Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19624 del 18/09/2020
Cassazione civile sez. VI, 18/09/2020, (ud. 22/07/2020, dep. 18/09/2020), n.19624
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria – Presidente –
Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 60-2019 proposto da:
G.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI
4, presso lo studio dell’avvocato SIMONETTA PARADISI, rappresentato
e difeso dall’avvocato ANTONIO FRANCESCO ALBO;
– ricorrente –
contro
COFINCAF SPA, in persona dei legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUDOVISI 35, presso lo studio
dell’avvocato MARISA PAPPALARDO, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato DANILO ROSSO;
– controricorrente –
contro
FALLIMENTO DITTA (OMISSIS) DI G.M.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 119/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 06/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 22/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. DI MARZIO
MAURO.
Fatto
RILEVATO
CHE:
1. – G.M. ricorre per tre mezzi, nei confronti del Fallimento Ditta (OMISSIS) di G.M., nonchè di COFINCAF S.p.A., contro la sentenza del 6 giugno 2018 con cui la Corte d’appello di Napoli ha respinto il suo reclamo del G. avverso la sentenza dichiarativa di fallimento.
2. – COFINCAF S.p.A. resiste con controricorso, mentre il Fallimento non spiega difese.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
3. – Il primo motivo denuncia violazione art. 360 c.p.c., n. 3, erronea ricognizione della fattispecie astratta recata da una norma di legge, vizio palese della sentenza per erronea valutazione degli elementi di fatto risultanti dal procedimento, vizio di motivazione.
Il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, vizio di motivazione.
Il terzo motivo denuncia violazione art. 360 c.p.c., n. 3, nullità della sentenza dichiarativa di fallimento per omessa notifica del decreto di convocazione all’impresa, violazione del procedimento di notifica L. fallimentare ex art. 15, comma 3, violazione artt. 3 e 24 Cost. e dell’art. 101 del c.p.c.
RITENUTO CHE:
4. – Il ricorso, come eccepito dalla controricorrente, è inammissibile.
La sentenza reiettiva del reclamo avverso la pronuncia dichiarativa di fallimento è ricorribile per cassazione, giusta la L. fallimentare, art. 18, commi 13 e 14, nel termine di trenta giorni dalla sua notificazione al reclamante a cura della cancelleria (notificazione cui è parificata la comunicazione: Cass. 9 ottobre 2017, n. 23575; Cass. 23 ottobre 2018, n. 26872; Cass. 30 ottobre 2018, n. 27685), essendosi così inteso evitare il rischio un’impugnazione protratta nel tempo, come avverrebbe ove quella sentenza non fosse notificata, ed a tale notificazione deve considerarsi equipollente quella operata dal curatore fallimentare, anch’essa idonea a permettere alla parte di conoscere compiutamente le ragioni e l’esito del reclamo, al fine di valutarne la ricorribilità (Cass. 14 aprile 2016, n. 7384).
Nel caso in esame la controricorrente ha prodotto l’a comunicazione di cancelleria da cui risulta che la sentenza è stata comunicata lo stesso giorno del deposito, sicchè il termine per l’impugnazione scadeva il 6 luglio 2018, mentre essa, in questo caso, è stata introdotta con ricorso notificato il 5 dicembre 2018.
5. – Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 5.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 o ed agli accessori di legge, dando atto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2020