Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19628 del 24/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 19628 Anno 2018
Presidente: CAMPANILE PIETRO
Relatore: GIUDICEPIETRO ANDREINA

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n.22229/2011 R.G. proposto da
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentata,
ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza, dall’Avvocatura Generale
dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente contro
Smit Viaggi s.r.I., in persona del I.r.p.t.;

– intimata-

avverso la sentenza n.102/2/10 della Commissione Tributaria Regionale
delle Marche, depositata in data 18/6/2010 e non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 giugno 2018 dal
Consigliere dott.ssa Andreina Giudicepietro;

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Data pubblicazione: 24/07/2018

RILEVATO CHE:
1. l’Agenzia delle Entrate ricorre con un unico motivo contro la Smit
Viaggi s.r.l. per la cassazione della sentenza n.102/2/10 della Commissione
Tributaria Regionale delle Marche, depositata in data 18/6/2010 e non
notificata, che, in controversia concernente l’impugnativa del provvedimento

spese di lite;
con la sentenza impugnata la C.T.R. delle Marche ha ritenuto che
l’omesso o il ritardato pagamento della terza rata del condono ex art. 9 bis
I. 289/02 non comportasse il mancato perfezionamento del condono stesso;
2. a seguito del ricorso dell’Agenzia delle Entrate, notificato il 16/9/2011
e ricevuto dalla destinataria il 20/9/2011, la società è rimasta intimata;
3. il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio del
27/6/2018 ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc.
civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016,
n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n.197;

CONSIDERATO CHE:
1.1. con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate denunzia la
violazione e falsa applicazione dell’art. 9 bis I. 289/02, in relazione all’art.
360, comma 1,nn.4 e 3, c.p.c.
1.2. il motivo è fondato e deve essere accolto;
1.3. invero, “in tema di condono fiscale, la definizione agevolata ai sensi
dell’art. 9 bis della I. n. 289 del 2002, comportante la non applicazione delle
sanzioni relative al mancato versamento delle imposte o delle ritenute
risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate entro il 31 dicembre 2002, e
per le quali il termine di versamento è scaduto anteriormente a tale data, si
perfeziona solo se si provvede all’integrale pagamento del dovuto nei
termini e nei modi previsti dalla medesima disposizione, attesa l’assenza di
previsioni quali quelle contenute negli artt. 8, 9, 15 e 16 della medesima
legge, che considerano efficaci le ipotesi di condono ivi regolate anche senza
adempimento integrale, e che sono insuscettibili di applicazione analogica,

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di diniego di condono, ha rigettato l’appello dell’Ufficio, compensando le

in quanto, come tutte le disposizioni di condono, di carattere eccezionale”
(Cass. ord. n. 31133/2017; vedi anche n.26683/2016; n. 21364/2012);
secondo l’orientamento ormaì costante di questa Corte, “le disposizioni
in materia di condoni fiscali sono derogatorie di quelle generali
dell’ordinamento tributario ed integrano sistemi compiuti di natura
eccezionale. Ne consegue che anche ciascuna delle diverse ipotesi di

costituisce una propria specifica disciplina, di stretta interpretazione, non
suscettibile di essere integrata in via ermeneutica né dalle norme generali
dell’ordinamento tríbutario, né da quelle dettate per altre forme di
definizione, persino se contemplate dalla medesima legge, dovendosi,
quindi, escludere l’applicabilità dei principi elaborati con riguardo all’ipotesi
di condono fiscale regolati dall’art. 62 bis della legge 30 dicembre 1991, n.
413, alla previsione di cui all’art. 9 bis della legge n. 289 del 2002, in
quanto solo con riguardo a quest’ultima ipotesi (di condono cosiddetto
clemenziale) è necessaria, non venendo in discussione la sussistenza dei
debiti tributari emergenti dalle dichiarazioni dello stesso contribuente,
l’integrità e la tempestività dì tutti i versamenti in sanatoria” (Cass. ord. n.
25238/2013);
alla luce delle numerose pronunce citate, che costituiscono un
orientamento ormai consolidato, dal quale il Collegio non ritiene vi siano
motivi per discostarsi, il ricorso risulta fondato e deve essere accolto, poiché
la sentenza impugnata non è conforme ai principi citati;
la Corte, quindi, cassa la sentenza impugnata e, non essendo necessari
ulteriori accertamenti di fatto (essendo pacifico il mancato pagamento nei
termini della terza rata di condono da parte della società contribuente),
decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo;
sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dei gradi
merito, atteso il consolidarsi dell’orientamento giurisprudenziale citato solo
dopo la proposizione del ricorso introduttivo,
la società contribuente, invece, deve essere condannata al pagamento
in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio di legittimità,
secondo la liquidazione effettuata in dispositivo;

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definizione agevolata previste dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289,

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo
nel merito, rigetta il ricorso introduttivo; compensa tra le parti le spese dei
gradi del giudizio di merito; condanna la socìetà contribuente al pagamento
in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio di legittimità, che
liquida in euro 1.100,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il giorno 27 giugno 2018.

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