Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19624 del 24/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 19624 Anno 2018
Presidente: CAMPANILE PIETRO
Relatore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9998/12 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., rappresentata e
difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma,
via dei Portoghesi, n. 12;

ricorrente

contro
PARCHETTIFICIO

GARBELOTTO

S.R.L.,

in

persona

del

legale

rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Codemo e
Giuseppe Marini, con domicilio eletto in Roma, via Monti Parioli, n. 48;

controricorrente e ricorrente incidentale

avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale del Veneto n.
6/26/11 depositata in data 28 febbraio 2011
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14.6.2018 dal
Consigliere dott.ssa Pasqualina Anna Piera Condello
RITENUTO IN FATTO

Data pubblicazione: 24/07/2018

L’Agenzia delle Entrate ricorre, con un unico motivo, per la cassazione
della sentenza della Commissione Tributaria regionale del Veneto, in
epigrafe richiamata, con la quale, in parziale riforma della sentenza di primo
grado, è stata dichiarata dovuta dalla società Parchettificio Garbelotto s.r.I.,
in relazione agli avvisi di accertamento ai fini Irpeg per gli anni d’imposta
2003 e 2004 – che avevano accertato la mancata indicazione nella
dichiarazione dei redditi di componenti negativi di reddito derivanti da

omissione alla quale era poi seguita la presentazione di dichiarazione
integrativa successiva alla verifica ed alla contestazione della irregolarità da
parte dell’Ufficio – la sanzione di euro 1.000,00 per ciascuna annualità.
Con la sentenza impugnata i giudici di appello, ritenendo che sia
consentito, in ragione dell’attuale formulazione dell’art. 9, ultimo comma,
del d.P.R. n. 600/73, rettificare la denuncia dei redditi anche
successivamente all’attività di controllo da parte dell’Amministrazione
finanziaria, hanno motivato che non è applicabile la sanzione prevista
dall’art. 8, comma

3-bis, del d.lgs. n. 471/97 (10% delle somme non

indicate al rigo RF 32 della denuncia dei redditi) perché, “essendo nella
disponibilità del contribuente presentare in qualsivoglia momento una
dichiarazione integrativa, una volta iniziata l’ispezione e constatata la
violazione, egli può sottrarsi alla sanzione presentando la suddetta
dichiarazione, cosa avvenuta nel caso oggi in discussione”; hanno, quindi,
confermato l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 8, comma 1, del
d.lgs. n. 471/97 nella misura intermedia di euro 1.000,00 per ciascuna
annualità, anziché nella misura minima di euro 258,00, come stabilito dai
giudici di primo grado.
La società contribuente resiste mediante controricorso e propone
ricorso incidentale, affidato a due motivi.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate, deducendo
violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322/98 e
13, comma 1, d.lgs. 472/97, evidenzia che la sanzione disciplinata dall’art.
8, comma 1, d.lgs. 471/97 non è applicabile nel caso di specie, posto che,

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operazioni concluse con imprese domiciliate in paesi cd. “black-list”,

al momento della presentazione della dichiarazione integrativa (8.3.2006),
era iniziata e si era già conclusa la verifica fiscale a carico della società
contribuente, e ribadisce di avere legittimamente contestato la mancata
indicazione in dichiarazione dei costi ed applicato la sanzione prevista
dall’art. 8, comma 3-bis, del d.lgs. n. 471/97, sottolineando che, qualora la
dichiarazione integrativa sia stata presentata dopo che sono iniziati accessi,
ispezioni o verifiche, le sanzioni previste per tali violazioni restano dovute.

1.2. Occorre preliminarmente rilevare che questa Corte, affrontando
la questione degli effetti della mancata dichiarazione autonoma dei costi
relativi a compensi corrisposti a fornitori operanti in Paesi a fiscalità
privilegiata (cd. black list), ha costantemente affermato che a seguito della
contestazione della violazione è preclusa ogni possibilità di regolarizzazione
e ciò in quanto, ove fosse possibile porre rimedio alla mancata separata
indicazione dei costi, anche dopo la verifica e la contestazione della
violazione, la correzione si risolverebbe in uno strumento elusivo delle
sanzioni previste dal legislatore per l’inosservanza delle prescrizioni relative
alla compilazione delle dichiarazioni dei redditi (tra altre, Cass. n. 5398 del
4/4/2012; n. 14999 del 17/7/2015; n. 15798 del 27/7/2015; n. 6651 del
6/4/2016); inoltre, la fattispecie in esame, in cui l’inosservanza dell’onere
dell’indicazione separata dei costi deducibili impediva (prima della novella
introdotta dall’art. 1, commi 302 e 303, della legge n. 296 del 2006) il
perfezionamento della stessa fattispecie costitutiva del diritto alla deduzione
di tali spese, è del tutto diversa dalle situazioni contemplate dall’art. 2,
commi 8 e 8-bis, citati, poiché l’intervento emendativo non ha, in questo
caso, la funzione di rideterminare correttamente componenti reddituali
positivi o negativi omessi o errati, o di correggere errori di calcolo (così
incidendo direttamente sul quantum dei crediti e debiti esistenti al momento
della presentazione della dichiarazione), ma è volto inammissibilmente a
costituire ex novo un diritto – alla deduzione di determinate spese – prima
inesistente, del quale, cioè, il contribuente non era già titolare (Cass. n.
24929 del 6/11/2013; n. 14999 del 17/7/2015; n. 15285 del 2015; n. 6651
del 6/4/2016; n. 11933 del 21/1/2016).

