Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19628 del 03/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 03/10/2016, (ud. 17/11/2015, dep. 03/10/2016), n.19628

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Giacomo – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24807/2013 proposto da:

EURO ITALIA SRL, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, Dott. D.F., EUROGEST IN LIQUIDAZIONE SRL

(OMISSIS), in persona del liquidatore e legale rappresentante pro

tempore, Dott. S.D.G., Società FINANZIARIA

SVILUPPO COMMERCIALE SPA (EUROFIN SPA) (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, Dott. D.F.,

elettivamente domiciliate in ROMA, VIA SALSARIA 259, presso lo

studio dell’avvocato MARCO PASSALACQUA, rappresentate e difese dagli

avvocati GIANLUCA RUBINO, ANGELO BONETTA giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

SMA SPA, (già Punto Franchising SRL), in persona del procuratore

speciale signor S.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

LORENZO MAGALOTTI 15, presso lo studio dell’avvocato BARBARA MIOLI,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANGELO

MASTANDREA giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

CURATELA FALLIMENTO EUROFIN SPA, CURATELA FALLIMENTO EUROGEST IN

LIQUIDAZIONE SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2536/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 18/06/2013, R.G.N. 3633/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/11/2015 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito l’Avvocato ANGELO BONETTA;

udito l’Avvocato ANGELO MASTANDREA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

I FATTI

Le società Eurofin, Eurogest ed Euro Italia proposero appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano che ne aveva rigettato le domande proposte nei confronti della Punto Franchising, rigettando l’opposizione proposta dalla Eurofin al decreto ingiuntivo emesso dal medesimo Tribunale in favore della predetta convenuta.

La corte di appello di Milano rigettò il gravame delle attrici. Per la cassazione della sentenza della Corte meneghina le società appellanti hanno proposto ricorso sulla base di 5 motivi di censura.

Resiste la SMa s.p.a. (già Punto Franchising) con controricorso.

Diritto

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato.

Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 1218, 1176 e 1375 c.c., L. n. 129 del 2004, art. 6.

Con il secondo motivo, si denuncia omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

Si sostiene, da parte delle ricorrenti, che il giudice di appello avrebbe erroneamente omesso di qualificare come inadempimento la violazione degli obblighi, da parte della SMA, di fornire all’affiliata Eurofin informazioni esatte e rilevanti, nonostante la dimostrata asimmetria informativa sui dati economici funzionali all’esecuzione del contratto e nonostante le ripetute contestazioni scritte prodotte in prime cure dall’attrice opponente.

L’errore della Corte territoriale, in particolare, si sarebbe concretizzato nel mancato rilievo di un obbligo di risultato minimo garantito dalla Sma alla Eurofin, risultante per converso dai documenti sottoscritti inter partes tra il novembre e il gennaio 2003 (ovvero nel periodo temporale intercorrente tra la stipula del contratto di (OMISSIS) e la sua esecuzione). La Corte territoriale sarebbe poi incorsa in un vizio logico (ritenendo l’assenza di margini contrattuali) per giustificare la scelta dell’affiliante SMA di fornire informazioni decettive.

Il primo motivo presenta irredimibili profili di inammissibilità, in mancanza di concrete e puntuali specificazioni del significato, del contenuto e della portata delle lamentate asimmetrie informative “fuorvianti e decettive”, delle quali non risulta mai richiesta e dedotta la prova attraverso opportune istanze istruttorie in sede di merito.

Non risulta, dalla lettura della sentenza di appello e da quella, in essa richiamata, del giudice di prime cure, alcuna tempestiva ed esplicita proposizione di domande volte all’accertamento della pretesa violazione di obblighi informativi, nè le ricorrenti, in spregio al principio di autosufficienza del ricorso, indicano, nel corpo del motivo in esame, in quale momento del giudizio di merito tali domande (e le connesse istanze istruttorie) sarebbero state tempestivamente pretermesse.

