Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1963 del 29/01/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 1963 Anno 2014
Presidente: BURSESE GAETANO ANTONIO
Relatore: MAZZACANE VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso 8591-2008 proposto da:
EOLIANA

COSTRUZIONI

IMMOBILIARI

S.r.l.,

c.f.

00425570835, in persona del suo Legale Rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA
CAVOUR 14 o 17, presso lo studio dell’avvocato DEL
NOSTRO PATRIZIA, rappresentata e difesa dall’avvocato
2013

ARENA GIOVANNI;
– ricorrente –

2626

contro

CANNIZZARO GIUSEPPE CNNGPP29M13E133M, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DOMENICO CHELINI 5, presso lo

Data pubblicazione: 29/01/2014

studio dell’avvocato BERLIRI ALESSANDRO, rappresentato
e difeso dagli avvocati BARBERA SALVATORE, LEONE
SALVATORE;
controricorrente nonchè contro

– intimata –

avverso la sentenza n. 44/2007 della CORTE D’APPELLO
di MESSINA, depositata il 23/01/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13/12/2013 dal Consigliere Dott. VINCENZO
MAZZACANE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

INZIRILLO MARIA;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 9-1-1998 la s.r.l. Eoliana Costruzioni Immobiliari conveniva in
giudizio dinanzi al Tribunale di Barcellona P.G. Giuseppe Cannizzaro esponendo:

con sentenza del Tribunale di Messina del 16-2-1994 confermata dalla Corte di Appello di

preliminare di compravendita stipulato tra le parti il 7-7-1983, un compendio immobiliare
costituito da due scantinati, due locali per ufficio e di un magazzino;

il prezzo della compravendita era stato determinato in sentenza in complessive lire
274.600.000, così riducendo l’originario prezzo pattuito in lire 297.000.000 a causa del
mancato trasferimento dello scantinato di mq. 32 previsto nel preliminare e valutato in lire
22.400.000;

il trasferimento era stato subordinato dalla sentenza al versamento da parte del Cannizzaro
alla società attrice, entro 90 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza stessa, del
residuo prezzo ancora dovuto di lire 47.600.000;

la sentenza era passata in giudicato il 21-7-1997, con la conseguenza che dal 22-7-1997 era
iniziato a decorrere il termine di giorni 90 entro il quale il Cannizzaro avrebbe dovuto
procedere al pagamento del residuo prezzo;

essendo decorso il suddetto termine, il mancato verificarsi della condizione del pagamento
del residuo prezzo aveva comportato la risoluzione del trasferimento della proprietà dei
beni.

L’attrice chiedeva quindi, previa declaratoria dell’inadempimento del convenuto per non avere
corrisposto nel termine fissato la somma indicata nella menzionata sentenza, la condanna dello
stesso all’immediato rilascio del suddetto compendio immobiliare con il contestuale pagamento

da parte dell’esponente della somma di lire 169.000.000 versata dal Cannizzaro in conto prezzo,

Messina del 15-4-1997 era stato trasferito al Cannizzaro, in esecuzione del contratto

nonché la condanna dello stesso al rilascio del locale scantinato di mq. 32, oltre al risarcimento del
danno per il mancato rilascio di tale immobile.

Si costituiva in giudizio il Cannizzaro contestando le domande attrici, e deducendo che
l’inadempimento agli obblighi contrattuali assunti era da ascrivere alla controparte, che aveva

a parcheggio; in ogni caso escludeva ogni suo inadempimento, avendo egli corrisposto alla Eoliana
Immobiliare la somma di lire 227.000.000, ed avendo manifestato la propria volontà di fare fronte
immediatamente al pagamento del residuo prezzo, una volta appreso il passaggio in giudicato
della sentenza azionata in data 3-11-2003, chiedendo all’attrice di comunicargli le modalità di
pagamento; rilevava poi che il suddetto termine di giorni 90 dal passaggio in giudicato della
sentenza non era perentorio né essenziale, ed inoltre la somma da versare non era quella di lire
47.600.000, dovendo quest’ultima essere compensata con la somma di lire 13.358.000 liquidata in
suo favore a titolo di spese giudiziali nei due gradi di giudizio; si dichiarava poi disposto al rilascio
del magazzino di mq. 32; in via riconvenzionale, in caso di accoglimento delle domande attrici,
chiedeva la condanna della controparte alla restituzione in suo favore della somma di lire
227.000.000 con interessi e rivalutazione monetaria dalla data della corresponsione fino a quella
della restituzione.

Successivamente veniva disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Maria lnzirillo,
moglie del convenuto, che restava contumace.

Con sentenza del 29-1-2004 il Tribunale adito dichiarava la risoluzione del contratto di
compravendita per inadempimento del Cannizzaro, e condannava quest’ultimo al rilascio
immediato degli immobili di cui all’atto di compravendita e dello scantinato di mq. 32 nonché al
risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede.; condannava inoltre la società Eoliana
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inserito nel preliminare un locale scantinato di mq. 32 oggettivamente incedibile perché destinato

Costruzioni Immobiliari al pagamento in favore del Cannizzaro della somma di lire 227.000.000
oltre interessi legali dall’avvenuta corresponsione al soddisfo.

Avverso tale sentenza proponevano separati appelli il Cannizzaro e la Inzirillo; resisteva la Eoliana
Costruzioni Immobiliari introducendo altresì un appello incidentale.

riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato valido ed efficace il contratto di cui alla
sentenza del Tribunale di Messina del 16-2-1994, ha rigettato l’appello proposto dalla Inzirillo ed
ha dichiarato assorbita la domanda riconvenzionale della società Eoliana Costruzioni Immobiliari.

Per la cassazione di tale sentenza quest’ultima società ha proposto un ricorso articolato in due
motivi cui il Cannizzaro ha resistito con controricorso; la Inzirillo non ha svolto attività difensiva in
questa sede.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve essere esaminata l’eccezione del controricorrente di inammissibilità del
ricorso per il fatto che la società ricorrente è stata posta in liquidazione, considerato che il
liquidatore viene nominato solo per la chiusura dei rapporti attivi e passivi, e non per
promuoverne dei nuovi; inoltre l’inammissibilità del ricorso è conseguente anche al rilievo che in
esso non vi è alcun cenno allo stato di liquidazione della società.

L’eccezione è infondata, sia per la sua genericità (non essendo stato specificato quando la società
ricorrente sarebbe stata posta in liquidazione) sia soprattutto perché la fase della liquidazione di
una società è finalizzata a definire tutti i rapporti in corso, tra cui rientrano ovviamente anche
quelli di natura contenziosa.

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Riuniti i procedimenti la Corte di Appello di Messina con sentenza del 23-1-2007, in parziale

Venendo quindi all’esame del ricorso, si rileva che con il primo motivo la ricorrente, denunciando
violazione e falsa applicazione degli artt. 1453-1455 e 1457 c.c. nonché vizio di motivazione,
censura la sentenza impugnata per aver affermato che la risoluzione per inadempimento del
rapporto nascente dalla sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. del Tribunale di Messina era

dell’inadempimento stesso e di quello della essenzialità del termine previsto per il pagamento del
residuo prezzo; invero la risoluzione contrattuale per un inadempimento di non scarsa rilevanza
consegue, a prescindere dalla essenzialità del termine previsto per l’esecuzione, alla valutazione di
parametri oggettivi e soggettivi suscettibili in concreto di attenuare il giudizio di gravità che
connota di per sé l’inadempimento.

Con il secondo motivo la ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 1455 c.c. e
vizio di motivazione, afferma che erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto di scarsa
importanza l’inadempimento del Cannizzaro al pagamento del saldo del prezzo della
compravendita, avuto riguardo al fatto che il ritardo era stato di pochissimi giorni, alla modesta
entità del residuo, alla pronta disponibilità dimostrata dallo stesso Cannizzaro ed alla insussistenza
della buona fede da parte dell’attuale ricorrente; in realtà l’inadempimento da parte del
Cannizzaro nel versamento del residuo prezzo, rispetto al termine previsto nella sentenza emessa
ai sensi dell’art. 2932 c.c., non era stato di pochissimi giorni, ma di ben sette anni, essendo questo
il tempo trascorso dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, ovvero il 22-10-1997,
fino alla pur irrituale offerta “banco judicis” della somma dovuta, eseguita al verbale di udienza del
7-6-2004 dinanzi alla Corte di Appello di Messina.

La ricorrente quindi sostiene che il travisamento operato sulla effettiva durata
dell’inadempimento da parte del Cannizzaro ha comportato l’omessa considerazione della
incidenza dell’inadempimento stesso sulla complessiva economia del rapporto e del sinallagma
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subordinata congiuntamente alla positiva delibazione del requisito della gravità

contrattuale, sul comportamento delle parti successivamente all’inadempimento e sul pregiudizio
effettivamente conseguente ad un così protratto ritardo nell’adempimento; inoltre, quanto alla
asserita pronta disponibilità del Cannizzaro al pagamento del residuo prezzo, il giudice di appello
non ha considerato che non era stata posta in essere la specifica procedura di cui all’art. 1210 c.c.,

riguardo.

Le enunciate censure, da esaminare contestualmente per ragioni di connessione, sono infondate.

