Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19626 del 19/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 19/07/2019, (ud. 03/04/2019, dep. 19/07/2019), n.19626

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15194-2018 proposto da:

L.D., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

MARISA CARAVETTA;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

VINCENZO TRIOLO, VINCENZO STUMPO, ANTONIETTA CORETTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1700/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 08/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LEONE

MARGHERITA MARIA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

La Corte di appello di Catanzaro con la sentenza n. 1700/2017 aveva accolto il ricorso dell’Inps avverso la decisione con la quale il Tribunale di Castrovillari aveva riconosciuto il diritto di L.D. all’iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli del comune di residenza per l’anno 2008. La Corte territoriale aveva ritenuto non fornita dal lavoratore la prova della effettività della prestazione lavorativa. In particolare aveva ritenuto che, come accertato nel verbale ispettivo, la cooperativa presso cui avevano lavorato era qualificata “senza terra” e che i contratti di appalto e le fatture rilasciate erano state quasi tutte disconosciute dai soggetti destinatari, sicchè si era in presenza di rapporti di lavoro fittizi. A ciò conseguiva il giudizio di infondatezza della originaria pretesa di iscrizione negli elenchi in questione anche considerata la non attendibilità degli unici testi escussi, interessati personalmente, quali lavoratori nelle medesime condizioni della ricorrente, a veder riconoscere la sussistenza dei rapporti di lavoro in questione.

Avverso detta decisione la L. proponeva ricorso affidato a due motivi cui resisteva l’Inps con controricorso.

Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1) Con il primo motivo è dedotta la omessa, insufficiente contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 ed all’art. 116 c.p.c.. Parte ricorrente, pur richiamando il vizio di cui alla norma richiamata, lamenta in sostanza la errata valutazione delle prove raccolte ed in particolare delle prove testimoniali, anche rilevando l’errata gestione degli oneri probatori da parte del giudice del gravame.

Il motivo è inammissibile.

Questa Corte ha avuto modo di chiarire che “In tema di ricorso per cassazione costituisce fatto (o punto) decisivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 quello la cui differente considerazione è idonea a comportare, con certezza, una decisione diversa (Cass. n. 18368/2013; Cass. n. 17761/2016)

Ha anche specificato che “L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 (conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012), introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo, ossia idoneo a determinare un esito diverso della controversia” (Cass. n. 23238/2017)

La decisività del “fatto” omesso assume nel vizio considerato dalla disposizione richiamata rilevanza assoluta poichè determina lo stretto nesso di causalità tra il fatto in questione e la differente decisione (non solo eventuale ma certa).

Tale condizione deve dunque essere chiaramente allegata dalla parte che invochi il vizio, onerata di rappresentare non soltanto l’omissione compiuta ma la sua assoluta determinazione a modificare l’esito del giudizio.

Nel motivo in esame alcuno specifico fatto storico è espressamente indicato, essendo invece riproposte le complessive dichiarazioni testimoniali, di cui si richiede, in sostanza un riesame, non consentito in questa sede di legittimità. Da questo la inammissibilità della censura.

2) Con il secondo motivo è denunciata la violazione ed errata applicazione degli artt. 246 e 421 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente la Corte d’appello valutato inutilizzabili le testimonianze in quanto rese da altri lavoratori mossi da un comune interesse perchè ricorrenti in altre controversie di eguale natura.

Il motivo risulta inammissibile oltre che infondato in quanto la corte di merito dopo aver dato atto delle risultanze testimoniali rese ha valutato le stesse alla luce delle ulteriori elementi istruttori, pure acquisiti nel processo, quali i verbali ispettivi dell’Inps, dai quali erano risultati accertati elementi in contrasto con le dichiarazioni (contratti di appalto e fatture rilasciate disconosciute dai soggetti destinatari, carenza di prova sulla effettività della prestazione di lavoro). Si tratta all’evidenza di un giudizio di merito inerente l’esame degli elementi probatori anche sotto il profilo della veridicità degli stessi e del differente grado di convincimento per il giudice, che non può essere oggetto di un riesame in sede di legittimità. Alcuna violazione dei principi in materia di capacità a testimoniare è dunque rinvenibile nella legittima valutazione da parte del giudice delle differenti fonti probatorie e nella pesatura delle stesse cui segue una scelta motivata circa la prevalenza di talune rispetto alle altre, così come incensurabile risulta la scelta di non chiamare a testimoniare gli ispettori dell’Inps, rientrando, anch’essa, nella attività di esame rimessa al giudice del merito.

Come già in molte occasioni affermato “l’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonchè la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex multis Cass. n. 19011/2017; Cass.n. 16056/2016).

Il ricorso è inammissibile.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 1.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 3 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA