Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19630 del 24/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 19630 Anno 2018
Presidente: CAMPANILE PIETRO
Relatore: FRAULINI PAOLO

ORDINANZA
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sul ricorso iscritto al n. 19090/2012 R.G. proposto da
ALTAMURA BIAGIO GIOVANNI, rappresentato e difeso dall’ avv.
Nicolò Mastropasqua, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.
Gianfranco De Robertis in Roma, via C.ne Appia n. 50, giusta
procura in calce al ricorso;
— ricorrente —
Contro
AGENZIA DELLE ENTRATE
— intimata —

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Bari
n. 135/8/11 depositata in data 20 dicembre 2011.

Data pubblicazione: 24/07/2018

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 giugno
2018 dal Consigliere Paolo Fraulini.
FATTI DI CAUSA
La Commissione Tributaria Regionale di Bari ha accolto
l’appello dell’Amministrazione fiscale e per l’effetto respinto
l’opposizione presentata da Biagio Giovanni Altamura avverso la
cartella di pagamento n. 014 2009 00076850 66 conseguente

Il giudice d’appello ha ritenuto che, seppure gli studi di
settore costituiscano una presunzione di accertamento reddituale
contrastabile con altri mezzi di prova, nella specie il contribuente
aveva omesso di specificare le concrete ragioni della opposizione,
limitandosi a una generica contestazione del metodo induttivo
applicato, senza alcuna allegazione di concreti elementi per
contestare la correttezza del rilevato scostamento.
Contro la sentenza Biagio Giovanni Altamura ha proposto
ricorso per cassazione affidato a un motivo.
L’Agenzia delle Entrate non sì è costituita nei termini ma ha
depositato una memoria tardiva ai soli fini della partecipazione
all’udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.

Il motivo di ricorso lamenta «Violazione e falsa

applicazione del decreto legge n. 331 del 1993, articolo 62 sexies,
Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo
39 , comma 1, lettera d), Legge n. 146 del 1998, articolo 10,
comma 1, articolo 2729 c.c., in combinato disposto, in relazione all’
360 c.p.c. n. 3 per avere l’Ufficio applicato le risultanze dello studio
di settore in mancanza di gravi incongruenze tra il dichiarato e le
risultanze dello studio», deducendo che nella specie l’onere della
prova

dell’effettività

dello

scostamento

gravava

sull’Amministrazione finanziaria e non sul contribuente.
2.

Il ricorso è infondato.
2

RG190902012
l’est.

all’accertamento IRPEF relativo all’anno di imposta 2003.

3.

È certamente vero che la procedura di accertamento

tributario, standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o
degli studi di settore, costituisce un sistema di presunzioni
semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege
determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli
standard in sé considerati, ma nasce solo in esito al contraddittorio
da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento,

Tuttavia, in tema di riparto dell’onere probatorio, è altrettanto vero
che il contribuente, ove intenda contestare l’applicazione dei
parametri, ha su di sé l’onere di allegare prima, e provare poi, le
circostanze concrete che giustificano lo scostamento della propria
posizione reddituale.
Solo ove tali distinti oneri siano stati soddisfatti spetterà poi
all’Ufficio – ove non ritenga attendibili le allegazioni di parte – di
integrare la motivazione dell’atto impositivo indicando le ragioni del
suo convincimento.
Nella specie la sentenza impugnata ha accertato, con motivazione
non contrastata in ricorso, che il ricorrente non ha allegato, né
tampoco provato, alcun elemento specifico a giustificazione del
rilevato scostamento, di talché correttamente è stata ritenuta
l’attendibilità dello studio di settore ai fini della determinazione del
reddito presuntivo assoggettabile a imposta.
4.

La tardiva costituzione dell’Amministrazione finanziaria

esonera la Corte dal provvedere sulle spese di fase.

P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 giugno

con il contribuente.

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