Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19624 del 16/09/2010

Cassazione civile sez. trib., 16/09/2010, (ud. 24/06/2010, dep. 16/09/2010), n.19624

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Europoauto srl, in persona dell’Amministratore delegato legale

rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Roma via Montecervialto n.

165 presso lo studio dell’Avvocato Mastromarino Claudio, che la

rappresenta e difende, giusta mandato speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i

cui uffici e’ domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 139/12/97;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dal

Consigliere Dott. Giovanni Carleo.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso che il relatore ha depositato la seguente relazione: “La contribuente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 139/12/07, depositata il 3.12.2007, con la quale e’ stato accolto l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza di primo grado della CTP di Avellino con cui era stato accolto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di recupero di credito di imposta 2002 per investimento in area svantaggiata. L’Agenzia delle entrate si e’ costituita con controricorso.

2) La ricorrente ha lamentato con l’unica doglianza la violazione e falsa applicazione di legge (L. n. 388 del 2000, art. 8 e D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 67 e 68 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) concludendo il motivo con il seguente quesito di diritto: dica la Corte se un’area pavimentata adibita all’esposizione di automobili da parte di una societa’ venditrice di autovetture…e la recinzione con opere in c.a. della stessa, realizzate unitariamente ad una struttura in ferro riservata ad ufficio, siano da qualificarsi, in base alla verifica di sussistenza delle loro caratteristiche di individualita’ ed autonoma funzionalita’, immobilizzazioni e quindi acquisizioni di beni strumentali nuovi…ovvero meri costi ai fini dell’attribuzione del credito di imposta in aree svantaggiate… Il motivo e’ inammissibile per un duplice ordine di ragioni. In primo luogo, perche’ richiede sostanzialmente una valutazione di merito ovvero una verifica di sussistenza delle caratteristiche di individualita’ ed autonoma funzionalita’ delle opere realizzate, che e’ preclusa in sede di legittimita’ bon essendo consentito a questa Corte di rivalutare cio’ che i giudici di merito hanno gia’ valutato giungendo alla conclusione che i lavori di pavimentazione e recinzione fossero privi di individualita’ ed autonomia. In secondo luogo, la censura e’ altresi’ inammissibile in quanto non e’ in correlazione con la ratio decidendi, fondata essenzialmente sul rilievo che le opere in questione, accedendo ad un bene altrui, cioe’ ad un suolo condotto dalla contribuente in comodato, non sostanziassero un acquisto definitivo realizzato dalla societa’ Europauto. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio in quanto manifestamente infondato”;

considerato che il Collegio ha condiviso le considerazioni contenute nella relazione, ritualmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori;

ritenuto, in conclusione, che il ricorso deve essere pertanto rigettato per la sua manifesta infondatezza e ritenuto che a tale declaratoria segue la condanna della ricorrente alle spese liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese che liquida in Euro 1.600,00 di cui Euro 100,00 per esborsi oltre accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 24 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA