Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19625 del 16/09/2010

Cassazione civile sez. trib., 16/09/2010, (ud. 24/06/2010, dep. 16/09/2010), n.19625

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

A.C. nella sua qualita’ di socio – amministratore, legale

rapp.te della disciolta societa’ ABBIATI TESSUTI DI ABBIATI CHIARA

&

C. SNC, elettivamente domiciliata in Roma presso la Corte di

Cassazione, rappresentata e difesa dall’Avvocato Alessio Franca,

giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i

cui uffici e’ domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 116/42/07;

nonche’

F.B., rapp.ta e difesa dall’avv. Alessio Franca ed

elettivamente dom.ta in Roma, presso lo studio dell’avv. giusta

mandato speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i

cui uffici e’ domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 115/42/07;

nonche’

A.C., rapp.ta e difesa dall’avv. Alessio Franca ed

elettivamente dom.ta in Roma, presso lo studio dell’avv. giusta

mandato speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i

cui uffici e’ domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 114/42/07;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dal

Consigliere Dott. Giovanni Carleo.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso che nel giudizio contrassegnato dal n. 1821/09 R.G. la societa’ contribuente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 116/42/07, depositata il 23 novembre 2007, con la quale e’ stato rigettato l’appello della contribuente avverso la sentenza della CTP di Sondrio la quale in parziale accoglimento del ricorso introduttivo della lite aveva rideterminato i ricavi accertati per l’anno 2002 a titolo di Irpeg, Irap ed IVA; premesso che nel giudizio contrassegnato dal n. 2099/09 R.G. la contribuente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 115/42/07, depositata il 23 novembre 2007, con la quale e’ stato rigettato l’appello della contribuente avverso la sentenza della CTP di Sondrio la quale in parziale accoglimento del ricorso introduttivo della lite proposto dal socio F.B. – correlato alla sentenza 85/3/05 del 16/12/05 emessa nei confronti della societa’ Abbiati Tessuti di Abbiati Chiara & C. s.n.c. – aveva invitato l’ufficio a provvedere alla rettifica dell’accertamento avendo riguardo alla quota di partecipazione dell’1% in base a quanto deciso nei riguardi della societa’, rideterminando anche le sanzioni e gli interessi; premesso che nel giudizio contrassegnato dal n. 2100/09 R.G. la contribuente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 114/42/07, depositata il 23 novembre 2007, con la quale e’ stato rigettato l’appello della contribuente avverso la sentenza della CTP di Sondrio in quanto la sentenza n. 85/3/05 emessa nei confronti della s.n.c. Abbiati Tessuti di Abbiati Chiara & C. spiegava i suoi effetti anche nei confronti della socia A.C., compartecipe al 99%;

Premesso che il relatore ha depositato in ciascuno dei giudizi la seguente relazione: “Preliminare alle doglianze articolate dalla ricorrente per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d) e D.L. n. 331 del 1993, art. 62 bis convertito nella L. n. 427 del 1993 appare il rilievo che nel caso di specie si verte in tema di accertamento del reddito di impresa di una societa’ di persone. La premessa torna utile poiche’ sul piano sostanziale l’accertamento del reddito sociale e l’accertamento del reddito dei singoli soci, sono in evidente rapporto di reciproca implicazione (non si puo’ accertare il reddito dei singoli se non accertando il reddito sociale e quest’ultimo condiziona l’accertamento del primo):

si e’ pertanto in presenza di un ‘imputazione automatica del reddito sociale ai soci (presunzione legale iuris et de iure) per cui la difesa di questi di fronte alla pretesa erariale (quando non venga contestata la qualita’ di socio o la quota di partecipazione) deve necessariamente trovare uno spazio processuale per interloquire sulla determinazione del reddito della societa’ (dal quale dipende la ripresa nei loro confronti), altrimenti la presunzione si risolverebbe in una palese violazione del diritto di difesa e del principio della tassazione in base alla capacita’ contributiva (artt. 24 e 53 Cost.). Da cio’ la configurabilita’ di una specifica ipotesi di un litisconsorzio necessario tra societa’ e soci. Si ritiene pertanto che debba essere preliminarmente rilevata la nullita’ dell’intero processo, con conseguente necessita’ di regresso dello stesso in primo grado, in applicazione del principio riportato, in quanto la controversia ha ad oggetto la posizione inscindibilmente comune a tutti i debitori rispetto all’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, cioe’ gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione. Pertanto, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone al giudice adito in primo grado l’integrazione del contraddittorio, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilita’ di riunione ai sensi del successivo art. 29), ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari e’ affetto da nullita’ per violazione del principio del contraddittorio di cui all’art. 101 c.p.c. e all’art. 111 Cost., comma 2, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (Cass., Sez. un., n. 14815 del 2008). In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio”.

Ritenuto in via preliminare che si ravvisa l’opportunita’ di una trattazione unitaria dei giudizi in esame per ragioni di connessione, sia soggettiva, parzialmente, sia oggettiva, vertendosi in tema di rapporto tra accertamento del reddito di partecipazione di un socio ed accertamento del reddito di una societa’ di persone, per cui deve essere disposta la riunione dei giudizi contrassegnati rispettivamente dal n 2099 e 2100/09 di R.G. a quello di piu’ antica data, vale a dire il giudizio recante il n. 1821/2009 di R.G;

considerato che il Collegio ha condiviso le considerazioni contenute nelle relazioni, ritualmente comunicate al P.G. e notificate ai difensori;

considerato che il Collegio ha condiviso le considerazioni contenute nelle relazioni, ritualmente comunicate al P.G. e notificate ai difensori;

ritenuto pertanto che si deve dichiarare la nullita’ degli interi giudizi, relativamente al rapporto tra accertamento del reddito di impresa della societa’ di persone ed i redditi di partecipazione dei soci, nonche’ cassare le sentenze impugnate e quelle di primo grado, con rinvio delle cause riunite alla CTP di Sondrio;

ritenuto infine che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali in quanto l’orientamento giurisprudenziale si e’ consolidato dopo l’introduzione dei giudizi.

PQM

LA CORTE riunisce al ricorso n 1821/09 quello recante il n. 2099/09 e quello recante il n. 2100/09; pronunciando sui ricorsi, dichiara la nullita’ degli interi giudizi, cassa le sentenze impugnate e quelle di primo grado, con rinvio delle cause alla CTP di Sondrio. Compensa le spese tra tutte le parti in causa.

Cosi’ deciso in Roma, nella camera di Consiglio, il 24 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2010

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