Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19625 del 24/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 19625 Anno 2018
Presidente: CAMPANILE PIETRO
Relatore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24216/12 R.G. proposto da:
BIRRICO FRANCESCO, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Vaccaro,
con domicilio eletto in Roma, via S. Tommaso D’Aquino, n. 116 presso lo
studio dell’avv. Antonino Dierna;

ricorrente

contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., rappresentata e
difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma,
via dei Portoghesi, n. 12;

contro ricorrente

avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Sicilia n.
268/16/11 depositata in data 25 luglio 2011
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14.6.2018 dal
Consigliere dott.ssa Pasqualina Anna Piera Condello
RITENUTO IN FATTO
Birrico Francesco impugnava l’avviso di accertamento con cui
l’Agenzia delle Entrate aveva rideterminato, in base ai parametri previsti dal

Data pubblicazione: 24/07/2018

DPCM del 29.1.2006, come modificato dal DPCM del 27.3.97, i ricavi
conseguiti nell’anno 1998, con conseguente recupero a tassazione di
maggiori imposte ai fini Irpef ed Irap.
Deduceva di esercitare l’attività di radiologo non convenzionato e che
la determinazione del maggior reddito derivante dall’applicazione dei
parametri aveva comportato risultati che non tenevano in considerazione le
caratteristiche dell’attività esercitata.

sollevata dal contribuente concernente l’inefficacia dell’atto di costituzione
dell’Ufficio per difetto di sottoscrizione e annullava parzialmente l’avviso di
accertamento, rideterminando il maggior reddito in euro 34.000,00.
Con atto di appello il contribuente deduceva che i giudici di primo
grado avevano omesso di rilevare il difetto di sottoscrizione dell’avviso di
accertamento, mentre l’Ufficio, proponendo appello incidentale, chiedeva la
riforma della decisione di primo grado.
La Commissione Tributaria regionale respingeva l’appello del
contribuente e, accogliendo l’appello incidentale, annullava la decisione di
primo grado, rilevando la infondatezza delle eccezioni sollevate dal Birrico e
ritenendo che non fosse emersa alcuna concreta circostanza in grado di
inficiare l’accertamento presuntivo.
Avverso la suddetta decisione Birrico Francesco ha proposto ricorso
per cassazione, affidato a due motivi, cui resiste l’Agenzia delle Entrate
mediante controricorso.
Il contribuente ha depositato memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo di ricorso il contribuente ha dedotto violazione
e falsa applicazione degli artt. 115 cod proc. civ., 2697 cod. civ., 53, comma
1, e 54, comma 2, del d.lgs. n. 546/92, in relazione all’art. 18, commi 2 e 3,
del d.lgs. n. 546/92, nonché omessa e/o insufficiente motivazione circa un
fatto controverso e decisivo per il giudizio concernente il difetto di
rappresentanza processuale dell’Agenzia delle Entrate in capo al soggetto
che aveva sottoscritto l’appello incidentale, per avere i giudici di appello
erroneamente rigettato la eccezione di inammissibilità dell’appello sul

2

La Commissione Tributaria provinciale accoglieva la eccezione

presupposto che l’atto era stato sottoscritto in virtù di idonea delega, non
avvedendosi che il provvedimento prodotto dall’Agenzia delle Entrate aveva
ad oggetto esclusivamente la delega alla sottoscrizione degli avvisi di
accertamento.
2. Con il secondo motivo il ricorrente ha censurato la sentenza
impugnata per omessa e/o insufficiente motivazione circa un fatto
controverso e decisivo per il giudizio, nonché per violazione e falsa

sostenendo che la decisione risulta carente sia perché non dà conto delle
ragioni in base alle quali non si è ritenuta rilevante l’esistenza di un
provvedimenro di definizione con adesione dell’avviso di accertamento
emesso per l’anno 1996, sia perchè non consente di comprendere il
percorso logico-giuridico che ha condotto i giudici di appello a ritenere
meritevole di riforma la sentenza di primo grado.
3. Con la memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ., la parte ricorrente
ha evidenziato che, a seguito di proposizione di ricorso per revocazione
avverso la sentenza oggetto di impugnazione nel presente giudizio, la
Commissione Tributaria regionale di Palermo, Sez. Staccata di Siracusa, con
sentenza n. 3893-16-14 del 16/12/2014, di cui è stata allegata copia, ha
revocato la sentenza n. 268/16/11 emessa il 25/7/2011 della Commissione
Tributaria regionale, dichiarando la nullità dell’atto di costituzione in giudizio
dell’Agenzia delle Entrate per difetto di rappresentanza processuale e
rigettando l’appello proposto dal contribuente; ha, pertanto, chiesto
dichiararsi cessata la materia del contendere.
4. La sentenza n. 3893-16-14 del 16/12/2014 emessa dalla C.T.R. di
Palermo, Sezione staccata di Siracusa, non è stata impugnata ed è ormai
passata in giudicato, e pertanto, essendo venuto meno l’interesse del
ricorrente ad una pronuncia sul ricorso per cassazione proposto, va
dichiarata la sua inammissibilità.
Le spese del giudizio di legittimità vanno interamente compensate tra
le parti, poichè la inammissibilità del ricorso consegue ad un fatto
sopravvenuto alla sua proposizione.

3

applicazione degli artt. 115 cod. proc. civ. 2697, 2727 e 2729 cod. civ.,

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa interamente tra le
parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in camera di consiglio il 14 giugno 2018

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