Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19629 del 24/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 19629 Anno 2018
Presidente: CAMPANILE PIETRO
Relatore: FRAULINI PAOLO

c;

(

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5474/2012 R.G. proposto da
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato
con domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
— ricorrente —
Contro
PEGORARO VITO, titolare della ditta omonima, rappresentato e
difeso dall’ avv. Claudio Maggiolo, con domicilio eletto presso lo
studio dell’avv. Andrea Micciché in Roma, via G. Nicotera n. 29,
giusta procura a margine del controricorso;
— controricorrente —

Data pubblicazione: 24/07/2018

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di
Venezia-Mestre n. 119/1/11 depositata in data 24 novembre 2011.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 giugno
2018 dal Consigliere Paolo Fraulini;
FATTI DI CAUSA
La Commissione Tributaria Regionale di Venezia-Mestre ha
confermato la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso

chiesto, in due diversi tempi, il rimborso dell’IRAP versata per il
periodo luglio 2000-2007.
Il giudice d’appello, respinta un’eccezione di tardività delle
istanze di rimborso ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973,
ha rilevato che andava escluso il presupposto impositivo, avendo il
Pegoraro dato prova che gli elementi organizzativi della propria
attività professionale erano minimi e non raggiungevano il livello di
autonomia necessario per far ritenere verificato l’assoggettamento
al tributo.
Contro la sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso
per cassazione affidato a due motivi.
Resiste il Pegoraro con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.

Il primo motivo di ricorso, titolato «art. 360 10 comma

n. 3) c.p.c.: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 38 d.P.R.
602/73», lamenta che il giudice di appello abbia erroneamente
individuato il

dies a quo da cui far decorrere il termine di

presentazione dell’istanza di rimborso. Invero nell’ipotesi di specie,
in cui il versamento dell’imposta non è avvenuto in unica soluzione,
bensì con acconto e saldo, trattandosi di contestazione sulla
debenza dell’imposta a non sul suo ammontare, il termine di
decadenza iniziava a decorrere dal versamento dei rispettivi acconti
e non già dei saldi.
2.

Il secondo motivo di ricorso, titolato «art. 360 1°

comma n. 3) c.p.c.: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 e 3
2
(Th

R605474 2012
l’est

con cui Vito Pegoraro, titolare di omonima ditta individuale, aveva

1° comma lett. b) del d. Igs. 446/97», lamenta che il giudice di
appello abbia erroneamente ritenuto che ove – come nella specie sia pacifica l’attività imprenditoriale dell’attività svolta dal
contribuente (autotrasportatore contoterzista) – non occorre alcuna
verifica dell’esistenza di autonoma organizzazione di impresa,
specie se, come nel caso che ne occupa, l’attività esercitata venga
svolta in piena autonomia rispetto ai terzi committenti.
Il controricorrente ha argomentato l’infondatezza del

ricorso, di cui ha chiesto il rigetto.
4.

Il ricorso è parzialmente fondato.

5.

Il primo motivo va accolto. E’ giurisprudenza costante

di questa Corte che il termine di decadenza per la presentazione
dell’istanza di rimborso delle imposte sui redditi in caso di
versamenti diretti, previsto dall’art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973,
concerne tutte le ipotesi di contestazione riguardanti i detti
versamenti e decorre, nell’ipotesi di effettuazione di versamenti in
acconto, dal versamento del saldo solo nel caso in cui il relativo
diritto derivi da un’eccedenza degli importi anticipatamente
corrisposti rispetto all’ammontare del tributo che risulti al momento
del saldo complessivamente dovuto, oppure rispetto ad una
successiva determinazione in via definitiva dell’an e del quantum
dell’obbligazione fiscale, mentre non può che decorrere dal giorno
dei singoli versamenti in acconto nel caso in cui questi, già all’atto
della loro effettuazione, risultino parzialmente o totalmente non
dovuti, poiché in questa ipotesi l’interesse e la possibilità di
richiedere il rimborso sussistono sin da tale momento (Cass. Sez.
5 -, Sentenza n. 12269 del 17/05/2017; id. Sez. 6 – 5, Ordinanza
n. 14868 del 20/07/2016; id. Sez. 6 – 5, Sentenza n. 27136 del
19/12/2014). Nel caso di specie, ove si contesta in radice il
presupposto per l’assoggettamento all’imposizione, il termine di
decadenza ha iniziato a decorrere dal versamento dei singoli
acconti e non già dei saldi, come erroneamente affermato dalla
sentenza impugnata.
3
RG054742012

l’est.

3.

6.

Il secondo motivo è inammissibile. Questa Corte ha

affermato che, in tema di IRAP, l’esercizio dell’attività di piccolo
imprenditore (nella specie, autotrasportatore contoterzista) è
escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di
attività non autonomamente organizzata e che il requisito
dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice
di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente

forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito
in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed
interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod
plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio
dell’attività in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in
modo non occasionale di lavoro altrui (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza
n. 9786 del 19/04/2018; id. Sez. 5, Sentenza n. 22468 del
04/11/2015; id. Sez. 5, Sentenza n. 21123 del 13/10/2010).
Nella specie la sentenza impugnata ha motivato (pagg. 2-3) da
quali elementi probatori ha ritenuto esclusa la sussistenza di
autonoma organizzazione da parte del Pegoraro della propria
attività imprenditoriale. Il motivo di ricorso, in presenza di tale
argomentazione che fa ritenere assolto l’onere probatorio ricadente
sul contribuente, tenta una diversa e astratta riscostruzione del
fatto, senza peraltro ancorarsi alle prove raccolte né confrontarsi
con la motivazione impugnata e come tale si palesa inammissibile.
7. La sentenza impugnata va dunque cassata e le parti rinviate
innanzi Commissione Tributaria Regionale di Venezia-Mestre , in
diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese
della presente fase di legittimità.
P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il secondo motivo di ricorso;
accoglie il primo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e
rinvia le parti innanzi alla Commissione Tributaria Regionale di
4
RG05474_2012
l’est.

motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi

Venezia-Mestre che provvederà anche a regolare le spese della
presente fase di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 giugno

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