumeva l’obbligo del pagamento integrativo a compenso delle spese eseguite dal locatore per il ripristino dell’immobile, rilevando che tale circostanza costituiva una “eccezione riconvenzionale” ed avrebbe quindi dovuto essere proposta tempestivamente con la memoria di costituzione in primo grado ai sensi dell’art. 416 c.p.c., comma 2, mentre la locatrice aveva per la prima volta fatto riferimento a tale documento soltanto nelle conclusioni precisate a verbale di udienza del 2.2.2008, e dunque, essendo incorsa nella decadenza prevista dalla norma processuale, non poteva fondare i motivi di gravame sulla omessa considerazione da parte del primo Giudice di tale scrittura privata.

La Corte territoriale rigettava altresì l’appello incidentale proposto dalla B. volto ad ottenere la condanna della locatrice alla restituzione delle maggiori somme, in difetto di prova dei pagamenti indebiti eseguiti nell’anno (OMISSIS), essendo stata prodotta in giudizio una sola ricevuta relativa al mese di agosto.

La sentenza di appello è stata impugnata con ricorso per cassazione da C.M.P. che ha dedotto con tre motivi vizio logici di motivazione e vizio di nullità della sentenza.

Ha resistito con controricorso B.R..

La parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con i primi due motivi la ricorrente deduce vizi logici di motivazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nel testo anteriore alla modifica introdotta dal D.L. n. 83 del 20102 conv. in L. n. 134 del 2012) per non avere la Corte d’appello correttamente rilevato che, nella memoria di costituzione e risposta in primo grado, la scrittura privata in data (OMISSIS) era stata indicata in elenco allegati come doc. 3, e che la resistente C. aveva controdedotto alla pretesa della conduttrice B. rilevando, tra l’altro, che quest’ultima aveva chiesto che l’appartamento fosse ristrutturato per le sue esigenze, dovendo pertanto escludersi che la resistente fosse incorsa nella preclusione per la formulazione di nuove eccezioni prevista dall’art. 416 c.p.c., comma 2. Inoltre con il secondo motivo si censura la qualificazione di eccezione riconvenzionale, preclusa dall’art. 416 c.p.c., comma 2, anzichè di mera difesa, della contestazione mossa dalla C. – avvalendosi della scrittura privata in data (OMISSIS) prodotta in giudizio – alla inesistenza di alcun titolo giustificativo allegata dalla B. a fondamento della domanda di ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c..

1.2 I motivi sono infondati.

1.3 La Corte territoriale non ha affatto trascurato il documento in questione (scrittura privata sottoscritta in data (OMISSIS), anteriormente alla stipula in data (OMISSIS) del contratto di locazione registrato il (OMISSIS)), ma ne ha esclusa la rilevanza probatoria in quanto la eccezione di esistenza del titolo giustificativo delle somme, a latere dei canoni, versate mensilmente dal conduttore a titolo di “rimborso spese”, volta a contestare la domanda di ripetizione dell’indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. -proposta in via subordinata dalla B.-, era stata dedotta per la prima volta, in primo grado, con dichiarazione resa dal procuratore a verbale di udienza 22 febbraio 2008 di precisazione delle conclusioni. Il Giudice di appello ha dunque ritenuto che la C. fosse incorsa nella decadenza prevista dall’art. 416 c.p.c., comma 2, non avendo tempestivamente formulato la detta eccezione nella memoria difensiva di costituzione in giudizio.

1.4 Orbene è incontestato che nella memoria difensiva (riportata nei passaggi rilevanti nel ricorso per cassazione) la C. prendeva posizione circa la qualificazione giuridica del contratto di locazione ad uso abitativo, sostenendo la tesi che si trattava di locazione stipulata “per esigenze abitative di natura transitoria” ai sensi della L. n. 392 del 1978, art. 26, comma 1, lett. a), (applicabile ratione temporis), allegando che la B. aveva chiesto ed ottenuto “che l’appartamento in questione, prima della stipula del contratto dell'(OMISSIS) (doc 3) fosse ristrutturato e sistemato in funzione delle sue stesse esigenze espressamente dichiarate di natura eccezionale e temporanea, tali da ivi comportare una sua permanenza precaria o sussidiaria, diversa dalla normale e continuativa dimora” (pag. 4 e 5 della memoria, riportata in ricorso: pag. 8-9), e che la conduttrice risultava, infatti, residente in diverso Comune e che l’appartamento era stato locato per soli due anni e provvisto di arredi, venendo quindi ad affermare, conclusivamente, che quanto precedentemente esposto valeva “altresì per contrastare l’avversa domanda di ripetizione delle somme….limitata al “rimborso spese” in quanto “manca completamente la prova della carenza di causa, con conseguente infondatezza della domanda e/o inammissibilità/improcedibilità della medesima” (pag. 11 e 12 della memoria, riportata in ricorso: pag. 9).

1.5 Osserva il Collegio che occorre distinguere nell’ambito dello stesso atto processuale in questione (memoria di costituzione e risposta) l’attività difensiva diretta alla mera negazione della pretesa – intesa come mera contestazione della esistenza in concreto degli stessi fatti integranti gli elementi costitutivi della pretesa, dalla attività difensiva (cfr. art. 416 c.p.c., comma 3 “prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall’attore…, proporre tutte le sue difese in fatto..”; analogamente art. 167 c.p.c., comma 1, “il convenuto deve proporre tutte le sue difese, prendendo posizione sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda…”; art. 702 bis c.p.c., comma 4. Una medesima attività è richiesta anche all’attore: art. 414 c.p.c., comma 1, n. 4; art. 163 c.p.c., comma 3, n. 4; art. 702 bis c.p.c., comma 1) volta alla allegazione di fatti diversi ritenuti rilevanti – se provati – a determinare:

la inefficacia dei fatti addotti dall’attore integranti gli elementi costitutivi della pretesa in conformità al parametro legale di riferimento (operando quindi sul piano dell’impedimento, della modificazione o della estinzione degli effetti giuridici della fattispecie normativa invocata dall’attore, anche attraverso un ampliamento delle situazioni giuridiche oggetto dell’accertamento richiesto dall’attore: art. 416 c.p.c., comma 2; art. 167 c.p.c., comma 2; art. 702 bis c.p.c., comma 4, in relazione alla proposizione di domanda riconvenzionale);

la insussistenza dei fatti costituivi della pretesa (operando quindi sul piano probatorio della elisione della efficacia dimostrativa dei fatti addotti dall’attore).

1.6 A tale attività di allegazione è strettamente connessa quella della argomentazione giuridica diretta alla individuazione degli effetti che si intendono attribuire ai fatti allegati (art. 416 c.p.c., comma 2; art. 167 c.p.c., comma 2; art. 702 bis c.p.c., comma 4) ed alla illustrazione delle ragioni in diritto a sostegno della propria tesi difensiva (“il convenuto deve….proporre tutte le sue difese…. in diritto”: art. 416 c.p.c., comma 3 e “formulare le conclusioni”: art. 167 c.p.c., comma 1 e art. 702 bis c.p.c., comma 4): in sostanza il “factum demonstrandum” (fatta salva la ipotesi di non contestazione) che viene allegato deve essere qualificato quanto alla sua rilevanza giuridica rispetto alla pretesa che va a contestare, dovendo quindi trovare collocazione sul piano processuale (art. 112 c.p.c; art. 2697 c.c., comma 2), nella mera difesa (od eccezione semplice) o nella proposizione di eccezioni di rito in senso improprio (pregiudiziali) o di eccezioni sostanziali o di merito o in senso proprio (che possono eventualmente assumere carattere preliminare), articolandosi in quest’ultimo caso in eccezioni cd. in senso stretto (proponibili soltanto ad iniziativa della parte interessata) ed in eccezioni cd. in senso lato (rilevabili anche ex officio).