Quanto alla questione relativa ai margini contrattuali, la Corte d’appello, con motivazione scevra da vizi logico-giuridici, ha ritenuto che la determinazione unilaterale della SMA relativa ai prezzi di approvvigionamento rientrasse tout court nelle previsioni contrattuali, senza che, dalla lettera d’intenti del 13.12.2002, potesse dirsi convenuto alcun obbligo dell’affiliante di garantire il conseguimento del margine operativo lordo ivi indicato.

L’interpretazione adottata dai giudici di merito con riferimento al contenuto della complesse e collegate convenzioni negoziali per la quale è processo va in questa sede valutata alla luce di una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice: e va, pertanto, nuovamente riaffermato che, in tema di ermeneutica contrattuale, il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sè, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma esclusivamente il rispetto dei canoni normativi di interpretazione (sì come dettati dal legislatore agli artt. 1362 c.c. e segg.) e la coerenza e logicità della motivazione addotta (così, tra le tante, funditus, Cass. n. 2074/2002): l’indagine ermeneutica, è, in fatto, riservata esclusivamente al giudice di merito, e può essere censurata in sede di legittimità solo per inadeguatezza della motivazione o per violazione delle relative regole di interpretazione (vizi entrambi impredicabili, con riguardo alla sentenza oggi impugnata), con la conseguenza che deve essere ritenuta inammissibile ogni critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca nella sola prospettazione di una diversa valutazione ricostruttiva degli stessi elementi di fatto da quegli esaminati.

Con il terzo motivo, si denuncia violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, circa l’onere della prova.

Si dolgono le odierne ricorrenti dell’erroneità del della decisione d’appello nella parte in cui avrebbe posto a carico della Eurofin l’onere della prova dell’esatto adempimento da parte della SMA degli obblighi informativi relativi al sistema Data Ware Hiouse.

Il motivo è inammissibile, per ragioni non diverse da quelle esposte nel corso dell’esame delle censure che precedono, poichè non v’è traccia, nell’impugnata sentenza, di qualsivoglia statuizione, da parte della Corte territoriale, in ordine alla prova dell’adempimento degli obblighi informativi de quibus (mentre del tutto estranea al presente giudizio risulta la parallela vicenda, e la relativa valutazione – comunque non favorevole alle ricorrenti – compiuta dalla Corte di appello di Catanzaro in sede di giudizio sulla revoca del fallimento Eurofin con riferimento alla pretesa discrepanza tra i predetti dati e la documentazione prodotta in quella sede dalla SMA).

Con il quarto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione di legge (art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione all’art. 345 c.p.c. (in subordine, art. 360 c.p.c., n. 5).

Le ricorrenti censurano, con il motivo in esame, l’esclusione, disposta dalla Corte territoriale, delle produzioni documentali sopravvenute, erroneamente ritenute non indispensabili ai fini del giudizio, dalle quali emergerebbe un meccanismo preordinato alla correzione dei dati all’interno del sistema informatico Data Warw House ed alla sistematica manipolazione dei dati forniti da parte dell’odierna resistente.

La doglianza è, prima ancora che infondata nel merito, inammissibile in rito, costituendo la decisione de qua il frutto di una valutazione di merito in punto di tempestività e/o indispensabilità della documentazione prodotta, valutazione sottratta tout court al vaglio del giudice di legittimità se, come nella specie, scevra da errori logico-giuridici.

Con il quinto motivo, si denuncia violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.

La censura è manifestamente infondata, muovendo (in patente contrasto con la doglianza che precede) dall’altrettanto infondato e indimostrato assunto per cui i documenti prodotti all’udienza di precisazione delle conclusioni in appello sarebbero stati ammessi dalla Corte territoriale, in evidente discrepanza con il tenore, il contenuto e il senso della motivazione della sentenza oggi impugnata.

Il ricorso è pertanto rigettato.

Le spese del giudizio possono essere compensate in questa sede per la complessità delle questioni trattate.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e dichiara giudizio di Cassazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il controricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2016

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