Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19628 del 26/09/2011

Cassazione civile sez. lav., 26/09/2011, (ud. 06/07/2011, dep. 26/09/2011), n.19628

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE DI ISTRUZIONE ARTISTICA DI VERONA, in

persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

B.R.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 515/2006 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 01/12/2006, R.G.N. 593/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/07/2011 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il giudice del lavoro del Tribunale di Verona accoglieva il ricorso presentato da B.R. per ottenere il riconoscimento del servizio presso il Liceo Artistico di Verona dal 13 novembre 2000 al 31 agosto 2001, computandovi il periodo di congedo parentale (astensione facoltativa per maternità) quale effettivo servizio, con conseguente condanna nei confronti dell’Istituto Secondario Superore di Istruzione Artistica Verona al pagamento della somma di Euro 2.715,88 corrispondente al pagamento delle retribuzioni dal termine del periodo scolastico (9/6/2001) al termine del periodo di supplenza annuale (31/8/2001), in esso essendo contenuto il trattamento retributivo afferente il periodo estivo.

Il giudice aveva ritenuto che la L. n. 53 del 2000, art. 3 dove si legge: “I periodi di astensione dal lavoro di cui ai commi 1 e 4 sono computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia” dovesse essere interpretato nel senso che comunque al genitore fossero riconosciuti i diritti conseguenti all’effettività del servizio e che l’espressione relativa alle ferie fosse riferita a quei rapporti nei quali la determinazione della durata delle ferie fosse proporzionale al periodo di attività lavorativa prestata, quindi non al caso in esame nel quale il rapporto era a termine e definito esattamente come inizio e come fine sin dal momento iniziale dell’incarico conferito alla B..

Contro tale sentenza proponeva appello l'”Istituto Secondario Superore di Istruzione Artistica Verona” ritenendo che l’interpretazione del giudice di primo grado fosse errata richiamando il disposto del D.Lgs. n. 297 del 1994 che prevede per il personale docente non di ruolo il trattamento economico fino al termine dell’anno scolastico solo se il servizio prestato sia superore ai 180 giorni, mentre nel caso in esame la B. aveva svolto solo 53 giorni di servizio effettivo e di conseguenza, secondo il disposto della nota ministeriale 24 aprile 1986 prot. n. 917 aveva diritto al mantenimento in servizio fino al termine delle lezioni, cioè al 9 giugno 2001, come avvenuto, e non anche delle ferie (aventi durata sino al 31 agosto 2001). La Corte d’appello di Venezia, con sentenza depositata il 1 dicembre 2006, respingeva il gravame.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione L’Istituto di Istruzione Artistica di Verona, affidato ad unico motivo. La B. restava intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. -Con unico motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione della L. n. 1204 del 1971, art. 7, L. n. 53 del 2000, art. 3 e del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 526 e segg. nonchè omessa motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, e cioè se il computo del periodo di astensione facoltativa, utile ai fini dell’anzianità di servizio ma non equiparabile al lavoro effettivo, potesse essere calcolato quale servizio utile ai fini della maturazione del periodo feriale.

Chiedeva pertanto, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., se il periodo di astensione facoltativa per maternità nel rapporto di lavoro (subordinato degli insegnanti) a tempo determinato dava o meno diritto alla maturazione del periodo feriale, con la conseguente retribuzione.

Il motivo è fondato.

La L. n. 53 del 2000, art. 3 così come il D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 34 in tema di congedi parentali, sono chiari nello stabilire che il periodo di astensione facoltativa sono computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie ed alla tredicesima mensilità.

L’interpretazione fornita dai giudici di merito, e dalla corte territoriale in particolare (secondo cui l’espressione relativa alle ferie va riferita a quei rapporti nei quali la determinazione della durata delle ferie è proporzionale al periodo di attività lavorativa prestata, quindi non al caso in esame nel quale il rapporto era a termine), risulta contraddittoria posto che anche nel caso in esame il diritto alle ferie retribuite dipende dalla effettiva durata del rapporto, dovendo rammentarsi quanto in materia osservato dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui “il periodo di astensione facoltativa previsto a favore delle lavoratrici madri dalla L. 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 7 non è computabile ai fini del raggiungimento del periodo di servizio di 180 giorni richiesto per il conseguimento del diritto alla retribuzione durante i mesi estivi da parte degli insegnanti incaricati e supplenti” Con s. Stato Sez. 06, sentenza n. 342 del 29 marzo 1999). E’ vero che questa Corte, in materia soggetta ad altra disciplina (Cass. n. 24634 del 2009, n. 24774 del 2009), ha affermato che ai fini del riconoscimento, in favore delle lavoratrici agricole con contratto a tempo determinato, del congedo parentale previsto dal D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 32 il requisito dell’iscrizione negli elenchi nominativi di cui al D.L. n. 83 del 1970, art. 7, n. 5, per almeno cinquantuno giornate nell’anno precedente, richiesto dall’art. 63, comma 2, del cit. D.Lgs., deve intendersi realizzato, in virtù di un’interpretazione delle predette disposizioni tendente alla piena attuazione della tutela della maternità garantita dall’art. 31 Cost., anche nell’ipotesi in cui la lavoratrice, nel predetto anno, non abbia prestato attività lavorativa, ma abbia fruito di congedo di maternità per astensione obbligatoria dal lavoro.

Il caso qui in esame, tuttavia, oltre ad essere governato da una disciplina speciale (D.Lgs. n. 297 del 1994), differisce da quello esaminato dalla Corte nelle sentenze ora richiamate inerendo il periodo di astensione facoltativa per maternità, che per legge non produce effetti ai fini del computo delle ferie.

Tale esclusione per un verso non sembra in contrasto con i principi costituzionali -posto che la normativa nazionale prevede un adeguato trattamento dell’astensione obbligatoria, ed inoltre, ragionevolmente, per l’astensione facoltativa un trattamento deteriore (che nell’interpretazione adottata dai giudici di merito sarebbe invece alla prima irragionevolmente equiparata)- e neppure in contrasto con la normativa comunitaria, che prevede solo un periodo di astensione obbligatoria per maternità pari a 14 settimane (direttiva 92/85/EEC), contro le 21 previste dalla legislazione italiana.

La sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio, anche per le spese, ad altro giudice, in dispositivo indicato, il quale si atterrà ai principi sopra enunciati per l’ulteriore esame della controversia.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Milano.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2011

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