La Corte territoriale, nel richiamare il convincimento espresso dal giudice di primo grado, ha
rilevato che quest’ultimo aveva ritenuto grave il ritardo del Cannizzaro in ordine al pagamento del
residuo prezzo, avuto riguardo al termine di giorni 90 dal passaggio in giudicato della sentenza
della Corte di Appello di Messina del 15-4-1997 entro il quale avrebbe dovuto essere corrisposta la
somma di lire 47.600.000, in quanto aveva qualificato il suddetto termine come essenziale, senza
prendere in considerazione nessun altro elemento ai fini della valutazione dell’interesse dell’altra
parte alla tempestività del predetto adempimento.

Tanto premesso, il giudice di appello, nel dissentire da tale valutazione, ha anzitutto evidenziato
che il pagamento del residuo prezzo costituiva una entità minima rispetto alle somme in
precedenza versate, pari all’incirca al 14% dell’intero importo; inoltre non era stato considerato
che le somme ancora dovute avrebbero dovuto essere ridotte avuto riguardo alle spese giudiziali
che la Eoliana Costruzioni Immobiliari avrebbe dovuto corrispondere al Cannizzaro a seguito della
sentenza sopra richiamata passata in giudicato.

La Corte territoriale, poi, ha rilevato che il Cannizzaro, una volta ricevuta la lettera dell’Eoliana
Costruzioni Immobiliari del 30-10-1997, aveva immediatamente risposto chiedendo alla società di
fare conoscere le modalità tramite le quali avrebbe dovuto effettuare il pagamento; a tal punto il
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circostanza che avrebbe dovuto far ritenere protratto l’inadempimento della controparte al

comportamento della suddetta società, che aveva disatteso tale risposta dando così ulteriore
prova di non volere in alcun modo portare a compimento l’affare, non era stato caratterizzato da
quella buona fede che l’art. 1375 c.c. richiede ai contraenti durante tutto il corso del rapporto.

La sentenza impugnata ha quindi concluso che, avuto riguardo al fatto che il ritardo era stato di

Cannizzaro ed alla insussistenza della buona fede della Eoliana Costruzioni Immobiliari,
l’inadempimento del Cannizzaro era di scarsa importanza, cosicché l’effetto risolutivo doveva
essere escluso.

Orbene sulla base di tali argomentazioni è agevole anzitutto constatare che il giudice di appello
nelle sue valutazioni ha omesso ogni riferimento alla questione relativa alla essenzialità o meno
del termine entro il quale il Cannizzaro avrebbe dovuto pagare il residuo prezzo, essendosi sul
punto limitato a riportare il convincimento espresso dal giudice di primo grado, e dimostrando
invece di dissentire da tale parametro di giudizio.

Premesso poi che al rapporto di natura negoziale e sinallagmatica originato dalla sentenza
costitutiva di accoglimento della domanda di esecuzione specifica è applicabile l’istituto della
risoluzione nei casi di inadempimento che, ai sensi dell’art. 1455 c.c., sia di non scarsa importanza
(Cass. 16-1-2006 n. 690; Cass. 7-4-2006 n. 8212), deve ritenersi che la Corte territoriale, avendo
indicato puntualmente le fonti del proprio convincimento, ha dato luogo ad un accertamento di
fatto sorretto da congrua e logica motivazione, come tale incensurabile in questa sede, dove la
ricorrente tende inammissibilmente a prospettare una valutazione a sé più favorevole degli
elementi probatori acquisiti, trascurando di considerare la competenza esclusiva in proposito
devoluta al giudice di merito.

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pochissimi giorni, alla modesta entità del residuo prezzo, alla pronta disponibilità dimostrata dal

Sotto un profilo più strettamente giuridico, poi, deve evidenziarsi che correttamente il giudice di
appello ha rilevato l’esiguità del ritardo con il quale il Cannizzaro si era dichiarato pronto al
pagamento del residuo prezzo in risposta alla raccomandata del 30-10-1997 della Eoliana
Costruzioni Immobiliari: infatti il diverso assunto della ricorrente trascura il dato fondamentale in

risolvere il rapporto scaturito dalla sentenza della Corte di Appello di Messina del 15-4-1997, ed
aveva successivamente convenuto in giudizio il Cannizzaro dinanzi al Tribunale di Messina
chiedendo la condanna del medesimo al rilascio del compendio immobiliare in conseguenza della
risoluzione del rapporto ai sensi dell’art. 1453 terzo comma c.c., il Cannizzaro, per effetto della
proposta domanda di risoluzione, non poteva più adempiere la propria obbligazione.

Il ricorso deve quindi essere rigettato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in
dispositivo.

P.Q.M.

La Corte
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento di euro 200,00 per esborsi e di euro
3.000,00 per compensi.

Così deciso in Roma il 13-12-2013

Il Consigliere estensore

re ; ente

base al quale, una volta che la suddetta società con la menzionata raccomandata aveva inteso

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