Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19628 del 16/09/2010

Cassazione civile sez. trib., 16/09/2010, (ud. 24/06/2010, dep. 16/09/2010), n.19628

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.R. res.te a (OMISSIS), rappresentata e difesa,

giusta delega in calce al ricorso, dall’Avv. Fatichenti Franco,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Alberico II, 33 presso lo

studio dell’Avv. Elio Ludini;

– ricorrente –

contro

COMUNE di CESSAPALOMBO, in persona del legale rappresentante pro

tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 144/09/2006 della Commissione Tributaria

Regionale di Ancona – Sezione n. 09, in data 09.06.2006, depositata

il 30 gennaio 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

24 giugno 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Sentito, per la ricorrente, l’Avv. Anna Chiozza, per delega dell’Avv.

Fatichenti;

Presente il Procuratore Generale dott. Pietro Abbritti, che non ha

mosso osservazioni alla relazione.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 8348/2008 R.G., e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 144/09/2006, pronunziata dalla CTR di Ancona Sezione n. 09 il 09.06.2006 e DEPOSITATA il 30 gennaio 2007.

Il ricorso, che attiene ad impugnazione di avviso di accertamento in rettifica, relativo ad ICI degli anni dal 1993 al 1998, censura l’impugnata decisione per violazione e/o falsa applicazione della L. n. 142 del 1990, art. 51, comma 3 bis e artt. 8 e segg. ed 11 del CCNL per il personale dipendente del comparto regioni e autonomie locali e vizio di motivazione per travisamento e contraddittorieta’, D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2, L. n. 241 del 1990, art. 3 L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 14.

2 – L’intimato Comune, non ha svolto difese in questa sede.

3 – La decisione impugnata, ha rigettato l’appello del contribuente argomentando, per un verso, che l’atto impositivo era a ritenersi legittimo in quanto posto in essere da funzionario dell’ente locale, investito della titolarita’ dell’Ufficio tributi, in forza di delibera della Giunta Municipale, e sotto altro profilo, che gli elementi esposti nell’atto erano idonei a porre il contribuente nella condizione di approntare le proprie difese, e d’altronde, che le sanzioni erano state correttamente irrogate, tenuto conto dell’infedele dichiarazione del contribuente.

4 – Alla questione posta con il primo mezzo, si ritiene possa rispondersi richiamando il quadro normativo di riferimento, rappresentato dal D.Lgs. n. 247 del 2000 e successive modifiche e, segnatamente dal combinato disposto dell’art. 107 e dell’art. 109, comma 2, alla cui stregua, tutte le funzione indicate dall’art. 107, compresa l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno spettano ai dirigenti degli enti e, nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.

4 bis – Posto il principio per cui con il ricorso per cassazione si impugna la sentenza di appello, le doglianze prospettate con il secondo mezzo, con cui si censura l’avviso di accertamento per difetto di motivazione, omettendo ogni critica alla decisione della CTR, che, pure, la questione aveva esaminato e decisa, sembrano inammissibili.

4 ter – Il terzo mezzo va esaminato alla luce del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, art. 16 che ha, espressamente, dichiarato applicabile alle violazioni delle norme in materia di tributi locali, la disciplina generale sulle sanzioni amministrative per la violazione delle norme tributarie, compresa la disciplina concernente i procedimenti in corso, cosi’ come introdotta dal D.Lgs. n. 472 del 1997.

5 – Cio’ posto, si ritiene sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la relativa definizione ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c. proponendosi il rigetto dei primi due mezzi, per manifesta infondatezza, e l’accoglimento del terzo, per manifesta fondatezza.

Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi.

Considerato che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori;

Visti il ricorso e tutti gli altri atti di causa;

Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;

Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai richiamati principi, vanno rigettati i primi due motivi del ricorso ed accolto il terzo, relativo al regime sanzionatorio applicabile, nei limiti indicati in relazione;

Considerato, quindi, che, cassata – in relazione alla censura accolta – la decisione impugnata, la causa va rinviata ad altra sezione della CTR delle Marche perche’ proceda al riesame e decida applicando il richiamato quadro normativo di riferimento;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Rigetta i primi due motivi del ricorso ed accoglie il terzo; cassa in relazione, la decisione impugnata e rinvia, anche per la decisione sulle spese del presente giudizio, ad altra sezione della CTR delle Marche.

Cosi’ deciso in Roma, il 24 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2010

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