Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19629 del 26/09/2011

Cassazione civile sez. lav., 26/09/2011, (ud. 06/07/2011, dep. 26/09/2011), n.19629

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.C.R. DI MICHIELUTTI GINA & C. S.A.S., in persona del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

GIULIO CESARE 14 A-4, presso lo studio dell’avvocato PAFUNDI

GABRIELE, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati

ALESSANDRI DI PRIMA, DI PRIMA GIUSEPPE, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati MARITATO LELIO,

CORRERA FABRIZIO, CORETTI ANTONIETTA, giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

UNIRISCOSSIONI S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 118/2006 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 31/10/2006 r.g.n. 297/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/07/2011 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

udito l’Avvocato PAFUNDI GABRIELE;

uditi l’Avvocato ANTONINO SGROI per delega CORETTI ANTONIETTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro, che ha concluso per l’inammissibilità o rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Pordenone, la società C.C.R. di Michelutti Gina & C. s.a.s., proponeva opposizione alla cartella esattoriale n. (OMISSIS) emessa dal concessionario Rolo Banca S.p.a. per la somma di L. 238.350.200, asseritamente dovuta all’I.N.P.S. per contributi , somme aggiuntive e sanzioni. Esponeva l’opponente che la vicenda traeva origine da un verbale di accertamento del maggio 1997 con cui gli ispettori della sede provinciale di Pordenone avevano contestato alla società opponente di avere fruito indebitamente dei benefici di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 8 in relazione all’assunzione, avvenuta da maggio 1996 ad aprile 1997, di dieci lavoratori iscritti nelle liste di mobilità e già dipendenti della impresa Bortolussi Costruzioni s.a.s., dichiarata fallita nel mese di (OMISSIS). Gli organi ispettivi avevano rilevato che il socio accomandatario della opponente era la consorte del socio accomandatario della società fallita, e che la sorella del socio della Bortolussi Costruzioni era socia accomandante della C.C.R. ; gli stessi avevano poi riscontrato che la sede operativa delle due società era la stessa e che fra di esse risultava esservi stata “coesistenza” per alcuni mesi, nonchè che l’impresa ricorrente era subentrata a quella dichiarata fallita in alcuni lavori.

Contestava l’opponente la fondatezza dell’addebito mossole alla luce della L. n. 223 del 1991, art. 8 e chiedeva l’accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso.

Si costituiva in giudizio l’I.N.P.S. evidenziando la correttezza del suo operato e l’esistenza del suo credito come rappresentato nella cartella opposta. Nessuno si costituiva per la società addetta all’esazione, Rolo Banca 1473 s.p.a.

La causa, istruita documentalmente e con l’assunzione di alcuni testimoni veniva decisa con la sentenza del 16 giugno 2004, con cui l’opposizione proposta veniva accolta.

Contro tale pronuncia proponeva appello l’I.N.P.S. Si costituiva la società opponente resistendo al gravame.

Veniva disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti della società concessionaria, la Uniriscossioni s.p.a. (subentrata dal luglio 2001 nella gestione del servizio di riscossione a Rolo Banca), che tuttavia non si costituiva.

Con sentenza depositata il 31 ottobre 2006, la corte d’appello di Trieste accoglieva il gravame e, in riforma, della sentenza impugnata, respingeva l’opposizione proposta, condannando l’opponente al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la società C.C.R. di Michelutti Gina & C. s.a.s., affidato ad unico motivo.

Resiste l’I.N.P.S. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. -Con unico motivo la ricorrente denuncia omessa ed insufficiente motivazione della sentenza impugnata, fornendo una sua analitica ricostruzione dei fatti in base ai quali lamentava non sussistere la violazione della L. n. 223 del 1991, art. 8, comma 4 bis.

Il motivo è inammissibile.

Ed invero non solo la censura contiene una diversa interpretazione della norma da ultimo citata senza che ne sia stata denunciata la violazione nè proposto il relativo quesito di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e art. 366 bis c.p.c., ma lo stesso vizio motivazionale denunciato – richiedente peraltro un inammissibile riesame in fatto delle circostanze di causa ex plurimis, Cass. 26 marzo 2010 n. 7394)- non contiene affatto, parimenti, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, non contenendo il momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. sez. un. 1 ottobre 2007 n. 20603; Cass. 7 aprile 2008 n. 8897; Cass. 30 dicembre 2009 n. 27680).

Il ricorso deve pertanto dichiararsi inammissibile.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Nulla per le spese per la parte rimasta intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 50,00, Euro 3.000,00 per onorari. Nulla per le spese per la parte rimasta intimata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2011

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