Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1963 del 28/01/2021

Cassazione civile sez. I, 28/01/2021, (ud. 11/09/2020, dep. 28/01/2021), n.1963

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6570/2019 proposto da:

S.A.S., rappresentato e difeso dall’avvocato Maurizio

Cau, giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, e Prefettura di Sassari, in persona dei

rispettivi rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in

Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello

Stato, che li rappresenta e difende ope legis;

– resistente-

avverso l’ordinanza n. 132/2018 del GIUDICE DI PACE di SASSARI,

depositata il 04/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/09/2020 da Dott. PARISE CLOTILDE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ordinanza depositata il 4-7-2018 il Giudice di Pace di Sassari ha respinto il ricorso di S.A.S., cittadino del (OMISSIS), avente ad oggetto l’impugnazione del provvedimento del Prefetto di Sassari, emesso in data 11-7-2017 e notificato nella stessa data, che disponeva l’espulsione dal territorio nazionale del cittadino straniero ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. a) ed art. 14, commi 3, 4, 8, 13 e 14 come modificato dalle L. n. 189 del 2002 e L. n. 271 del 2004, sulla base dell’ingresso irregolare dello stesso nel territorio dello Stato, nonchè l’impugnazione dell’ordine di allontanamento del Questore di Sassari, notificato nella stessa data.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti della Prefettura e del Ministero dell’Interno, che si sono costituiti tardivamente, al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

3. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1 n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7, e degli artt. 24 e 3 Cost.. Rileva che il provvedimento di espulsione non era stato tradotto in una lingua a lui comprensibile, richiama diffusamente la giurisprudenza di merito e di questa Corte, rimarca che non era stata tradotta la dicitura concernente la delega al vice prefetto dell’emissione del provvedimento ed assume che non sia stata motivata nel decreto espulsivo l’impossibilità di rinvenire un interprete.

2. Con il secondo ed il terzo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, rispettivamente, la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, commi 4 e 4 bis, e vizio di carenza di motivazione e omessa valutazione. Richiamando sentenze di merito, assume di avere diritto ad un permesso di soggiorno umanitario per cure mediche, poichè nel (OMISSIS) aveva effettuato un intervento all’ernia del disco ed era in attesa di intervento chirurgico di fistole anale, come da documenti allegati.

3. Il primo motivo è infondato.

3.1. Secondo l’orientamento di questa Corte al quale il Collegio intende dare continuità, la traduzione del decreto di espulsione nella lingua ufficiale del Paese al quale appartiene lo straniero soddisfa il requisito posto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7, in termini di presunzione legale di conoscenza, non rilevando che l’espellendo possa essere, magari a cagione del suo eventuale analfabetismo, non in grado di intendere neanche l’idioma che il suo Paese ha adottato come lingua ufficiale, poichè va escluso che dalla citata norma possa ricavarsi la necessità che l’atto sia comunicato allo straniero anche mediante traduzione nel dialetto dal medesimo comprensibile (Cass. n. 13824/2016).

3.2. Nel caso di specie, il Giudice di Pace ha accertato che il decreto di espulsione era stato tradotto in lingua francese, che è quella ufficiale del (OMISSIS), Paese di origine del ricorrente, il che esclude, in applicazione del principio suesposto, la sussistenza del vizio denunciato.

4. I motivi secondo e terzo, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili.

4.1. Nell’ordinanza impugnata non vi è menzione alcuna delle condizioni di salute del ricorrente, tali da necessitare cure praticabili solo in Italia e, quindi, tali da giustificare il riconoscimento della protezione umanitaria. Il ricorrente, nell’illustrare i motivi essenzialmente riportando massime di pronunce di merito, assume di aver diritto alla protezione umanitaria per motivi di salute, ma non precisa quando, come e dove ha allegato nel precedente grado di giudizio di necessitare di cure mediche. Inoltre richiama dei documenti, risalenti agli anni 2016 e 2017, senza indicarli con precisione, senza specificarne compiutamente il contenuto ed invero senza neppure allegare di averli prodotti in primo grado. Le censure, anche nella parte in cui il ricorrente lamenta genericamente carenza di motivazione per omessa valutazione delle cure mediche, difettano di autosufficienza e di specificità.

5. In conclusione, il ricorso è rigettato, nulla dovendo disporsi circa le spese del giudizio di legittimità, stante la tardiva costituzione della Prefettura.

6. Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 11 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021

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