Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19627 del 24/07/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 5 Num. 19627 Anno 2018
Presidente: CAMPANILE PIETRO
Relatore: GIUDICEPIETRO ANDREINA

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n.17672/2011 R.G. proposto da
Loretta Posteraro, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Falcone,
elettivamente domiciliata in Roma alla via Ovidio n.10 presso la dott.ssa
Anna Bei (studio Rosati);

– ricorrente
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentata,
ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza, dall’Avvocatura Generale
dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato;

– intimata-

avverso la sentenza n.105/1/10 della Commissione Tributaria Regionale
della Calabria, depositata in data 25/5/2010 e non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 giugno 2018 dal
Consigliere dott.ssa Andreina Giudicepietro;

Data pubblicazione: 24/07/2018

RILEVATO CHE:
1. Loretta Posteraro ricorre con dieci motivi contro l’Agenzia delle
Entrate per la cassazione della sentenza n.105/1/10 della Commissione

notificata, che, in controversia concernente l’impugnativa della cartella di
pagamento per Irpef dell’anno di imposta 1999 e sanzioni, nella quale
risultava l’iscrizione a ruolo di una somma pari ad euro 84.832,89 in
conseguenza di un avviso di accertamento precedentemente notificato, ha
rigettato l’appello della contribuente, compensando le spese di lite;
con la sentenza impugnata la C.T.R. della Calabria ha ritenuto infondata
l’eccezione di nullità della notifica dell’avviso di accertamento, quale atto
presupposto della cartella impugnata; ha, inoltre, ritenuto adeguatamente
motivata la sentenza della C.T.P. di Cosenza e legittimo l’accertamento
sintetico del reddito complessivo netto della contribuente;
2. a seguito del ricorso, l’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata,
costituendosi al solo fine di un’eventuale partecipazione all’udienza;
3. il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio del
27/6/2018 ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc.
civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016,
n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n.197;
4. parte ricorrente ha depositato memorie;

CONSIDERATO CHE:
1.1. con il primo ed il secondo motivo di ricorso, la contribuente
denunzia la nullità della sentenza e la violazione e falsa applicazione
dell’art.140 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1,nn.4 e 3, c.p.c., alla
luce della sentenza della Corte Costituzionale n.3/2010;
secondo la ricorrente il giudice di appello avrebbe erroneamente
ritenuto valida la notifica dell’avviso di accertamento, quale atto
presupposto della cartella di pagamento, senza che l’Agenzia delle Entrate

2

Tributaria Regionale della Calabria, depositata in data 25/5/2010 e non

avesse esibito la ricevuta della raccomandata inviata dal messo notificatore
ai sensi dell’art.140 c.p.c.;
con il terzo ed il quarto motivo, la contribuente denunzia la nullità della
sentenza e la violazione e falsa applicazione dell’art.156 c.p.c., in relazione
all’art. 360, comma 1, n.4 e n.3, c.p.c., nella parte in cui la C.T.R. ha
ritenuto che il ricorso della contribuente avesse sanato il vizio della notifica

con il quinto ed il sesto motivo, la contribuente denunzia la nullità della
sentenza e la violazione e falsa applicazione dell’art.132 c.p.c., in relazione
all’art. 360, comma 1, n.4 e n.3, c.p.c., nella parte in cui la C.T.R. ha
ritenuto che la sentenza della C.T.P. di Cosenza fosse congruamente
motivata in relazione alla notifica dell’avviso di accertamento, quale atto
presupposto della cartella di pagamento;
1.2. i motivi, avendo ad oggetto le questioni attinenti alla validità della
notifica dell’avviso di accertamento, quale atto presupposto della cartella di
pagamento, possono essere esaminati congiuntamente e vanno dichiarati in
parte inammissibili ed in parte infondati;
1.3. invero, “in tema di contenzioso tributario, qualora il contribuente
impugni cumulativamente l’atto presupposto e l’atto consequenziale,
contestando nel merito la pretesa tributaria, la nullità della notifica
dell’avviso di accertamento è suscettibile di sanatoria ex art. 156 c.p.c. ,ove
non siano allegate ulteriori difese nel merito, diverse da quelle già esposte,
rimaste precluse dalla mancata tempestiva cognizione dell’atto presupposto”
(Cass. ord. n.19145/2016);
in precedenti pronunce, la Corte ha anche precisato che “in materia di
riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di
formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una
sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni,
allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del
destinatario, l’omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un
vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato.
Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la
scelta, consentita dall’art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di

3

(a suo dire inesistente) dell’avviso di accertamento;

impugnare solo l’atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di
pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante
dall’omessa notifica dell’atto presupposto, o di impugnare cumulativamente
anche quello presupposto (nell’ordine, cartella di pagamento, avviso di
accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi
che inficiano quest’ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria

compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà
verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di
pronunciarsi sulla nullità dell’atto consequenziale (con eventuale estinzione
della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno
decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l’esistenza, o no, di tale
pretesa” (Cass. ord. n. 1144/2018; vedi S.U. sent. n. 5791/2008);
nel caso di specie è pacifico che la contribuente abbia impugnato la
cartella di pagamento, non solo deducendone la nullità per l’inesistenza
della previa notifica dell’avviso di accertamento (avvenuta ai sensi
dell’art.140 c.p.c., senza che l’Amministrazione avesse prodotto l’avviso di
ricevimento della raccomandata inviata dal Messo notificatore), ma anche
contestando nel merito la legittimità dell’accertamento sintetico effettuato
senza un adeguato supporto motivazionale;
il ricorso della contribuente, quindi, ha ad oggetto anche le doglianze
relative al contenuto dell’avviso di accertamento, sulle quali i giudici di
merito hanno pronunciato, dichiarandole infondate;
la contribuente, inoltre, non risulta aver allegato difese nel merito,
diverse da quelle già esposte, rimaste precluse dalla mancata tempestiva
cognizione dell’atto presupposto;
deve, quindi, ritenersi che l’impugnazione nel merito ha sanato ogni
eventuale nullità della cartella per il dedotto vizio della notifica dell’avviso di
accertamento e che gli ulteriori motivi attinenti alla invalidità della suddetta
notifica sono inammissibili per carenza d’interesse, avendo la contribuente
scelto di impugnare cumulativamente anche l’atto presupposto (l’avviso di
accertamento) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano
quest’ultimo;

