Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19630 del 18/09/2020

Cassazione civile sez. III, 18/09/2020, (ud. 08/07/2020, dep. 18/09/2020), n.19630

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2088-2019 proposto da:

AZIENDA AGRICOLA CASA E. DI F.L., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE FURIO CAMILLO, 99, presso lo studio

dell’avvocato WALTER GUERRERA, rappresentato e difeso dall’avvocato

LUIGI SEGHI;

– ricorrenti –

e contro

C.C., LA.GI., LA.SE.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1362/2018 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 14/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/07/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

 

Fatto

I FATTI DI CAUSA

La ricorrente, Azienda Agricola casa E. di F.L., ha esercitato la prelazione agraria a fronte di una denuntiatio fatta a suo favore da G. e La.Se..

Queste ultime, proprietarie di due terreni agricoli confinanti con quella della L., li hanno promessi in vendita a C.C., e, per rispettare il diritto del confinante alla prelazione, hanno notificato il preliminare alla L., invitandola ad esercitare la prelazione.

La L. lo ha fatto, con lettera del 31.10.2009.

Tuttavia, le La. hanno concluso definitivo con la C., disattendendo la prelazione della L..

Quest’ultima ha gito in giudizio sia nei confronti delle alienanti La. che dell’acquirente C., che si sono difese evidenziando il mancato versamento del prezzo da parte della L. nei tre mesi dalla denuntiatio, e la mancanza dei requisiti di coltivatrice diretta.

Il Tribunale ha accolto questi argomenti rigettando la domanda, e questa decisione è stata integralmente confermata in appello.

Ora l’Azienda Agricola Casa E. di F.L., ricorre con sei motivi.

Non v’è costituzione delle parti intimate.

Diritto

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- La ratio della decisione impugnata.

La Corte di Appello basa la sua decisione, che è di piena conferma di quella di primo grado, su due rationes decidendi: la prima è che, in violazione del disposto della L. n. 590 del 1965, art. 8 sulla prelazione dei fondi rustici, la prelazionaria non ha pagato il prezzo nei tre mesi successivi alla proposta, e che non è stato provato che quel termine fosse stato pattuito come diverso dalle parti, ossia come prorogato; la seconda è che la ricorrente non ha provato la sua qualità di coltivatrice diretta, presupposto soggettivo del diritto di prelazione.

2.- La L. ricorre con sei motivi, che però sono articolati nel seguente modo: il primo motivo mira a contestare la prima ratio decidendi, ossia la questione del termine entro cui la prelazionaria avrebbe dovuto versare il prezzo; gli altri cinque, tutti insieme, invece mirano a contestare la seconda ratio decidendi, ossia il difetto di prova circa la condizione di coltivatrice diretta della prelazionaria.

2.1.- Con il primo motivo la ricorrente si duole della violazione della L. n. 590 del 1965, art. 8 e dell’art. 345 c.p.c.

Sostiene che la corte ha errato nel ritenere difetto di prova circa un patto di differimento del termine di pagamento del prezzo.

Secondo il ricorrente tale patto era scritto nel preliminare e ricavabile dal comportamento successivo delle parti.

Inoltre, con lo stesso motivo la ricorrente si duole della infondatezza degli argomenti che la corte ha addotto a sostegno ulteriore della sua conclusione, vale a dire quelli circa la possibilità di un’azione interlocutoria (come il deposito liberatorio) che la prelazionaria poteva utilizzare per indurre le concedenti a rispettare l’impegno assunto.

Il motivo è infondato.

La ricorrente non lamenta errore percettivo, ma piuttosto errata interpretazione del citato art. 8 e difetto di sufficiente motivazione (art. 345 c.p.c.).

Da questo punto di vista, il motivo è infondato sia in quanto la corte non attribuisce alla norma un significato errato, bensì quello suo proprio (su cui del resto la stessa ricorrente conviene), sia in quanto motiva adeguatamente, e non in maniera insufficiente, le ragioni per cui ritiene non provato il patto contrario.

In realtà, la censura, pur formulata nei termini di una violazione di legge, nella sostanza mira a contestare la valutazione che la corte di merito ha fatto dei documenti probatori del patto sul pagamento del prezzo.

Da questo punto di vista, la censura è parimenti infondata, non tanto e non solo in quanto l’apprezzamento delle prove, e dunque il giudizio circa la loro sufficienza, è questione di fatto rimessa alla valutazione della corte di merito, salvo l’errore percettivo; ma soprattutto perchè quest’ultimo, che pure pare adombrato dalla ricorrente, in realtà non sussiste.

Nel ricorso si allega, a dimostrazione della esistenza di una pattuizione sui tempi del pagamento, il contratto preliminare, che però è atto tra la concedente ed un terzo, ossia l’acquirente del bene, ed a cui non ha partecipato la ricorrente, e nel quale si pattuiscono le modalità di pagamento del prezzo della compravendita, non già di quello pe l’esercizio della prelazione.

3.- Il secondo motivo denuncia oltre che violazione dell’art. 132 c.p.c., per insufficienza della motivazione, altresì della L. n. 47 del 1985, art. 18, comma 2 e art. 40.

La corte nell’argomentare che, se anche fosse stato attuato un comportamento dilatorio della concedente, la prelazionaria avrebbe potuto procedere ad un deposito liberatorio, e poi farsi assegnare il bene, aveva ritenuto irrilevante che non vi fosse allegato la certificazione urbanistica.

La ricorrente contesta questo argomento e lo ritiene irrispettoso della L. n. 47 del 1985, che commina la nullità in ogni caso delle alienazioni di immobili sprovviste di quella certificazione, con la conseguenza che ciò che la corte riteneva si potesse fare (pagamento liberatorio ed azione per l’attribuzione del bene) non era in realtà consentito dalla legge.

L’argomento in astratto è fondato in quanto se l’alienazione fatta senza certificazione è nulla, lo è anche a favore del prelazionario. Ma è ininfluente, in quanto la tesi della corte, secondo cui la prelazionaria avrebbe potuto comunque fare un deposito liberatorio è un obiter, ossia un argomento esornativo, di contorno, senza il quale la decisione è comunque giustificata, e lo è in base alla ratio vista in precedenza, ossia il difetto di prova circa un patto di differimento del pagamento.

4.- Gli altri quattro motivi (dal terzo al sesto) vertono tutti sulla stessa questione, cosi che non sono in realtà motivi autonomi, ma censure diverse all’interno di un unico motivo.

Infatti, la ricorrente censura la decisione impugnata quanto al rilievo dato al presupposto soggettivo della condizione di coltivatore diretto, attraverso censure plurime, sia di violazione delle norme che disciplinano e definiscono quella figura del coltivatore diretto (terzo motivo, in cui le norme non vengono però indicate), sia attraverso violazione delle norme del codice di procedura civile (art. 184 c.p.c., quarto motivo e art. 115 c.p.c., quinto motivo) sulla valutazione delle prove addotte a sostegno della qualifica suddetta, sia infine della L. n. 590 del 1965 che richiede, ai fini del diritto alla prelazione, che il vicino di fondo sia coltivatore diretto.

La corte di appello ha ritenuto non provata la suddetta condizione, confermando in ciò il giudizio del giudice di primo grado.

Secondo la ricorrente la corte avrebbe deciso per il difetto di prova dopo aver però rigettato le richieste istruttorie e senza comunque tenere conto che la condizione di coltivatore diretto discendeva dalle prove comunque in atti.

Il motivo è inammissibile.

Va considerato che a ritenere non provata la condizione di coltivatore diretto è stato il Tribunale il cui giudizio la corte ritiene di dover confermare.

Con la conseguenza che il motivo quarto e quinto, ossia di mancata erronea ammissione delle prove e art. 115 di erronea valutazione sono riferibili piuttosto al giudizio di primo grado che non a quello di secondo.

Ad ogni modo, riproposta la questione in appello, essa è stata rigettata con valutazioni di merito (“la parte appellante… non spende parola alcuna a sostegno della qualità di coltivatore”)(p. 3), che hanno portato la corte a ritenere non provato il presupposto della coltivazione diretta, e non tanto la qualità formale di coltivatore (p. 4).

Questa valutazione di merito, ossia di insufficienza della prova e di irrilevanza di quella richiesta, è un giudizio di fatto non censurabile in sede di legittimità se non nei termini, non posti, dell’errore percettivo o del difetto di motivazione rilevante.

Il ricorso va pertanto respinto.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento della somma di 5000,00 Euro di spese legali, oltre 200,00 Euro di spese generali. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 8 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2020

 

 

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