Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19626 del 04/08/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 04/08/2017, (ud. 06/07/2017, dep.04/08/2017),  n. 19626

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14149-2016 proposto da:

M.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE

FERRARI, n. 12, presso lo studio dell’avvocato MARCO MONTOZZI,

rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO FABBOZZO e IRENE COSSU;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A., (C.F. (OMISSIS))(già

EQUITALIA SUD S.P.A.), in persona del Responsabile del contenzioso

Esattoriale Regione Campania, elettivamente domiciliato in ROMA

piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione,

rappresentata e difesa dall’avvocato GENNARO DI MAGGIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 11073/45/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 09/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/07/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nella controversia concernente all’impugnazione da parte di Pasquale Martinelli di cartella di pagamento portante IRPEF 2005, il contribuente ricorre, su unico motivo, per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la C.T.R. della Campania, in accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, ha riformato la decisione di primo grado (la quale aveva ritenuto nulla la notificazione dell’atto prodromico, in mancanza di produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa emessa ex art. 140 c.p.c.).

Agenzia delle Entrate e Equitalia servizi riscossione s.p.a. resistono con autonomi controricorsi.

A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c. e di fissazione dell’adunanza della Corte in camera di consiglio, ritualmente comunicate, il ricorrente ha depositato memoria.

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. L’unico motivo di ricorso, prospettante violazione di legge ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è inammissibile perchè non attinge la ratio decidendi posta a base della decisione, ovvero che alla cd. raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c. non si applicano le disposizioni della L. n. 890 del 1982 dettate per le notifiche a mezzo posta ma unicamente le disposizioni prescritte dal regolamento postale (Cass. n. 26864/2014).

2. Nè possono essere prese in considerazione le circostanze dedotte dal ricorrente per la prima volta in memoria, atto deputato unicamente all’ulteriore illustrazione dei motivi di ricorso.

3. Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alla refusione delle spese, liquidate come in dispositivo, in favore delle controparti.

4. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente alla refusione in favore delle controparti delle spese processuali liquidate per ciascuna in complessivi Euro 2.500, oltre accessori di legge e rimborso spese forfetarie nella misura del 15% per la sola Equitalia Riscossione servizi s.p.a.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA