Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19624 del 04/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 04/08/2017, (ud. 23/02/2017, dep.04/08/2017),  n. 19624

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9066/2016 proposto da:

D.P.R., C.D., V.F., elettivamente

domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dall’avvocato STEFANO PALADINI;

– ricorrenti –

contro

SOCIETA’ CATTOLICA ASSICURAZIONE COOP A R.L. – P.I. (OMISSIS), in

qualità di cessionaria della DUOMO UNI ONE ASSICURAZIONI S.P.A., in

persona del procuratore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DELLE FORNACI 38, presso lo studio dell’avvocato FABIO ALBERTO, che

la rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 4630/2015 del TRIBUNALE di LECCE, depositata

il 30/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 23/02/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA

PELLECCHIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2010 V.F., D.P.R. e C.D., convennero in giudizio la propria assicurazione, Duomo Ass.ni per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro stradale occorso con l’autovettura di proprietà di P.G. e assicurata con Fondiaria. Esposero gli attori che nonostante la richiesta stragiudiziale inviata, la Duomo comunicava di non poter procedere al ristoro in quanto i danni riscontrati sui mezzi assicurati sembravano riconducibili ad altro evento.

Il giudice di pace di Lecce accolse la domanda attorea e condannò la Duomo ass.ni a risarcire i danni.

2. Il Tribunale di Lecce con sentenza n. 4630 del 30 settembre 2015 in accoglimento dell’appello della Duomo Ass.ni riformava la decisione impugnata e rigettava la domanda di risarcimento dei danni. Ha ritenuto prevalenti le valutazioni effettuate dal CTU, e confermate anche dalla documentazione fotografica prodotta, rispetto alle dichiarazioni rese dal teste di parte attrice.

3. Avverso tale pronunzia V.F., D.P.R. e C.D., propongono ricorso in Cassazione con un motivo.

3.1. In qualità della cessazione della Duomo Ass.ni ha depositato procura la Società Cattolica Ass. Coop. a r.l..

4. E stata depositata in cancelleria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e regolarmente notificata ai difensori delle parti, la proposta di inammissibilità del ricorso. I ricorrenti hanno depositato memoria.

4.1. Il collegio ha deliberato di adottare una motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, reputa il Collegio con le seguenti precisazioni, di condividere le conclusioni cui perviene la detta proposta.

6. Con l’unico motivo di ricorso i ricorrenti lamentano “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia”. Il giudice d’appello sarebbe incorso in errore perchè contraddittoriamente rispetto a quanto egli stesso afferma, nella sentenza si basa per il suo giudizio unicamente sulla relazione del CTU affermando genericamente che non può ritenersi assolto da parte dei ricorrenti l’onere probatorio il quale è, invece, stato assolto con la documentazione fotografica e la prova testimoniale. Tale prova è l’unica a risultare assolutamente concordante e precisa, a differenza della CTU che è meramente probabilistica circa la costruzione dei fatti.

Il motivo è inammissibile in quanto deduceto il vecchio n. 5 dell’art. 360 c.p.c., comma 1.

Infatti nel giudizio in esame, trova applicazione, l’art. 360 c.p.c., n. 5, come modificato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012, applicabile ai ricorsi proposti avverso provvedimenti depositati successivamente alla sua entrata in vigore (11 settembre 2012).

Il nuovo testo del n. 5) dell’art. 360 c.p.c., introduce nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Scompare, invece, nella nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ogni riferimento letterale alla “motivazione” della sentenza impugnata e, accanto al vizio di omissione (che pur cambia in buona misura d’ambito e di spessore), non sono più menzionati i vizi di insufficienza e contraddittorietà.

Al riguardo, si ricorda il principio affermato dalle Sezioni Unite secondo cui la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5) “deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sè, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di “sufficienza”, nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 22/09/2014, n. 19881).

Alla luce dell’enunciato principio, risulta che i ricorrenti, denunciando il vizio di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, non hanno rispettato i limiti di deducibilità del vizio motivazionale imposti dalla nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

7. Pertanto, ai sensi degli artt. 380-bis e 385 c.p.c., il ricorso va dichiarato inammissibile. Non occorre provvedere sulle spese in cuanto la società intimata non ha svolto attività difensiva. Difatti la costituzione mediante procura depositata dalla cessionario dell’intimata è del tutto irrituale: doveva avvenire con un atto notificato avendo natura sostanziale di atto di intervento (Cass. 7441/2011).

PQM

 

la Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2017

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