1.7 Accanto poi alla predetta attività di allegazione ed argomentazione giuridica, si pone l’attività di deduzione probatoria, che attiene alla indicazione delle fonti e dei mezzi di prova da assumere nel processo, che, per quanto concerne le prove precostituite si articola nelle fasi della indicazione e della produzione del documento (mediante deposito). Tale attività è logicamente subordinata alla precedente in quanto direttamente funzionale a fornire il mezzo di rappresentare nel processo dei fatti storici rilevanti allegati a contrasto di quelli dedotti dall’attore. Pertanto la produzione documentale non supplisce l’attività di allegazione che logicamente deve precedere, ma la integra, in quanto l’allegazione dei fatti giuridicamente rilevanti è ex se insufficiente a convincere il Giudice della prevalenza delle ragioni in fatto e diritto esposte dal convenuto/resistente in difetto di una verifica probatoria che consenta di considerare quei fatti come processualmente – veri.

2. Orbene l’esame della memoria difensiva compiuto dalla Corte territoriale è immune da vizio logico laddove è stato escluso che la C. abbia svolto una specifica attività difensiva (di allegazione e di argomentazione giuridica) diretta ad eccepire la esistenza di un fatto diverso volto a contrastare il fatto negativo (inesistenza di una causa giustificativa del pagamento di somme ulteriori all’importo dei canoni locativi) considerato come elemento costitutivo della fattispecie contemplata dall’art. 2033 c.c. (cfr. Corte Cass. Sez. L, Sentenza n. 11029 del 23/08/2000; id. Sez. 2, Sentenza n. 5427 del 15/04/2002; id. Sez. 3, Sentenza n. 384 del 11/01/2007; id. Sez. 3, Sentenza n. 7501 del 14/05/2012; id. Sez. 3, Sentenza n. 14854 del 13/06/2013) addotto dalla conduttrice nell’atto introduttivo del giudizio e dimostrato attraverso la produzione delle ricevute di pagamento recanti la generica indicazione di “rimborso spese” ed il difetto di collegamento alla causa giustificativa del negozio di locazione in relazione al quale risultava il regolare adempimento da parte del conduttore di tutte le obbligazioni -pagamento dei canoni e pagamento delle spese accessorie – derivanti dal rapporto dedotto in giudizio.

2.1 La circostanza che la scrittura privata del (OMISSIS) fosse stata depositata in allegato alla memoria difensiva (come doc n. 3), non assolve all’evidenza alla proposizione della eccezione di merito volta a paralizzare la pretesa restitutoria ex art. 2033 c.c., solo che si consideri come un medesimo documento possa essere utilizzato in modo diverso, per la sua capacità dimostrativa del fatto allegato: nella specie, infatti, l’ampia dissertazione contenuta nella memoria difensiva circa le esigenze abitative di natura transitoria, volta a dimostrare che il rapporto locativo era sottratto alla disciplina vincolistica quanto alla determinazione del canone, nonchè la specifica allegazione a sostegno della espressa richiesta della B. di fare eseguire interventi di adattamento dell’immobile oggetto della locazione onde soddisfare proprio tali esigenze abitative eccezionali e temporanee, individuavano il fatto -oggetto di prova – contrario a quello allegato dalla conduttrice a sostegno della applicazione al rapporto locativo del regime vincolistico (con conseguente rideterminazione dell’importo dei canoni versati), sicchè in relazione soltanto alla dimostrazione di tale allegazione in fatto doveva ritenersi funzionale la deduzione del mezzo di prova in questione – peraltro neppure richiamato nello svolgimento delle difese ma soltanto – allegato alla memoria come doc n. 3, non essendo riconoscibile nell’affermazione conclusiva della memoria – “quanto sopra esposto valga altresì per contrastare la avversa domanda di ripetizione di somme” – la introduzione di una autonoma e specifica eccezione di merito volta a contestare il presupposto della inesistenza di un titolo negoziale e di una “causa debendi” ex art. 2033 c.c. e fondata sulla allegazione del vincolo obbligatorio assunto dalla B. con la stipula di una distinta scrittura privata anteriormente a quella del contratto di locazione, non corrispondendo al deposito di tale documento, nella memoria, lo svolgimento di argomenti difensivi diretti a valorizzare la scrittura privata in finzione del suo contenuto ed alla causa negoziale giustificativa dei pagamenti eseguiti dalla conduttrice a titolo di “rimborso spese”.

