Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19629 del 16/09/2010

Cassazione civile sez. trib., 16/09/2010, (ud. 24/06/2010, dep. 16/09/2010), n.19629

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

COMUNE di OLEGGIO, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, Via A Cosseria n. 5 int. 1, presso

lo studio dell’Avv. Romanelli Guido Francesco che lo rappresenta e

difende, unitamente e disgiuntamente all’Avv. Maurizio Fogagnolo, in

base a Delib. G.C. 02 dicembre 2005, n. 189 ed a procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

B.M., res.te ad (OMISSIS);

– intimata –

Avverso la sentenza n. 40/25/2006 della Commissione Tributaria

Regionale di Torino – Sezione n. 25, in data 17.03.2006, depositata

il 31 gennaio 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

24 giugno 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il Procuratore Generale dott. Pietro Abbritti.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 8730/2008 R.G., e’ stata depositata la seguente relazione: “1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 40/25/2006, pronunziata dalla CTR di Torino Sezione n. 25 il 17.03.2006 e DEPOSITATA il 31 gennaio 2007. Il ricorso, che attiene ad impugnazione di avviso di accertamento per ICI dell’anno 1997, censura l’impugnata decisione per violazione ed errata applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2 ed omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia.

2 – L’intimata, non ha svolto difese in questa sede.

3 – La decisione impugnata, ha rigettato l’appello del Comune, nella considerazione che l’avviso impugnato – notificato il 12.12.2002 – fosse stato emesso dopo la scadenza del prescritto termine triennale.

4 – Il Comune censura l’impugnata decisione, sostenendo che, nel caso, doveva essere applicato il termine quinquennale, previsto dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2, ultima parte per il caso di omessa presentazione della denuncia ICI e non gia’ il termine triennale e che, alla stregua di tale disposizione, la notifica era a ritenersi tempestiva.

5 – Avuto riguardo al disposto della prima parte del D.Lgs. cit., art. 11, comma 2, secondo cui Il Comune provvede alla rettifica delle dichiarazioni e delle denunce nel caso di infedelta’, incompletezza od inesattezza ovvero provvede all’accertamento d’ufficio nel caso di omessa presentazione, sembra che la decisione della CTR non giustifichi le formulate censure. La fattispecie, infatti, – tenuto conto essere pacifica la circostanza che negli anni pregressi la contribuente aveva presentato la dichiarazione ICI per degli immobili posseduti nel territorio comunale -, non va ricondotta alla previsione dell’omessa dichiarazione, bensi’ all’altra della dichiarazione infedele, incompleta od inesatta.

6 – Cio’ posto, si ritiene sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la relativa definizione, proponendosi il relativo rigetto, per manifesta infondatezza, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.. Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi”.

Considerato che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori;

Visti il ricorso e tutti gli altri atti di causa;

Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni svolte nella relazione, anche in considerazione dell’accertamento in fatto operato dal Giudice di merito;

Considerato, in relazione al denunciato difetto di motivazione, che la formulazione dei motivi appare inidonea a giustificare una riconsiderazione critica della decisione, tenuto conto che nessun specifico elemento viene indicato a sostegno della deduzione, secondo cui le aree edificabili sarebbero state acquisite in epoca successiva alla dichiarazione ed all’accertamento definitivo, relativo agli anni pregressi;

Considerato che le questioni risultano prospettate genericamente – in violazione del principio di autosufficienza e degli artt. 366 e 369 c.p.c.- (Cass. n. 6225/2005, n. 1170/2004, n. 7178/2004, n. 6542/2004, n. 14003/2004, n. 9707/2003), essendo orientamento giurisprudenziale consolidato, quello secondo cui L’onere della indicazione specifica dei motivi di impugnazione, imposto a pena di inammissibilita’ del ricorso per cassazione dall’art. 366 c.p.c., n. 4 qualunque sia il tipo di errore (in procedendo o in iudicando) per cui e’ proposto, non puo’ essere assolto per relationem con il generico rinvio ad atti del giudizio di appello, senza la esplicazione del loro contenuto”(Cass. n. 20454/2005; n. 14075/2002), essendovi il preciso onere, ribadito ed esplicitato con le novelle introdotte dall’art. 366 c.p.c., n. 6) e dall’art. 369 c.p.c., n. 4 di indicare in modo puntuale gli atti processuali ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, nonche’ le circostanze di fatto che potevano condurre, se adeguatamente considerate, ad una diversa decisione, e dovendo contenere, in se’, tutti gli elementi che diano al giudice di legittimita’ la possibilita’ di provvedere al diretto controllo della decisivita’ dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della decisione impugnata (Cass. n. 849/2002; n. 2613/2001, n. 9368/2006; n. 1014/2006; n. 22979/2004);

Ritenuto, per le esplicitate considerazioni che il ricorso va rigettato e che nulla va disposto per le spese del giudizio, per mancanza dei presupposti;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

PQM

rigetta il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, il 24 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2010

 

 

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