Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19630 del 04/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 04/08/2017, (ud. 06/07/2017, dep.04/08/2017),  n. 19630

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20121-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

GEST. DATA S.A.S. DI C.T.;

– intimata –

sul ricorso 20209-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.I.;

– intimata –

sul ricorso 20216-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

T.C.;

– intimato –

avverso le sentenze n. 300/34/2016, 301/34/2016, 302/34/2016 della

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del Piemonte, depositate il

02/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/07/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nelle controversie concernenti l’impugnazione da parte della Data Gest s.a.s. di avviso di accertamento, relativo ad IVA e IRAP dell’anno 2006, e da parte dei soci C.T. e P.I. dei conseguenti avvisi di accertamento ai fini IRPEF, la Commissione Tributaria Regionale, con le sentenze indicata in epigrafe, di identico contenuto, rilevato che, disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti del socio T.C. quest’ultimo non si era costituto, accoglieva l’appello proposto dai contribuenti avverso la decisione di primo grado, annullando gli atti impositivi.

Avverso le sentenze l’Agenzia delle entrate propone autonomi ricorsi di identico contenuto, affidandosi a due motivi.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituali comunicazioni. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, ricorrendone i presupposti, i ricorsi vanno riuniti alla luce dei principi sanciti da Cass. n. 3830 del 18/02/2010 “nel processo di cassazione, in presenza di cause decise separatamente nel merito e relative, rispettivamente, alla rettifica del reddito di una società di persone ed alla conseguente automatica imputazione dei redditi stessi a ciascun socio, non va dichiarata la nullità per essere stati i giudizi celebrati senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari (società e soci) in violazione del principio del contraddittorio, ma va disposta la riunione quando la complessiva fattispecie, oltre che dalla piena consapevolezza di ciascuna parte processuale dell’esistenza e del contenuto dell’atto impositivo notificato alle altre parti e delle difese processuali svolte dalle stesse, sia caratterizzata da: (1) identità oggettiva quanto a “causa petendi” dei ricorsi; (2) simultanea proposizione degli stessi avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamento costituente il fondamento della rettifica delle dichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci e, quindi, identità di difese; (3) simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito; (4) identità sostanziale delle decisioni adottate da tali giudici. In tal caso, la ricomposizione dell’unicità della causa attua il diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall’art. 111 Cost., comma 2, e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali), evitando che con la (altrimenti necessaria) declaratoria di nullità ed il conseguente rinvio al giudice di merito, si determini un inutile dispendio di energie processuali per conseguire l’osservanza di formalità superflue, perchè non giustificate dalla necessità di salvaguardare il rispetto effettivo del principio del contraddittorio”.

2. Il primo motivo dei ricorsi con il quale si deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. è fondato, con assorbimento del secondo.

2.1. Le Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 8053 del 7.4.2014 hanno statuito che “la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione”.

3. La Commissione tributaria regionale, argomentando esclusivamente sull’avvenuta integrazione del contraddittorio processuale, ha omesso, materialmente e graficamente, ogni motivazione sul perchè abbia disposto, nel merito, l’annullamento degli atti impositivi.

4. Ne consegue la cassazione delle sentenze impugnate ed il rinvio alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione, la quale provvederà anche sulle spese di questo giudizio.

PQM

 

Riuniti i ricorsi, in accoglimento del primo motivo ed assorbito il secondo, cassa le sentenze impugnate e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2017

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