Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19627 del 03/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 03/10/2016, (ud. 17/11/2015, dep. 03/10/2016), n.19627

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni B. – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9187/2013 proposto da:

MPS GESTIONE CREDITI BANCA SPA, (OMISSIS), facente parte del Gruppo

Bancario Monte dei Paschi di Siena, in nome e per conto della BANCA

MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, in persona del Dott. proc.

L.G.F., nella qualità di responsabile dell’ufficio periferico di

Palermo e come tale legale rappresentante della medesima,

considerata domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE

BALISTRERI giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.F., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE

PAOLO ORLANDO 25 – OSTIA, presso lo studio dell’avvocato CALOGERO

INFUSO, rappresentato e difeso dall’avvocato MARIA ANTONIA GIORDANO

giusta procura speciale in calce al controricorso;

P.M.G., elettivamente domiciliato in ROMA,

CIRCONVALLAZIONE TRIONFALE 1, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO

GIANGIACOMO, rappresentato e difeso dall’avvocato ANGELO BALSAMO

giusta procura speciale a meryine del controricorso;

ISMEA (ISTITUTO di SERVIZI per il MERCATO AGRICOLO), in persona del

suo Presidente e Legale Rappresentante Dott. S.A.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CIPRO 4/H, presso lo studio

dell’avvocato SERGIO CAMMARERI, rappresentato e difeso dall’avvocato

LUCIANO CANNATA giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

e contro

C.E., B.B., CE.AL. (OMISSIS);

– intimati –

nonchè da:

CE.AL. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

G. PISANELLI 2, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO POMPA, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI SALONIA

giusta procura speciale in calce al ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

P.M.G., B.B., elettivamente domiciliati in

ROMA, CIRCONVALLAZIONE TRIONFALE 1, presso lo studio dell’avvocato

CLAUDIO GIANGIACOMO, rappresentati e difesi dall’avvocato ANGELO

BALSAMO giusta procura speciale a margine del controricorso;

C.E., considerata domiciliata ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato CARMELO FABRIZIO FERRARA, giusta procura speciale in

calce al controricorso;

ISMEA (ISTITUTO di SERVIZI per il MERCATO AGRICOLO), in persona del

suo Presidente e Legale Rappresentante Dott. S.A.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CIPRO 4/H, presso lo studio

dell’avvocato SERGIO CAMMARERI, rappresentato e difeso dall’avvocato

LUCIANO CANNATA giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrenti all’incidentale –

e contro

MPS GESTIONE CREDITI BANCA SPA (OMISSIS), C.F.

(OMISSIS);

– intimati –

nonchè da:

C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE

PAOLO ORLANDO 25 – OSTIA, presso lo studio dell’avvocato CALOGERO

INFUSO, rappresentato e difeso dall’avvocato MARIA ANTONIA GIORDANO

giusta procura speciale in calce al ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

MPS GESTIONE CREDITI BANCA SPA (OMISSIS), C.E.,

P.M.G., B.B., ISMEA ISTITUTO SERVIZI MERCATO AGRICOLO

ALIMENTARE, CE.AL. (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 262/2012 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 27/11/2012, R.G.N. 386/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/11/2015 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito l’Avvocato CALOGERO INFUSO per delega avv. MARIA GIORDANO;

udito l’Avvocato CLAUDIO GIANGIACOMO per delega non scritta;

udito l’Avvocato GIOVANNI SALONIA;

udito l’Avvocato LUCIANO CANNATA;

udito l’Avvocato CALOGERO INFUSO per delega avv. CARMELO FABRIZIO

FERRARA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che qualora la Corte non ritenga di integrare il

contraddittorio, ha concluso per il rigetto del ricorso principale e

del ricorso incidentale autonomo.

Fatto

I FATTI

Ce.Al. convenne dinanzi al Tribunale di Gela C.F., i coniugi P.B. e M.G. e la società Ismea, chiedendo che fossero dichiarati inefficaci nei suoi confronti tre atti di vendita, il primo dei quali stipulato tra C.F. e i coniugi P., il secondo tra questi ultimi e l’Ismea, il terzo tra la detta società ed C.E., figlia dell’originario alienante.

Intervenne in giudizio la MPS, creditrice del C., chiedendo a sua volta la revoca dell’alienazione di uno degli immobili.

Il giudice di primo grado respinse la domanda.

La corte di appello di Caltanissetta, investita delle impugnazioni proposte, in via principale e incidentale, dall’attrice e dall’interventore in prime cure, le rigettò.