4

spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta

2.1. con il settimo motivo, la contribuente denunzia la contraddittorietà
della motivazione, ex art. 360, comma 1, n.5, c.p.c., sulla corretta
utilizzazione dell’accertamento sintetico;
secondo la ricorrente, la C.T.R., a pagina 5 rigo 18 della sentenza
impugnata, avrebbe affermato che le doglianze dell’appellante erano
fondate, per poi concludere per il rigetto dell’appello;

2.3. invero, dalla lettura della motivazione relativa all’ultimo motivo di
appello emerge con sufficiente chiarezza l’iter logico – argomentativo
seguito dalla C.T.R. nel rigettare l’appello;
le contraddizioni denunciate dalla ricorrente, infatti, sono facilmente
riconducibili ad errori materiali nella stesura del provvedimento, assai
probabilmente dovuti alla nota tecnica del “copia ed incolla”, tanto che
l’Ufficio viene e indicato come parte appellante ( e non appellata);
le poche righe contestate dalla contribuente e riportate nel motivo
ricorso in cassazione (“Ritiene il Collegio che le doglianze sono fondate e
devono essere accolte. Dal contesto del ricorso sembra di capire che
secondo l’ufficio appellante …”) possono ritenersi il frutto di un mero errore
materiale, immediatamente riconoscibile, che non inficia la coerenza dell’iter
logico – argomentativo adottato dal giudice di appello;
è, infatti, evidente che l’appellante non fosse l’Ufficio, ma la
contribuente, e che le argomentazioni, che precedono la frase sopra
riportata in parentesi, siano a sostegno della tesi dell’Ufficio, secondo cui la
determinazione del reddito effettuata sulla base del cd. redditometro pone a
carico del contribuente l’onere di dimostrare che il reddito accertato non
esiste o esiste in misura minore;
3.1. con l’ottavo, il nono ed il decimo motivo, la contribuente denunzia
la violazione e falsa applicazione dell’art.38 D.P.R. n.600/73 e dell’art.112
c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 e n.4, c.p.c., nella parte in cui
la C.T.R. ha applicato la disciplina dell’accertamento sintetico, senza avere
accertato che mancava il presupposto della non congruità del reddito
dichiarato per almeno due anni, nonché l’insufficiente motivazione sul
punto, ex art. 360, comma 1, n.5, c.p.c.;

5

2.2. il motivo è infondato;

3.2. i motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono
inammissibili;
3.3. preliminarmente va dichiarato inammissibile il vizio di omessa
pronuncia denunciato con il decimo motivo di ricorso;
invero, “affinché possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio
di omessa pronuncia, è necessario, da un lato, che al giudice di merito

apprezzabili, e, dall’altro, che tali domande o eccezioni siano state riportate
puntualmente, nei loro esatti termini, nel ricorso per cassazione, per il
principio dell’autosufficienza, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto
difensivo o del verbale di udienza nei quali le une o le altre erano state
proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primo luogo, la
ritualità e la tempestività, e, in secondo luogo, la decisività”(Cass. S.U.
sent. n.15781/2005);
nella fattispecie in esame, la ricorrente, pur richiamando il punto
dell’atto di appello in cui ha dedotto la mancanza del presupposto della non
congruità del reddito dichiarato per almeno due anni, nulla ha detto in
ordine alle deduzioni contenute nel ricorso introduttivo del giudizio di primo
grado, non risultando dalla lettura del ricorso in cassazione se tale specifica
carenza dei presupposti (la non congruità del reddito dichiarato per almeno
due anni) fosse stata denunciata con il ricorso originario, che non risulta tra
i documenti indicati ex art.366, co.1, n.6, c.p.c. e prodotto ex art. 369,
co.2, n.4, c.p.c.;
egualmente risulta inammissibile il motivo relativo alla violazione
dell’art. 38 D.P.R. n.600/73, con riferimento all’art.360, co.1, n.3, c.p.c.,
non avendo la ricorrente indicato ed allegato gli atti dei precedenti gradi di
giudizio, posti a fondamento della censura e necessari per il suo esame;
anche la censura relativa all’omessa motivazione su di un fatto decisivo
e controverso risulta priva del requisito dell’autosufficienza;
in particolare, ai fini dell’ammissibilità della censura del difetto di
motivazione, la ricorrente avrebbe dovuto indicare specificamente i fatti che
assume essere stati ignorati dal giudice di merito, fornendo tutti gli elementi

6

fossero state rivolte una domanda o un’eccezione autonomamente

necessari a valutare che gli stessi siano decisivi ed abbiano costituito
oggetto di controversia tra le parti;
nel caso in esame, come già rilevato, la ricorrente ha omesso il
riferimento al ricorso introduttivo del giudizio ed alle specifiche doglianze di
merito in esso contenute, non consentendo il compiuto esame delle censure
avanzate in sede di legittimità;

deve essere rigettato;

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il giorno 27 giugno 2018.

4.1. per quanto fin qui detto, il ricorso è complessivamente infondato e

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA