Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19625 del 18/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 18/09/2020, (ud. 22/07/2020, dep. 18/09/2020), n.19625

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6961-2019 proposto da:

C.V., G.A., elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE MARCO POLO 88, presso lo studio dell’avvocato SILVIA

LABARTINO, rappresentato e difeso dall’avvocato GABRIELE BERTI;

– ricorrenti –

Contro

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA, in persona del Procuratore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DI PRISCILLA 4,

presso lo studio dell’avvocato MASSIMO BEVERE, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

contro

S.R.;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 922/18 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 18/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. DI MARZIO

MAURO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. C.V. e G.A. ricorrono per cinque mezzi illustrati da memoria, nei confronti della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., contro l’ordinanza del dicembre 2018 pronunciata dalla Corte d’appello di Firenze ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c. nonchè contro la sentenza di primo grado del 4 ottobre 2017 con cui il Tribunale di Lucca ha respinto la loro domanda risarcitoria, proposta anche nei confronti di S.R., sull’assunto che questi, dipendente della banca, li avesse indotti ad effettuare un investimento finanziario e si fosse poi appropriato della somma da essi stessi investita.

2. – La Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

3. – Il primo motivo, rivolto contro l’ordinanza pronunciata ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., denuncia violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli artt. 131 e 102 c.p.c., censurando l’ordinanza per avere la Corte d’appello omesso di disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di S.R., nei cui confronti essi stessi appellanti, C.V. e G.A., non avevano indirizzato l’appello.

Il secondo motivo, rivolto come i successivi contro la sentenza di primo grado, denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2947 c.c., commi 1 e 2, in relazione al disposto di cui all’art. 2935 c.c., censurando la sentenza impugnata per aver fatto applicazione dell’art. 2947 c.c., comma 1, individuando il termine a quo per il corso della prescrizione nel momento in cui essi attori si erano recati presso la banca ed avevano appreso che non vi era alcun investimento a loro nome, dal momento che solo all’esito di una sentenza di patteggiamento emessa nei confronti del S. gli stessi avevano avuto modo di rendersi conto della corresponsabilità indiretta della banca, e cioè del nesso di occasionalità necessaria tra la condotta del S. e la responsabilità di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.

Il terzo motivo è svolto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 per violazione e falsa applicazione dell’art. 2947 c.c., comma 3, ed è diretto a sostenere che la circostanza della omessa presentazione di querela da parte di essi attori era del tutto irrilevante, dal momento che detta norma si riferirebbe a tutti i possibili soggetti passivi della pretesa risarcitoria.

Il quarto motivo denuncia violazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, vizio di motivazione per travisamento della prova, giacchè in atti vi era già la prova che gli appellanti fossero persone offese dalla condotta del S..

Il quinto motivo denuncia “violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, interpretazione dell’art. 2043 c.c. in relazione all’art. 1218 c.c.”, assumendo che il primo giudice avrebbe dovuto fare applicazione non del termine di prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno, ma dell’ordinario termine di prescrizione decennale, versandosi in ipotesi di responsabilità contrattuale della banca da contatto sociale.

RITENUTO CHE:

4. – Il ricorso è inammissibile.

4.1. – E’ inammissibile il primo motivo.

Sostengono i ricorrenti che la Corte d’appello avrebbe omesso di integrare il contraddittorio nei confronti di S.V.: ma il ricorso non spiega, in simultanea violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 3 e 6 – applicabili anche in caso di deduzione di un error in procedendo: tra le tante Cass. 25 settembre 2019, n. 23834 -, quale ruolo costui avrebbe ricoperto nella vicenda in discorso, e per quale ragione ricorrerebbe l’ipotesi disciplinati dagli artt. 102-331 c.p.c.: il che esime dall’osservare che nell’ordinanza impugnata il S. è per di più indicato come “appellato contumace”, la qual cosa induce a ritenere che, contrariamente a quanto esposto dai ricorrenti, egli fosse stato citato per il giudizio di appello e non si fosse costituito.

4.2. – E’ inammissibile il secondo motivo.

