Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19627 del 04/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 04/08/2017, (ud. 06/07/2017, dep.04/08/2017),  n. 19627

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19070-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

A.A., erede di AL.AN., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI, n.35, presso lo studio

dell’avvocato MASSIMO FILIPPO MARZI, rappresentata e difesa

dall’avvocato MAURIZIO LIOTTA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1829/30/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, depositata il 10/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/07/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nella controversia avente origine dall’impugnazione da parte di Al.An. del silenzio rifiuto opposto a istanza di rimborso dell’IRAP 2000, la Commissione tributaria regionale siciliana, con la sentenza indicata in epigrafe, dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la prima decisione, in quanto proposto nei confronti del contribuente, deceduto nelle more, ed il cui decesso, benchè non dichiarato in processo dal procuratore, era conosciuto dall’Amministrazione alla quale gli eredi avevano notificato la sentenza di primo grado.

Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso affidato a due motivi.

Resiste con controricorso A.A., in qualità di unica erede del contribuente.

A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c. e di fissazione dell’adunanza della Corte in camera di consiglio, ritualmente comunicate, la controricorrente ha depositato memoria.

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile con assorbimento delle ulteriori eccezioni sollevate in controricorso e dei motivi di ricorso.

1.1. Il ricorso per cassazione, infatti, risulta proposto nei confronti del contribuente Al.An., deceduto nelle more del giudizio di primo grado, ed a lui notificato presso il procuratore nominato in quel grado dr. F., quando già nel giudizio di appello erano stati parte, siccome ritualmente costituiti, gli eredi.

1.2. In materia, questa Corte ha reiteratamente affermato che in caso di morte della parte, intervenuta dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado e prima della notifica della stessa, effettuata ad istanza degli eredi, l’appello deve essere proposto nei confronti di questi e non contro la parte originaria, ed ove ciò non avvenga – in quanto l’impugnazione sia proposta nei confronti della parte deceduta – la notificazione è affetta da nullità, a norma dell’art. 164 c.p.c., comma 1, (nuovo testo), per omissione del requisito stabilito dall’art. 163 c.p.c., comma 3, n. 2; tale nullità, tuttavia, è sanata, oltre che per effetto della rinnovazione dell’atto eventualmente disposta dal giudice, anche in forza della costituzione degli eredi ai sensi dell’art. 164 c.p.c., comma 3, restando salvi, con efficacia “ex tunc”, gli effetti sostanziali e processuali della domanda. Qualora, invece, il decesso si sia verificato nel corso del giudizio e sia stato seguito dalla costituzione degli eredi, è inammissibile l’impugnazione che venga indirizzata nei confronti della parte deceduta, in quanto diretta contro persona diversa da quelle (gli eredi di detta parte) che hanno partecipato al giudizio medesimo e, quindi, non più collegabile alla procedura in corso (Cass. n. 11848 del 21/05/2009). Ed ancora, più nello specifico, che qualora nel corso del giudizio di appello la parte abbia avuto conoscenza processuale del decesso dell’altra parte (già avvenuto all’epoca del giudizio di primo grado ma non dichiarato o notificato dal procuratore costituito) attraverso la costituzione in giudizio degli eredi, il ricorso per cassazione deve, a pena di inammissibilità, essere indirizzato nei confronti degli eredi medesimi e non del deceduto, ancorchè l’atto di appello, in virtù dell’art. 300 c.p.c., sia stato legittimamente proposto nei confronti della parte originaria, senza che rilevi, in contrario, la circostanza che nella sentenza di appello risulti erroneamente, in epigrafe, ancora il nome della parte deceduta (Cass. n. 16365 del 20/08/2004).

La ricorrente, soccombente, va condannata alle spese processuali liquidate come in dispositivo.

PQM

 

Dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 4.500,00 oltre rimborso forfetario nella misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2017

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