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1.1. Il motivo è fondato.

Da quanto detto discende che la presentazione di dichiarazione
integrativa in data successiva alla verifica operata dall’Amministrazione,
come è avvenuto nel caso in esame, non è idonea a sanare la irregolarità e
non impedisce, conseguentemente, la applicazione delle sanzioni
amministrative dovute.
1.3. Per effetto del regime transitorio dettato dal comma 303 dell’art.
1 della legge n. 296/2006, le violazioni dell’obbligo di separata indicazione

inerenti ad operazioni commerciali intercorse con fornitori aventi sede in
Paesi a fiscalità privilegiata, poste in essere prima dell’entrata in vigore
della predetta legge, non comportano, di per se stesse, l’applicazione del
regime di assoluta indeducibilità dei costi medesimi (e di connessa
sanzionabilità ex art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 471/1997), in quanto
degradate a violazioni di carattere formale, ma sono soggette alla sanzione
ammnistrativa ex art. 8, comma 3 -bis, del d.lgs. n. 471/97, da cumulare
con la sanzione di cui al medesimo art. 8, comma 1, del d.lgs. 471/97
(Cass. n. 11933 del 21/1/2016; n. 13108 del 24/6/2016; n. 5085 del
28/2/2017).
Pertanto, la sentenza impugnata va cassata, essendo incorsa nella
dedotta violazione di legge.
2. Passando all’esame del ricorso incidentale, con il primo motivo la
contribuente lamenta che la Commissione tributaria regionale, ritenendo
non applicabile la sanzione minima, pari ad euro 258,00, di cui all’art. 8,
comma 1, del d.P.R. n. 322 del 1988, ha aumentato l’importo di tale
sanzione nella misura intermedia di euro 1.000,00 per ogni annualità, senza
dare contezza dei criteri che l’hanno condotta al calcolo della sanzione.
3. Con il secondo motivo la contribuente deduce la nullità della
sentenza, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.,
evidenziando che i giudici di secondo grado, in assenza di domanda da parte
dell’Ufficio, hanno rideterminato la sanzione irrogata dai giudici di primo
grado.
3.1. Il secondo motivo, che va esaminato con priorità, è fondato e
comporta l’assorbimento del primo motivo.

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nella dichiarazione dei redditi delle spese e degli altri componenti negativi

Dall’esame dell’atto di appello proposto dall’Ufficio, consentito a
questa Corte qualora sia denunciato un error in procedendo, non risulta che
l’Agenzia delle Entrate abbia chiesto una rideterminazione della sanzione
applicata in primo grado ai sensi dell’art. 8, comma 1, d.lgs. n. 471/97 e,
pertanto, i giudici di appello, irrogando la sanzione nella misura intermedia,
anziché nella misura minima fissata dai giudici di primo grado, hanno
violato il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.

euro 1.000,00 per ogni annualità, in sostituzione di quella minima di euro
258,00, prevista dall’art. 8, comma 1, d.lgs. 471/97.
4. Pertanto, in accoglimento del ricorso principale ed in accoglimento
del secondo motivo del ricorso incidentale, assorbito il primo motivo, la
sentenza va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria regionale del
Veneto, in diversa composizione, per il riesame in relazione alle censure
accolte, oltre che per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale; accoglie il secondo motivo del ricorso
incidentale e dichiara assorbito il primo motivo del ricorso incidentale; cassa
la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione Tributaria
regionale del Veneto, in diversa composizione, anche per la liquidazione
delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in camera di consiglio il 14 giugno 2018

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La sentenza è, dunque, nulla nella parte in cui applica la sanzione di

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