Premesso che il decorso del termine di prescrizione va fissato al giorno in cui il diritto può essere fatto valere, ai sensi dell’art. 2935 c.c., e che, in materia di responsabilità civile, occorre il pieno accertamento dell’esistenza del danno e della sua attribuibilità al fatto del responsabile (basti richiamare p. es. la giurisprudenza in materia di danno da emoderivati, per la quale v. da ult. Cass. 18 giugno 2019, n. 16217), sta di fatto che, nel caso di specie, il Tribunale, svolgendo un accertamento di merito non sindacabile in questa sede (oltrechè plausibile), ha ritenuto che gli originari attori fossero stati perfettamente in grado di comprendere la situazione allegata come verificatasi, e cioè l’appropriazione di somme da parte del dipendente della banca (e dunque la relazione di occasionalità necessaria tra il danno e l’esecuzione delle incombenze affidate al dipendente: p. es. Cass. 22 novembre 2018, n. 30161), nel momento in cui quest’ultima li aveva informati che non risultava alcun investimento a loro nome. Sotto la veste del vizio di violazione di legge, senza porre affatto in discussione il significato e la portata applicativa delle norme richiamate in rubrica, il motivo mira dunque a capovolgere tale accertamento di merito, ed è per questo inammissibile.

4.3. – Il terzo motivo è inammissibile.

La tesi, per quello che riesce a desumersi dall’argomentare non sempre limpido dei ricorrenti, si riassume in ciò, che essi potrebbero avvalersi dell’art. 2947 c.c., u.c., con decorrenza dunque dalla sentenza penale di patteggiamento a carico del S., quantunque non avessero proposto querela, e neppure risultando come già sottolineato dal Tribunale – che a sentenza avesse ad oggetto anche la posizione degli attori C. – G..

Tale tesi, oltre a non essere conforme alla giurisprudenza di questa Corte, con conseguente applicazione dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, non attacca una delle rationes decidendi poste a sostegno della decisione impugnata.

Ai sensi dell’art. 2947 c.c., l’azione civile risarcitoria, se vi è stata sentenza penale, si prescrive nei termini indicati dai primi due commi dello stesso articolo, decorrenti dalla data in cui essa è divenuta irrevocabile, a prescindere dalla costituzione di parte civile del danneggiato (Cass. 14 luglio 2009, n. 16391), non certo a prescindere dalla riferibilità del giudizio penale alla specifica vicenda causativa del lamentato danno.

E cioè, la possibilità di posticipazione del termine di decorrenza, prevista dall’art. 2947 c.c., u.c., al momento del passaggio in giudicato della sentenza presuppone la necessaria identità della posizione di danneggiato con quella di parte lesa della condotta criminosa, sebbene non sia richiesta la costituzione di parte civile nel giudizio penale. E invece da escludersi l’applicazione della norma allorchè l’illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato proposto anche per difetto querela: vero è che all’azione risarcitoria si applica l’eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato e che il giudice, con gli strumenti probatori ed i criteri del procedimento civile, accerta la fattispecie che integri gli estremi di un fatto reato in tutti gli elementi costitutivi soggettivi ed oggettivi, ma il termine prescrizionale avrà come dies a quo la data del fatto, ossia il momento in cui il soggetto danneggiato abbia avuto sufficiente conoscenza della riferibilità causale del danno lamentato (in tali termini Cass. 26 luglio 2019, n. 20363).

Ciò è esattamente quanto fatto dal giudice di primo grado il quale, escluso che gli attori potessero avvalersi della sentenza di patteggiamento nei confronti del S. “perchè da tale sentenza non si evince se essa è stata pronunciata anche per i fatti di causa” (così a pagina 5 della sentenza impugnata: questa ratio decidendi non è neppur specificamente censurata), ha evidenziato che, ove pure avesse voluto ravvisarsi nella condotta del predetto un reato punibile d’ufficio, in quanto truffa aggravata, il termine di prescrizione di sei anni si sarebbe comunque consumato tutt’al più all’inizio del 2009, con conseguente prescrizione, in ogni caso, del diritto fatto valere.

4.4. – Il quarto motivo è inammissibile.

Esso non è riconducibile al vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ma mira a rimettere in discussione, ancora una volta, il giudizio di fatto posto in essere dal Tribunale, laddove ha affermato che la prescrizione aveva avuto il duo esordio nel momento in cui la banca aveva informato i due attori dell’inesistenza di investimenti a loro nome, correttamente esclusa, secondo quanto già osservato, la rilevanza della sentenza penale.

4.5. – Il quinto motivo è inammissibile per la sua novità, non essendo l’argomento trattato nella sentenza impugnata, nè risultando che esso fosse stato introdotto nel giudizio di primo grado. In ogni caso l’assunto secondo cui la banca risponderebbe a titolo di responsabilità contrattuale da contatto sociale è totalmente privo di fondamento, visto che gli stessi attori, in conformità all’inquadramento che del fenomeno dà la giurisprudenza di questa Corte, invocano la responsabilità indiretta della banca per il fatto illecito del dipendente, ai sensi dell’art. 2049 c.c..

6. – Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 7.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 % ed agli accessori di legge, dando atto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2020

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