Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19625 del 04/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 04/08/2017, (ud. 20/04/2017, dep.04/08/2017),  n. 19625

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 293/2016 proposto da:

S.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LIMA 35,

presso lo studio dell’avvocato LUCA PIFERI, rappresentato e difeso

dall’avvocato ANNA MARIA BRUNI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2816/35/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, depositata il 19/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 20/04/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. in fattispecie relativa ad avviso di accertamento di maggiori redditi dell’anno di imposta 2004, imputati per trasparenza a S.D. quale socio della ” P. Auto di P.M. & C. s.n.c.”, D.P.R. n. 917 del 1986, ex art. 5, per indeducibilità dei costi “afferenti ad attività qualificabili come reato per acquisti di autoveicoli effettuati da soggetto interposto” – segnatamente “acquisti intracomuntari di autovetture in elusione delle specifiche norme fiscali di cui al D.L. n. 331 del 1993, artt. 37-60 e L. n. 427 del 1993” (come si legge nella sentenza impugnata) – il giudice d’appello ha confermato la sentenza di prime cure sfavorevole al contribuente, osservando che l’accertamento a carico della società (oltre che dei due restanti soci) era divenuto definitivo e l’appellante aveva insistito per l’applicabilità del cd. “regime del margine”, senza tuttavia fornire alcuna prova idonea a superare le contrarie allegazioni dell’Ufficio;

2. con il ricorso per cassazione il contribuente deduce che “la decisione della C.T.R. appare giuridicamente inaccettabile”, argomentando sulla correttezza del regime del margine applicato e sulla “palese infondate della ripresa relativa al disconoscimento della deducibilità ai fini delle II.DD. dei costi sostenuti per l’acquisto dei veicoli de quibus”, lamentando altresì una “omessa pronuncia” sia della C.T.P. che della C.T.R.;

3. all’esito della camera di consiglio, il Collegio ha disposto la motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

4. il ricorso è palesemente inammissibile poichè del tutto difforme dai parametri minimi che consentono di veicolare dinanzi al giudice di legittimità le censure ammesse dall’art. 360 c.p.c.;

5. in particolare, difetta radicalmente il requisito contenutistico di cui all’art. 366 c.p.c., n. 4), non risultando indicati i “motivi per i quali si chiede la cassazione, con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano” e risolvendosi perciò l’atto introduttivo in una confusa doglianza sulla decisione dei giudici di entrambi i gradi del giudizio di merito, del tutto priva dei requisiti di specificità ed autosufficienza, tanto da non risultare agevole coglierne esattamente e chiaramente la portata (cfr. Cass. 9536/13, 8312/13, 15867/04); tutto ciò in contrasto con il principio di tassatività dei motivi di ricorso e con il consolidato orientamento di questa Corte per cui una simile tecnica espositiva riversa impropriamente sul giudice di legittimità il compito di individuare le singole censure (ex plurimis, Cass. 19761/16, 19040/16, 13336/16, 6690/16, 5964/15, 26018/14, 22404/14);

6. alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in favore dell’Agenzia delle Entrate in Euro 7.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2017

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