Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19626 del 18/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 18/09/2020, (ud. 22/07/2020, dep. 18/09/2020), n.19626

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14321-2019 proposto da:

H.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

GIUSEPPE LUFRANO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO

DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ANCONA, in persona del Ministro

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. 56/2019 del TRIBUNAIE di ANCONA, depositato il

28/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. DI MARZIO

MAURO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

H.M. ricorre per due mezzi, nei confronti del Ministero dell’interno, contro il decreto del 2 marzo 2019 con cui il Tribunale di Ancona ha respinto il suo ricorso per revocazione, spiegato ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 3, avverso decreto del 4 dicembre 2018 dichiarativo dell’inammissibilità della sua impugnazione del diniego, da parte della competente Commissione territoriale, della domanda di protezione internazionale o umanitaria.

Non spiega difese l’amministrazione intimata, nessun rilievo potendosi riconoscere ad un atto di costituzione finalizzato alla eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Il primo mezzo denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 2700 c.c., censurando il decreto impugnato per aver omesso di considerare che la proposta revocazione non mirava ad infirmare l’efficacia probatoria della relata di notificazione del provvedimento della Commissione territoriale reiettivo della domanda di protezione internazionale o umanitaria, ma soltanto a far valere un mero errore materiale di essa, conclamato in base al documento posto a fondamento dell’impugnazione per revocazione.

Il secondo mezzo denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, violazione dell’art. 116 c.p.c., per avere il giudice di merito omesso di valutare la detta relata di notificazione secondo il suo prudente apprezzamento.

RITENUTO CHE:

I due motivi, che per il loro collegamento possono essere simultaneamente esaminati, sono manifestamente fondati nel senso che segue.

Questi i fatti rilevanti:

-) H.M. ha rivolto alla competente Commissione territoriale domanda di protezione internazionale o umanitaria;

-) la Commissione ha disatteso la domanda;

-) il richiedente ha impugnato il provvedimento dinanzi al Tribunale;

-) quest’ultimo ha dichiarato inammissibile il ricorso perchè tardivo, in riferimento alla notificazione del menzionato provvedimento della Commissione territoriale, risultante effettuato il 6 gennaio 2018;

-) H.M. ha acquisito una dichiarazione della Questura di Ancona dalla quale risultava che la data del 6 gennaio 2018 era stata apposta erroneamente giacchè era “stato sbagliato il mese”, trattandosi cioè di notificazione effettivamente effettuata non il 6 gennaio 2018, bensì il 6 febbraio successivo;

-) sulla base di tale documento egli ha proposto ricorso per revocazione;

-) il Tribunale ha rigettato l’impugnazione per revocazione ritenendo che contro la relata di notificazione occorresse proporre querela di falso.

La decisione del Tribunale è errata però in diritto, giacchè non si trattava nella specie di aggredire l’efficacia probatoria fidefacente della relata di notificazione, con conseguente necessità della querela di falso, bensì semplicemente di far constare l’erroneità della relata medesima, dovuta ad una svista, e cioè ad un mero errore materiale di scritturazione.

Ciò con conseguente applicazione del principio secondo cui: “La querela di falso non può essere proposta se non allo scopo di togliere ad un documento (atto pubblico o scrittura privata) la idoneità a far fede e servire come prova di determinati rapporti, sicchè, ove siffatte finalità non debbano essere perseguite, in quanto non sia impugnato un documento nella sua e efficacia probatoria, nè debba conseguirsi l’eliminazione del documento medesimo o di una parte di esso, nè si debba tutelare la fede pubblica, ma si controverta soltanto su di un errore materiale incorso nel documento (configurabile nel caso di mera “svista” che non incide sul contenuto sostanziale del documento, rilevabile dal suo stesso contenuto e tale da non esigere una ulteriore indagine di fatto), la querela di falso non è ammissibile” (Cass. 25 novembre 1982, n. 6375; Cass. 2 luglio 2001, n. 8925).

Ora, nel caso in esame dallo stesso documento emerge palesemente la sua erroneità, attesa l’indicazione di effettuazione della notificazione in un giorno festivo, erroneità poi confermata dalla dichiarazione rilasciata dalla Questura, da cui risulta per l’appunto che la notificazione è stata effettuata il 6 febbraio e non il 6 gennaio, data scritta per mero errore.

Il decreto è cassato e rinviato per nuovo esame al Tribunale di Ancona in diversa composizione, che si atterrà a quanto indicato e provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa il decreto I impugnato e rinvia anche per le spese al Tribunale di Ancona in diversa composizione.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2020

 

 

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