Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19625 del 03/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 03/10/2016, (ud. 17/11/2015, dep. 03/10/2016), n.19625

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni B. – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7803/2013 proposto da:

UNICREDIT SPA, (OMISSIS), incorporante CAPITALIA SPA, quale

mandataria con rappresentanza della TREVI FINANCE N. 2 SPA,

cessionaria del credito del presente giudizio, in persona dei

sigg.ri B.N. e M.R.M., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CARLO MIRABELLO 18, presso lo studio

dell’avvocato ALFONSO QUINTARELLI, che la rappresenta e difende

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.R., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE DELLE MILIZIE

76, presso lo studio dell’avvocato FABIO DE ANGELIS, che lo

rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

P.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 725/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 09/02/2012, R.G.N. 8249/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/11/2015 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito l’Avvocato FRANCA MORTARI per delega non scritta;

udito l’Avvocato AURELI MICHELE per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

I FATTI

Capitalia s.p.a., in qualità di mandataria della società Trevi Finace 2, propose appello avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Roma aveva respinto – per la mancanza di prova della consapevolezza, in capo al terzo acquirente C.R. del pregiudizio arrecato alle regioni di essa creditrice – la sua domanda (di simulazione ovvero) di declaratoria dell’inefficacia, ex art. 2901 c.c., dell’atto di alienazione con il quale il proprio debitore, Silvio Petrangeli, aveva venduto al C. l’unico immobile di sua proprietà.

La corte di appello di Roma rigettò il gravame.

Per la cassazione della sentenza della Corte ha proposto ricorso sulla base di 2 motivi di censura.

Resiste con controricorso Roberto C..

Diritto

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato.

Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2740, 2741, 2901 c.c.. Con il secondo motivo, si denuncia insufficiente motivazione circa un fatto decisivo della controversia.

I motivi – che possono essere congiuntamente esaminati, attesane la intrinseca connessione, e che lamentano, da un canto, l’erroneità del dictum del giudice d’appello nella parte in cui ha ritenuto necessario l’accertamento (anche) della idoneità del valore del bene a soddisfare le ragioni creditorie quoad tempus, dall’altro, l’altrettanto erronea valutazione del valore dell’immobile alienato – sono manifestamente infondati.

Tutte le censure mosse alla pronuncia d’appello sono, difatti, irrimediabilmente destinati ad infrangersi sul corretto impianto motivazionale adottato dalla Corte territoriale, nella parte in cui, con motivazione scevra da vizi logico-giuridici, che il collegio interamente condivide, essa ha tratto dagli atti di causa il fondato e condivisibile convincimento della insussistenza di un concreto pregiudizio per il creditore, e di qualsivoglia consapevolezza in capo al terzo acquirente, del pregiudizio stesso asseritamente arrecatogli per effetto dell’acquisto, colta che, da un canto, in conseguenza di pregresse esposizioni debitorie del P., di rilevantissimi importi e garantite da ipoteca (a fronte della natura soltanto chirografaria del credito dell’odierna ricorrente), assai difficilmente la Unicredit avrebbe potuto aggredire il bene con azioni esecutive (il decreto ingiuntivo ottenuto risulta successivo di oltre 18 mesi rispetto al pregresso credito della Banca di Credito Cooperativo, creditrice ipotecaria); dall’altro, l’esistenza di tale, pregressa ragione di credito di altro creditore, ben nota all’acquirente che aveva rilasciato assegni circolari direttamente in suo favore per l’importo di 190 milioni di Lire, in forza di accordo transattivo tra il Credito Cooperativo e l’alienante-debitore, doveva ritenersi sicuro indice della sua assoluta inconsapevolezza dell’ulteriore e successiva ragione di credito dell’odierna ricorrente.

Tutte le censure mosse all’impugnata sentenza, nel loro complesso, pur formalmente abbigliate in veste di denuncia di una (peraltro del tutto generica) violazione di legge e un di decisivo difetto di motivazione, si risolvono, nella sostanza, in una (ormai del tutto inammissibile) richiesta di rivisitazione di fatti e circostanze come definitivamente accertati in sede di merito. Il ricorrente, difatti, lungi dal prospettare a questa Corte un vizio della sentenza rilevante sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., si volge piuttosto ad invocare una diversa lettura delle risultanze procedimentali così come accertare e ricostruite dalla corte territoriale, muovendo all’impugnata sentenza censure del tutto inaccoglibili, perchè la valutazione delle risultanze probatorie, al pari della scelta di quelle – fra esse – ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, postula un apprezzamento di fatto riservato in via esclusiva al giudice di merito il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre (pur astrattamente possibili e logicamente non impredicabili), non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere peraltro tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale ovvero a confutare qualsiasi deduzione difensiva.

E’ principio di diritto ormai consolidato quello per cui l’art. 360, n. 5 codice di rito non conferisce in alcun modo e sotto nessun aspetto alla corte di Cassazione il potere di riesaminare il merito della causa, consentendo ad essa, di converso, il solo controllo – sotto il profilo logico-formale e della conformità a diritto – delle valutazioni compiute dal giudice d’appello, al quale soltanto, va ripetuto, spetta l’individuazione delle fonti del proprio convincimento valutando le prove (e la relativa significazione), controllandone la logica attendibilità e la giuridica concludenza, scegliendo, fra esse, quelle funzionali alla dimostrazione dei fatti in discussione (salvo i casi di prove cd. legali, tassativamente previste dal sottosistema ordinamentale civile). Il ricorrente, nella specie, pur denunciando, apparentemente, una deficiente motivazione della sentenza di secondo grado, inammissibilmente (perchè in contrasto con gli stessi limiti morfologici e funzionali del giudizio di legittimità) sollecita a questa Corte una nuova valutazione di risultanze di fatto (ormai cristallizzate quoad effectum) sì come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, così mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto, ormai cristallizzato, di fatti storici e vicende processuali, quanto l’attendibilità maggiore o minore di questa o di quella ricostruzione procedimentale, quanto ancora le opzioni espresse dal giudice di appello – non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri desiderata quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa fossero ancora legittimamente proponibili dinanzi al giudice di legittimità.

Il ricorso è pertanto rigettato.

Le spese del giudizio di Cassazione seguono il principio della soccombenza.

Liquidazione come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che si liquidano in complessivi Euro 7400, di cui 200 per spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della contro ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il controricorso, a norma del comma l bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2016

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