Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19629 del 03/10/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. III, 03/10/2016, (ud. 13/01/2016, dep. 03/10/2016), n.19629

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29079/2013 proposto da:

F.S., FA.SA., F.A., quali eredi

F.R., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FRANCESCO SIACCI 39,

presso lo studio dell’avvocato ANTONIO SINESIO, rappresentati e

difesi dall’avvocato GAETANO CAPONNETTO, giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.C. (deceduto), e eredi del Sig. B.L.,

G.E., B.R., B.O., B.G.,

B.T., quali eredi di B.L., considerati domiciliati ex lege in

ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati

e difesi dall’avvocato B.T. difensore di sè medesimo e

giusta procura speciale del Dottor Notaio F.D. in

(OMISSIS);

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1469/2012 della CORTE D’APPELLO di PALERMO –

Sezione Specializzata Agraria, depositata il 28/11/2012, R.G.N.

163/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/01/2016 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito l’Avvocato B.T.;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

I FATTI

Nel (OMISSIS) la sezione specializzata agraria del Tribunale di Agrigento dichiarò risolto il contratto di affitto di un fondo rustico di proprietà dei germani B.C. e L. per inadempimento del conduttore F.R., condannando quest’ultimo al rilascio dell’immobile e al pagamento dei canoni maturati e non corrisposti, e rigettandone nel contempo la domanda di usucapione da lui proposta in via riconvenzionale.

La corte di appello di Palermo, investita dell’impugnazione proposta dal convenuto in prime cure, la rigettò.

Per la cassazione della sentenza della Corte palermitana F.R. ha proposto ricorso sulla base di 3 motivi di censura. Resistono con controricorso B.C. e gli eredi di B.L..

Diritto

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato.

Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1158 c.c. e falsa applicazione degli artt. 1141 e 1142 c.c..

Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e art. 116 c.p.c..

I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, attesane la intrinseca connessione – e con i quali si lamenta un preteso malgoverno dei principi dettati in tema di riparto degli oneri probatori da parte della Corte territoriale appaiono manifestamente infondati.

Essi si infrangono, difatti, sul corretto impianto motivazionale adottato dal giudice d’appello nella parte in cui, confermando la consonante decisione di primo grado, ha ritenuto che, sulla scorte di convergenti dichiarazioni testimoniali, era emerso che il ricorrente aveva occupato il terreno di proprietà dei germani B. in forza di un contratto agrario (provvedendo al pagamento del relativo canone in parte in denaro, in parte in natura), mentre dalle deposizioni dei testi indicati dal F. poteva al più dedursi che quest’ultimo occupava e coltivava il terreno, senza che alcun utile elemento probatorio fosse emerso dal relativo contenuto in ordine al preteso compimento della pretesa usucapione.

Entrambe le censure, nel loro complesso, pur formalmente abbigliate in veste di denuncia di una (peraltro del tutto generica) violazione di legge, si risolvono pertanto, nella loro più intima sostanza, in una (ormai del tutto inammissibile) richiesta di rivisitazione di fatti e circostanze come definitivamente accertati in sede di merito. Il ricorrente, difatti, lungi dal prospettare a questa Corte un vizio della sentenza rilevante sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, si volge piuttosto ad invocare una diversa lettura delle risultanze procedimentali così come accertare e ricostruite dalla corte territoriale, muovendo all’impugnata sentenza censure del tutto inaccoglibili, perchè la valutazione delle risultanze probatorie, al pari della scelta di quelle – fra esse – ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, postula un apprezzamento di fatto riservato in via esclusiva al giudice di merito il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere peraltro tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale ovvero a confutare qualsiasi deduzione difensiva.

E’ principio di diritto ormai consolidato quello per cui l’art. 360 c.p.c., non conferisce in alcun modo e sotto nessun aspetto alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare il merito della causa, consentendo ad essa, di converso, il solo controllo – sotto il profilo logico-formale e della conformità a diritto – delle valutazioni compiute dal giudice d’appello, al quale soltanto, va ripetuto, spetta l’individuazione delle fonti del proprio convincimento valutando le prove (e la relativa significazione), controllandone la logica attendibilità e la giuridica concludenza, scegliendo, fra esse, quelle funzionali alla dimostrazione dei fatti in discussione (salvo i casi di prove cd. legali, tassativamente previste dal sottosistema ordinamentale civile).

Il ricorrente, nella specie, pur denunciando, formalmente, una presunta violazione di legge contenuta nell’iter motivazionale della sentenza di secondo grado, inammissibilmente (perchè in contrasto con gli stessi limiti morfologici e funzionali del giudizio di legittimità) sollecita a questa Corte una nuova valutazione di risultanze di fatto (ormai cristallizzate quoad effectum) sì come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, così mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto, ormai cristallizzato, di fatti storici e vicende processuali, quanto l’attendibilità maggiore o minore di questa o di quella ricostruzione procedimentale, quanto ancora le opzioni espresse dal giudice di appello – non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri desiderata -, quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa fossero ancora legittimamente proponibili dinanzi al giudice di legittimità.

Con il terzo motivo, si denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di contraddittorio tra le parti. Omessa valutazione delle prove e delle eccezioni dell’odierno ricorrente.

Il motivo è inammissibile.

Contrariamente a quanto sostenuto da parte del ricorrente, le risultanze probatorie emerse dalle deposizioni dei testi da lui indicati in sede di appello sono state oggetto di esauriente disamina, e corretta valutazione, da parte della Corte territoriale, che, con motivazione scevra da vizi logico-giuridici, ha offerto compiuta spiegazione del perchè tali testimonianze non risultassero in alcun modo funzionali alla dimostrazione della pretesa usucapione del fondo da parte del F..

Il ricorso è pertanto rigettato.

Le spese del giudizio di Cassazione seguono il principio della soccombenza.

Liquidazione come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che si liquidano in complessivi Euro 3200, di cui Euro 200 per spese.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA