Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19630 del 16/09/2010

Cassazione civile sez. trib., 16/09/2010, (ud. 24/06/2010, dep. 16/09/2010), n.19630

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

COMUNE di SERRASTRETTA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Tazzoli, 6 presso lo

studio dell’Avv. Condemi Morabito Luigi, rappresentato e difeso,

giusta delega a margine del ricorso e Delib. G.C. 31 marzo 2008, n.

27 dall’Avv. ANTONIO ROMANO;

– ricorrente –

contro

M.F.M. residente a (OMISSIS), rappresentato e

difeso, giusta delega a margine del controricorso, dall’Avv. Cimino

Antonio, ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Properzio, 27

presso lo studio dell’Avv. Giuseppe Maiolo;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 191/10/2006 della Commissione Tributaria

Regionale di Catanzaro – Sezione n. 10, in data 22.11.2006,

depositata il 28 febbraio 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

24 giugno 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il Procuratore Generale dott. Pietro Abbritti.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 10382/2008 R.G., e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 191/10/2006, pronunziata dalla CTR di Catanzaro Sezione n. 10 il 22.11.2006 e DEPOSITATA il 28 febbraio 2007.

Il ricorso, che attiene ad impugnazione di avvisi di liquidazione, relativi ad ICI degli anni dal 1994 al 1997, censura l’impugnata decisione per omessa motivazione su punto decisivo della controversia, nonche’ per violazione e falsa applicazione della L. n. 342 del 2000, art. 74.

2 – L’intimato contribuente, giusto controricorso, ha chiesto che l’impugnazione venga dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata.

3 – La decisione impugnata, ha rigettato l’appello del Comune, esprimendo sostanziale condivisione per la tesi sostenuta dal contribuente e per la motivazione della decisione di primo grado.

4 – Cio’ posto, alle questioni poste con il primo mezzo, si ritiene possa rispondersi richiamando, per un verso, il principio, secondo cui la motivazione di una sentenza per relationem ad altra sentenza, “e’ legittima quando il giudice, riportando il contenuto della decisione evocata, non si limiti a richiamarla genericamente ma la faccia propria con autonoma e critica valutazione” (Cass. n. 1539/2003; n. 6233/2003; n. 2196/2003; n. 11677/2002), e sotto altro profilo, il consolidato orientamento giurisprudenziale per cui e’ configurabile l’omessa motivazione, “quando il giudice di merito omette di indicare nella sentenza gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza una approfondita disamina logico – giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicita’ del ragionamento (Cass. n. 890/2006, n. 1756/2006, n. 2067/1998).

4 bis Quanto al secondo motivo, va richiamato il principio secondo cui “In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), gli atti attributivi o modificativi della rendita catastale, emessi anteriormente alla data dell’1 gennaio 2000 (a partire dalla quale l’efficacia dei medesimi decorre dalla loro notificazione, ai sensi della L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, comma 1), sono dotati di immediata operativita’, anche in assenza di comunicazione o notificazione al contribuente, ferma restando la loro impugnabilita’ unitamente all’avviso di liquidazione dell’imposta (Cass. n. 22571/2004).

5 – Si ritiene, trattandosi di avvisi di liquidazione notificati il 28.12.2001 per rendite attribuite il 20.12.1999, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la relativa definizione, proponendosi il relativo accoglimento, per manifesta fondatezza, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.. Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi.

Considerato che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori;

Visti il ricorso, il controricorso, nonche’ tutti gli altri atti di causa;

Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;

Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai richiamati principi, il ricorso va accolto e, per l’effetto, cassata l’impugnata decisione, la causa va rimessa ad altra sezione della CTR della Calabria, perche’ proceda al riesame e, quindi, adeguandosi ai richiamati principi, decida nel merito e sulle spese del presente giudizio di cassazione, offrendo congrua motivazione;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

PQM

accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e rinvia ad altra sezione della CTR della Calabria.

Cosi’ deciso in Roma, il 24 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA