Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1963 del 27/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 27/01/2011, (ud. 14/12/2010, dep. 27/01/2011), n.1963

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 19697/2008 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

DIAB SPA in persona dell’amministratore delegato e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ATTILIO REGOLO 12/D, presso lo studio dell’avvocato ZACCHIA Riccardo,

che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 13/2007 della Commissione Tributaria Regionale

di VENEZIA del 16.4.07, depositata il 04/06/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/12/2010 dal Presidente Relatore Dott. FERNANDO LUPI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. TOMMASO

BASILE.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La CTR del Veneto ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate di Padova nei confronti di DIAB s.p.a.. Ha ritenuto in motivazione che il ruolo e la cartella, che recava in motivazione un atto di imposizione modificato con sentenza passata in giudicato, fosse nulla in quanto il titolo azionato con la cartella era la sentenza e non l’atto amministrativo.

Propone ricorso per cassazione affidato a due motivi l’Agenzia delle Entrate, la contribuente si è costituita con i controricorso Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate, formulando idoneo quesito deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 14, che non annovererebbe tra gli atti che legittimano l’iscrizione a ruolo le sentenze con la conseguenza che nella cartella dovrebbe indicarsi l’atto amministrativo non rilevando la sentenza, passata in giudicato, che lo ha modificato.

Il motivo è infondato. La cartella esattoriale ha natura di precetto consegue che essa deve indicare il titolo su cui si fonda. Il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 14, alla lettera b indica le imposte liquidate in base ad accertamenti definitivi. Alla lettera gli accessori:

interessi, soprattasse e pene pecuniarie. L’accertamento amministrativo diviene definitivo se non impugnato o se l’impugnazione è stata definitivamente rigettata. Se invece in sede giudiziaria l’accertamento è modificato, come consente la natura di annullamento e di merito della giurisdizione tributaria, l’accertamento definitivo è quello contenuto nel giudicato, consegue che questo e non l’atto impositivo caducato deve essere indicato come titolo nel precetto.

Con il secondo motivo l’Agenzia censura, come vizio di motivazione, la sentenza impugnata ove afferma che l’iscrizione a ruolo era priva di presupposto giuridico e nel contempo afferma che vi era una sentenza passata in giudicato che legittimava l’esecuzione. La censura è inammissibile perchè il vizio di motivazione concerne gli accertamenti di fatto e le valutazioni giuridiche, peraltro la sentenza ha affermato correttamente l’invalidità della iscrizione a ruolo in base ad un titolo caducato”.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti costituite;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5, della manifesta infondatezza del ricorso e che, pertanto, la sentenza impugnata vada confermata.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese liquidate in Euro 2.000,00 oltre Euro 100,00 di spese vive ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2011

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