Per la cassazione della sentenza della Corte nissena la MPS ha proposto ricorso sulla base di 2 motivi di censura.

Propone altresì ricorso incidentale autonomo affidato e 3 motivi Ce.Al..

Resistono C.F., i coniugi P., C.E. e l’Ismea.

Diritto

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

I ricorsi devono essere riuniti.

ricorso principale e quello incidentale autonomo sono infondati.

IL RICORSO PRINCIPALE MPS.

Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2655 bis e 2740 c.c.; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Il motivo è privo di pregio – premesso che il richiamo all’art. 2655 bis c.c., deve ritenersi frutto di un mero lapsus calami, intendendo la parte riferirsi all’art. 2645 bis c.c., che disciplina la trascrizione del contratto preliminare.

La censura si infrange, difatti, sul corretto impianto motivazionale adottato dal giudice d’appello nella parte in cui ha ritenuto che la individuazione della data dell’atto de quo prescindesse dalla sua trascrizione, e fosse legittimamente riconducibile al giorno in esso indicato sotto il duplice profilo del suo mancato disconoscimento e dell’avvenuto pagamento rateale, a mezzo assegni recanti data certa, del prezzo pattuito in vista della stipula del contratto definitivo in guisa di adempimento anticipato (pagamento che si poneva, senza soluzione di continuità, in stretta connessione temporale con la data del preliminare in parola).

Le argomentazioni adottate dalla Corte nissena, scevre da qualsivoglia errore logico-giuridico, si sottraggono, pertanto, alle censure mosse ad esse da parte della ricorrente.

Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2901 c.c. e segg.; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Il motivo è infondato.

La complessa censura mossa alla sentenza impugnata sotto il profilo della pretesa erroneità della valutazione del presupposto soggettivo dell’azione pauliana – che andava ricondotta, secondo la prospettazione della ricorrente, non al momento della stipula del preliminare, bensì a quello, di cinque anni successivo, del contratto definitivo – non ha, difatti, giuridico fondamento.

La Corte nissena, con motivazione scevra da vizi logico giuridici, il cui contenuto pregnante si dipana nelle pagine 8 e 9 della sentenza impugnata, ha offerto, difatti, convincenti ed esaustive ragioni della ragionevole impredicabilità di qualsivoglia ipotesi di della partecipatio fraudis in capo alle parti acquirenti.

Di tal che tutte le doglianze sono irrimediabilmente destinati ad infrangersi sul corretto impianto motivazionale adottato dal giudice d’appello dianzi descritto, dacchè esse, nel loro complesso, pur formalmente abbigliate in veste di denuncia di una (peraltro del tutto generica) violazione di legge e un di decisivo difetto di motivazione (a sua volta generato dalla pretesa violazione di norme di interpretazione negoziale), si risolvono, nella sostanza, in una (ormai del tutto inammissibile) richiesta di rivisitazione di fatti e circostanze come definitivamente accertati in sede di merito.

La ricorrente, difatti, lungi dal prospettare a questa Corte un vizio della sentenza rilevante sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., si volge piuttosto ad invocare una diversa lettura delle risultanze procedimentali così come accertare e ricostruite dalla corte territoriale, muovendo all’impugnata sentenza censure del tutto inaccoglibili, perchè la valutazione delle risultanze probatorie, al pari della scelta di quelle – fra esse – ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, postula un apprezzamento di fatto riservato in via esclusiva al giudice di merito il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre (pur astrattamente possibili e logicamente non impredicabili), non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere peraltro tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale ovvero a confutare qualsiasi deduzione difensiva. E’ principio di diritto ormai consolidato quello per cui l’art. 360 c.p.c., n. 5, non conferisce in alcun modo e sotto nessun aspetto alla corte di Cassazione il potere di riesaminare il merito della causa, consentendo ad essa, di converso, il solo controllo – sotto il profilo logico-formale e della conformità a diritto – delle valutazioni compiute dal giudice d’appello, al quale soltanto, va ripetuto, spetta l’individuazione delle fonti del proprio convincimento valutando le prove (e la relativa significazione), controllandone la logica attendibilità e la giuridica concludenza, scegliendo, fra esse, quelle funzionali alla dimostrazione dei fatti in discussione (salvo i casi di prove cd. legali, tassativamente previste dal sottosistema ordinamentale civile). Il ricorrente, nella specie, pur denunciando, apparentemente, una deficiente motivazione della sentenza di secondo grado, inammissibilmente (perchè in contrasto con gli stessi limiti morfologici e funzionali del giudizio di legittimità) sollecita a questa Corte una nuova valutazione di risultanze di fatto (ormai cristallizzate quoad effectum) sì come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, così mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto, ormai cristallizzato, di fatti storici e vicende processuali, quanto l’attendibilità maggiore o minore di questa o di quella ricostruzione procedimentale, quanto ancora le opzioni espresse dal giudice di appello – non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri desiderata -, quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa fossero ancora legittimamente proponibili dinanzi al giudice di legittimità.

In particolare, poi, quanto all’interpretazione adottata dai giudici di merito con riferimento al contenuto delle convenzioni negoziali collegate per le quali è processo, con riferimento alla relativa significazione sul piano della adombrata partecipatio vel scientia fraudis, alla luce di una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice va nuovamente riaffermato che, in tema di ermeneutica contrattuale, il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sè, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma esclusivamente il rispetto dei canoni normativi di interpretazione (sì come dettati dal legislatore agli artt. 1362 c.c. e segg.) e la coerenza e logicità della motivazione addotta (così, tra le tante, funditus, Cass. n. 2074/2002): l’indagine ermeneutica, è, in fatto, riservata esclusivamente al giudice di merito, e può essere censurata in sede di legittimità solo per inadeguatezza della motivazione o per violazione delle relative regole di interpretazione (vizi entrambi impredicabili, con riguardo alla sentenza oggi impugnata), con la conseguenza che deve essere ritenuta inammissibile ogni critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca nella sola prospettazione di una diversa valutazione ricostruttiva degli stessi elementi di fatto da quegli esaminati.

IL RICORSO INCIDENTALE AUTONOMO DI CE.AL..

Con il primo motivo, si denuncia omesso esame del fatto, controverso e discusso tra le parti, della data della scrittura privata del (OMISSIS) – Nullità della sentenza, per motivazione apparente, della rilevanza della data della scrittura. Il motivo non ha giuridico fondamento, e deve essere respinto, nonostante la indubbia suggestione delle articolate argomentazioni con esso svolte, per le medesime ragioni che hanno condotto al rigetto del primo motivo del ricorso principale, non essendo divergenti nella sostanza (pur se non negli aspetti formali), quoad effecta le posizioni del Cestelli e della ricorrente principale.

Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge con riferimento agli artt. 2704, 2740 e 2901 c.c., nella parte in cui è stata ritenuta opponibile la scrittura privata al terzo creditore in revocatoria; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia.

La doglianza non può essere accolta.

La questione della (in)opponibilità al terzo, quale l’odierno ricorrente incidentale, delle convenzioni negoziali in guisa di res inter alios actae, difatti, non impinge nella diversa (ed unicamente rilevante) tematica della valutazione della situazione soggettiva delle parti stesse, sub specie della buona fede inconsapevole piuttosto che della cosciente partecipatio fraudis in capo all’acquirente, valutazione che, come si è già avuto modo di esplicitare in sede di esame del ricorso principale, la Corte territoriale ha compiuto (in senso sfavorevole al Ce.) con apprezzamento di fatto immune da vizi logico-giuridici, i soli che, se astrattamente predicabili, possono costituire oggetto di valutazione da parte del giudice di legittimità.

Con il terzo motivo, si denuncia omesso esame di fatti decisivi quali: a) la mancanza del collegamento tra gli assegni bancari e la stipulazione del preliminare di compravendita; b) la mancanza della registrazione e/o trascrizione della scrittura privata; c) l’omesso richiamo dell’esistenza di una scrittura privata nell’atto pubblico di compravendita; d) dichiarazione resa da B.E.; e) acquisto e contestuale rivendita dei beni da parte dell’Ismea.

La censura è inammissibile.

Tutte le argomentazioni svolte a sostegno della stessa, difatti, si risolvono in apprezzamenti, valutazioni e considerazioni di puro merito, funzionali ad un riesame, conseguentemente solo di merito, del materiale probatorio correttamente esaminato dalla Corte territoriale come si è già avuto modo di porre in rilievo in sede di analisi del secondo motivo del ricorso principale, con argomentazioni che, in proposito, devono intendersi per integralmente riportate.

Il ricorso principale e quello incidentale autonomo sono pertanto rigettati.

Le spese del giudizio possono essere nuovamente compensate in questa sede, per le medesime ragioni addotte dal giudice di appello e non espressamente censurate dinanzi a questa Corte.

PQM

La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale e quello incidentale autonomo.

Dichiara compensate le spese del giudizio di Cassazione tra tutte le parti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di ciascuno dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il controricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre

2016

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