Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19626 del 03/10/2016
Cassazione civile sez. III, 03/10/2016, (ud. 17/11/2015, dep. 03/10/2016), n.19626
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETTI Giovanni B. – Presidente –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 8695-2013 proposto da:
S.D., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
MONTEBELLO 109, presso lo studio dell’avvocato PASQUALE SERAFINO,
che lo rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
R.F., in proprio, nonchè quale coerede di
RE.FI. (deceduto), e quale costituito procuratore dei restanti
germani R.C. e R.V.I., elettivamente
domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 92, presso lo studio
dell’avvocato FATTISENE MAURA, rappresentato e difeso dall’avvocato
R.F. difensore di sè medesimo e giusta procura
speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
e contro
L.P., (OMISSIS), S.G. (OMISSIS),
S.F. (OMISSIS), R.F.;
– intimati –
Nonchè da:
L.P. (OMISSIS), S.G. (OMISSIS),
S.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA
STAZIONE DI OTTAVIA 21, presso lo studio dell’avvocato VALENTINO
MIRANDA, che li rappresenta e difende giusta procura speciale a
margine del ricorso incidentale;
– ricorrenti incidentali –
contro
S.D. (OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 3172/2012 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 11/10/2012, R.G.N. 705/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
17/11/2015 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’improcedibilità del
ricorso principale e l’inammissibilità del ricorso incidentale.
Fatto
IN DIRITTO
Va preliminarmente rilavata e dichiarata l’improcedibilità del ricorso principale, che risulta depositato oltre il termine previsto dall’art. 369 c.p.c. (nella specie, il deposito risulta compiuto il trentesimo giorno dalla notificazione).
Alla improcedibilità del ricorso principale consegue la inammissibilità di quello incidentale, il termine della cui notifica (nella specie, non rispettato) sarebbe dovuto essere quello di 60 giorni dalla notifica del ricorso principale.
Le spese del giudizio vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso principale e inammissibile quello incidentale.
Spese del giudizio di Cassazione compensate.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente e contro ricorrente/ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il controricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 17 novembre 2015.
Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2016