Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19626 del 16/09/2010

Cassazione civile sez. trib., 16/09/2010, (ud. 24/06/2010, dep. 16/09/2010), n.19626

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

O.G., rapp.ta e difesa dall’avv.to D’Amato Roberto,

elettivamente dom.ta in Roma, via Nicola Fabrizi n. 11/A presso lo

studio dell’avv. Fuorvia Carmine giusta mandato speciale a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro

p.t., e Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i

cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 197/46/07;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dal

Consigliere Dott. Giovanni Carleo.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso che il relatore ha depositato la seguente relazione: “1. La contribuente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 197/46/07, depositata il 27.11.2007, con la quale e’ stato respinto l’appello dello stesso contribuente avverso la sentenza di primo grado della CTP di Napoli con cui era stato parzialmente accolto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento Irpef ed Irap 1999.

L’Agenzia delle entrate si e’ costituita con controricorso.

2) Il ricorrente ha lamentato con la prima doglianza la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 con la seconda doglianza l’omessa motivazione della sentenza impugnata circa un punto decisivo della controversia, con la terza doglianza la violazione della L. n. 400 del 1988, art. 7. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ed invero, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, applicabile alle sentenze pubblicate dal 2 marzo 2006, i motivi del ricorso per cassazione, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), devono essere accompagnati, a pena di inammissibilita’ – giusta la previsione dell’art. 375 c.p.c., n. 5 – dalla formulazione di un esplicito quesito di diritto, che si risolva, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite, in una chiara sintesi logico – giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimita’, formulata in termini tali per cui dalla risposta – negativa od affermativa – che ad esso si dia, discenda in modo univoco l’accoglimento od il rigetto del gravame (Sez. Un. n. 23732/07). Qualora invece il vizio sia denunciato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, come insegna questa Corte, la censura di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, oltre a richiedere sia l’indicazione del fatto controverso, riguardo al quale si assuma l’omissione, la contraddittorieta’ o l’insufficienza della motivazione sia l’indicazione delle ragioni per cui la motivazione sarebbe inidonea a sorreggere la decisione (Cass. ord. n. 16002/2007, n. 4309/2008 e n. 4311/2008). Cio’ premesso, poiche’ il ricorso in esame non e’ accompagnato dai quesiti richiesti ne’ dal momento di sintesi necessario, tutto cio’ considerato, si ritiene in conclusione che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio in quanto inammissibile”;

considerato che il Collegio ha condiviso le considerazioni contenute nella relazione, ritualmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori;

ritenuto che nella specie difettano i requisiti indicati e che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; ritenuto che a tale declaratoria segue la condanna della ricorrente alle spese liquidate come in dispositivo.

PQM

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese che liquida in Euro 1.100,00 di cui Euro 100,00 per esborsi oltre accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 24 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2010

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