Al proposito deve essere precisato che la parte che produca in giudizio dei documenti a sostegno d’una eccezione in senso stretto ha altresì l’onere di precisare a quale scopo sia avvenuta quella produzione documentale, la quale, in difetto di tale allegazione, non potrà essere invocata nei gradi successivi del giudizio (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9154 del 16/04/2013) e tale omissione difensiva non consente evidentemente al Giudice di utilizzare comunque la prova documentale prodotta, in virtù dei poteri istruttori di ufficio che il rito speciale gli riconosce (art. 447 bis c.p.c., comma 3 e art. 437 c.p.c., comma 1), così sostituendosi alla parte, atteso che il potere di ammissione d’ufficio dei mezzi di prova necessari non può che essere delimitato ai soli fatti che siano stati dedotti dalla parte quali allegazioni difensive (cfr. Corte Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13643 del 30/05/2013), in quanto, diversamente, la supplenza del difetto originario di allegazione verrebbe a determinare un indebito ampliamento del “thema decidendum” (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7115 del 21/03/2013. Vedi Corte cass. Sez. 2, Sentenza n. 8304 del 16/08/1990; id. Sez. 3, Sentenza n. 5149 del 06/04/2001; id. Sez. 1, Sentenza n. 8599 del 29/05/2003; id. Sez. 1, Sentenza n. 23976 del 24/12/2004; id. Sez. L, Sentenza n. 20265 del 20/10/2005; id. Sez. 3, Sentenza n. 8377 del 07/04/2009, secondo cui la produzione di un documento – nel caso di specie in grado di appello – non comporta automaticamente il dovere del giudice di esaminarlo se alla produzione non si accompagni la necessaria attività di allegazione diritta ad evidenziare il contenuto del documento ed il suo significato).

2.2 Conforme a diritto è, pertanto, la decisione del primo giudice, confermata dalla Corte d’appello, secondo cui nella specie la mera attività materiale di deposito del documento in questione, non assolveva – e non poteva supplire – alla specifica attività di allegazione e contestazione richiesta al convenuto, a pena di decadenza, nella memoria

di costituzione e risposta dall’art 416 c.p.c.. E non vi è alcun dubbio che tale decadenza sia rilevabile di ufficio atteso che nel rito del lavoro, esteso alle controversie di locazione dall’art. 447 bis c.p.c., la disciplina della fase introduttiva del giudizio risponde ad esigenze di ordine pubblico attinenti al funzionamento stesso del processo, in aderenza ai principi di immediatezza, oralità e concentrazione che lo informano, sicchè non solo non è consentita la proposizione di alcuna domanda od eccezione nuova, ma non è permessa neanche la formulazione di una “emendatio”, se non nelle forme e nei termini previsti, come si desume dall’art. 420 c.p.c., comma 1, secondo il quale le parti possono modificare le domande solo se ricorrono gravi motivi e previa autorizzazione del giudice (cfr. Sez 3, Sentenza n. 23908 del 09/11/2006), con la conseguenza che le decadenze previste dagli artt. 414 e 416 c.p.c., hanno carattere assoluto ed inderogabile e debbono essere rilevate d’ufficio dal giudice indipendentemente dal silenzio serbato dalla controparte o dalla circostanza che la medesima abbia accettato il contraddittorio (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24900 del 25/11/2005; id. Sez. L, Sentenza n. 15147 del 05/07/2007).

3. Da quanto sopra discende la assoluta irrilevanza della successiva attività processuale svolta dalle parti in ordine alla predetta scrittura privata, come riportata nel ricorso per cassazione (la scrittura indicata come doc n. 3 e prodotta in allegato alla memoria difensiva della C. non venne ritenuta conforme all’originale dalla B. alla udienza di comparizione del 22.3.2006; venne quindi prodotta in originale alla udienza 4.5.2006 ed la B. in tale occasione non avrebbe disconosciuto formalmente la propria sottoscrizione ma avrebbe formulato altre eccezioni di merito: sul punto la ricorrente omette, peraltro, di trascrivere il contenuto del verbale di udienza, impedendo di verificare l’assunto dell’omesso disconoscimento ex art. 215 c.p.c., comma 1, n. 2), atteso che la intervenuta decadenza dalla allegazione di nuove contestazioni specifiche diverse da quelle formulate nella memoria difensiva, precludeva sia la introduzione successiva del fatto contrario (la esistenza di una scrittura privata stipulata dalle parti avente ad oggetto il rimborso di spese eseguite dal locatore per lavori di adeguamento dell’immobile) volto a contrastare il fatto costitutivo (inesistenza della “causa debendi” della domanda di ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c., sia lo svolgimento di attività istruttoria funzionale alla verifica processuale del (nuovo) fatto allegato dalla locatrice, non essendo rimesso alla disponibilità delle parti l’effetto decadenziale prodottosi.

3.1 La ricorrente intende superare il difetto di allegazione e valorizzazione del fatto, sostenendo che la deduzione della esistenza della scrittura privata non integrava una eccezione in senso proprio, tanto meno una eccezione riconvenzionale come affermato dalla Corte d’appello, ma una semplice difesa, collocandosi quindi all’interno della fattispecie normativa dell’indebito oggettivo e dunque già appartenente al “thema decidendum” oggetto della verifica cui era chiamato il Giudice di merito che avrebbe quindi dovuto rilevare ex officio la causa impediente l’accoglimento della domanda attorea.

3.2 L’assunto è infondato in quanto la esistenza di un titolo negoziale, si configura come fatto costitutivo del credito alla prestazione dedotta in quello specifico contratto (nella specie nella scrittura privata del (OMISSIS)), ponendosi quindi come fatto autonomo rispetto all’accertamento negativo del debito per “rimborso spese” che la conduttrice aveva correlato al rapporto locatizio.

Occorre distinguere, a tal fine, tra l’azione di ripetizione di indebito che può definirsi “pura”, in quanto proposta sul presupposto dell’assenza di un qualsiasi rapporto intercorso tra le parti, dalla azione di ripetizione di indebito che può definirsi “titolata”, in quanto l’affermazione della non debenza della somma chiesta in ripetizione è ricollegata ad uno specifico rapporto obbligatorio intercorso tra le parti.

3.3 Se nel primo caso la struttura della domanda proposta include in sè come elemento negativo la inesistenza della generalità di fatti produttivi del vincolo obbligatorio di dare una somma determinata, nel secondo caso la domanda si atteggia come richiesta di restituzione di un “quid pluris” rispetto al quantum dovuto in virtù di un vincolo obbligatorio esistente avente una specifica causa genetica (nella specie individuata nel contratto di locazione stipulato il (OMISSIS)).

La distinzione assume rilevanza determinante in ordine alla qualificazione dei fatti “impeditivi, estintivi o modificativi” che il convenuto viene ad introdurre nel giudizio opponendosi alla pretesa attorea:

nel primo caso infatti, l’attore non ha posto limiti al convenuto che potrà contrastare, pertanto, la domanda ex art. 2033 c.c., deducendo qualsiasi fatto idoneo ex art. 1173 c.c., a giustificare il pagamento, il che è a dire che costituisce oggetto del giudizio, fin dall’inizio, l’accertamento della mancanza di qualsiasi titolo contrattuale od extracontrattuale tra le parti che possa fondare una obbligazione alla corresponsione delle somme a favore del convenuto da parte dell’attore in ripetizione, con la conseguenza che non è richiesta da parte del convenuto una specifica attività di allegazione difensiva, atteso che la contestazione del diritto consiste nella mera negazione del fatto costituivo, venendo a risolversi eminentemente sul piano probatorio della esistenza del fatto contrario giustificativo della detta obbligazione: il convenuto non introduce quindi un fatto diverso da quello allegato dall’attore, ma si limita a negarlo assumendo pertanto tale difesa la qualificazione di mera difesa o eccezione in senso improprio, ed il Giudice di merito quindi è tenuto a rilevare – se il fatto risulta comunque provato in giudizio – la esistenza del vincolo obbligatorio, anche se non specificamente indicato o non valorizzato come tale negli atti difensivi del convenuto, al fine di rigettare la domanda di ripetizione dell’indebito;

– nel secondo caso invece, l’oggetto del giudizio è stato preventivamente definito dall’attore, in quanto l’indebito è stato ricondotto ad uno specifico rapporto obbligatorio, sostenendosi che la causa di scambio di detto rapporto non giustificava il pagamento eccedente il dovuto (fatto positivo contrario), con la conseguenza che la difesa del convenuto assume natura di mera difesa (od eccezione impropria) se rivolta a negare il fatto costitutivo della domanda, sostenendo che invece il contratto di locazione prevedeva anche obbligazioni aggiuntive o comunque che le somme pagate erano incluse nell’importo del canone pattuito con il contratto, mentre assume la caratteristica di eccezione di merito in senso stretto se rivolta, come nel caso di specie, ad individuare un autonomo titolo contrattuale giustificativo del “rimborso spese”: in tal caso infatti viene ampliato l’originario “thema decidendum” delineato dall’atto introduttivo, richiedendosi al Giudice di merito, sia pure al solo fine di paralizzare la pretesa restitutoria, di estendere l’accertamento ad un diverso rapporto giuridico, essendo onerato in conseguenza il convenuto tanto dell’allegazione – nella memoria difensiva – del fatto diverso da quello allegato dall’attore a supporto della domanda, nel che si esplicita l’esercizio del potere di eccezione della parte, quanto della deduzione dei mezzi istruttori necessari a fornire la dimostrazione in giudizio del fatto allegato.

3.4 In relazione alle considerazione svolte appare inoltre corretta la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui qualifica la allegazione formulata dalla locatrice alla udienza di precisazione delle conclusioni come “eccezione riconvenzionale”, atteso che il convenuto allegando la esistenza di una autonoma scrittura privata fondante l’obbligazione del pagamento delle somme, non viene ad introdurre un mero fatto storico (recte la prova di un mero fatto storico) il cui accertamento destituisce di efficacia il fatto storico (negativo: inesistenza della obbligazione di pagamento delle maggiori somme derivante dal contratto di locazione) allegato dalla parte attrice, ma viene ad ampliare il “thema decidendum”, introducendo nel processo l’affermazione di un proprio diritto di credito fondato sulla scrittura privata, che avrebbe potuto costituire oggetto di autonoma domanda di accertamento e che utilizza, invece, al mero fine di paralizzare la domanda attorea di ripetizione dell’indebito (cfr. Corte Cass. Sa. 3, Sentenza n. 4233 del 16/03/2012, Rv. 621661 che ribadisce il principio secondo cui “mentre con la domanda riconvenzionale il convenuto, traendo occasione dalla domanda contro di lui proposta, oppone una controdomanda e chiede un provvedimento positivo, sfavorevole all’attore, che va oltre il mero rigetto della domanda attrice, mediante l’eccezione riconvenzionale egli, pur deducendo fatti modificativi, estintivi o impeditivi, che potrebbero costituire oggetto di un’autonoma domanda in un giudizio separato, si limita a chiedere la reiezione della pretesa avversaria, totalmente o anche solo parzialmente, al fine di beneficiare di una condanna più ridotta”), proponendo quindi una eccezione in senso tecnico, che avrebbe dovuto allora essere fatta valere tempestivamente, entro il termine di decadenza previsto dall’ari. 416 c.p.c. e non soltanto alla udienza di precisazione delle conclusioni.

4. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, subordinatamente al mancato accoglimento dei precedenti motivi, il vizio di nullità della sentenza di appello per carenza assoluta di motivazione ex art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Il motivo è manifestamente inammissibile in quanto la sentenza impugnata presenta un contenuto motivazionale idoneo ad assolvere il requisito di validità richiesto ex art. 111 Cost. e nella esposizione della censura la ricorrente neppure giustifica la differenza concettuale tra carenza assoluta del requisito di validità del provvedimento giurisdizionale, determinante la nullità processuale della sentenza impugnata ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, ed il vizio logico della motivazione inerente invece all’ “errore in fatto” interno al ragionamento svolto a supporto della decisione, limitandosi a reiterare i medesimi argomenti critici in fatto e diritto già svolti nella esposizione dei precedenti motivi (concernenti il vizio logico ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), rimanendo intrinsecamente illogico l’assunto difensivo secondo cui se la motivazione della sentenza di appello dovesse essere ritenuta esente dai vizi logici denunciati allora la stessa sarebbe comunque affetta da nullità per difetto del requisito di motivazione.

5. In conclusione il ricorso deve essere rigettato e la parte soccombente va condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.200,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2016

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