Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19623 del 30/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 30/09/2016, (ud. 15/07/2016, dep. 30/09/2016), n.19623

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19163/2015 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA (OMISSIS), in persona del Responsabile del

Contenzioso Esattoriale della Direzione Regionale del Lazio,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOACCHINO ROSSINI 18, presso

lo studio dell’avvocato GIOIA VACCARI, che la rappresenta e difende,

giusta procura speciale su ano separato autenticato;

– ricorrente –

contro

CED 90 SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL MASCHERINO n. 72, presso

lo studio dell’avvocato ENNIO SEVERA, rappresentata e difesa

dall’avvocato RENATO PIERO INNOCCA, giusta procura speciale in calce

al controricorso;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE (OMISSIS) DI ROMA;

– intimata –

avverso la sentenza n, 194/22/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA del 24/09/2014, depositata il 21/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GUIDO FEDERICO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

Equitalia Sud spa ricorre nei confronti della contribuente CED srl che resiste con controricorso nonchè dell’Agenzia delle Entrate, che non ha svolto nel presente giudizio attività difensiva, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 194/22/15, depositata il 21 gennaio 2015, con la quale, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, è stato parzialmente accolto il ricorso della contribuente avverso l’ingiunzione di pagamento per Ines ed Irap relativa all’anno 2005.

La CTR, per quanto qui ancora interessa, quanto alla regolazione delle spese, nel disporne la parziale compensazione alla luce dell’esito complessivo del giudizio, tenuto conto del comportamento degli appellanti (Concessionario ed Agenzia delle Entrate) che non avevano svolto un’azione adeguata per evitare il contenzioso in corso e ridurne le conseguenze pregiudizievoli, affermava che le stesse andavano poste a solidale carico dei medesimi in ragione di 2/3.

Equitalia Sud ha altresì depositato memoria difensiva.

Con il primo motivo di ricorso Equitalia Sud denunzia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5), lamentando che la condanna di Equitalia – in solido con l’Agenzia delle Entrate – al rimborso delle spese processuali era ingiusta non essendo ad essa imputabile il ritardo nella comunicazione del provvedimento di sgravio, attività di esclusiva competenza dell’Agenzia, posto che nessun controllo viene demandato al concessionario sulla legittimità e correttezza dei ruoli.

Conclude dunque nel senso che la sentenza impugnata avrebbe dovuto valutare separatamente l’azione svolta dal concessionario, appellante principale, rispetto a quella dell’Agenzia, appellante incidentale, e prendere atto del fatto che il parziale accoglimento del ricorso in primo grado era stato determinato dalla accertata responsabilità del solo ente impositore.

Il motivo è inammissibile, in quanto, nei termini in cui è formulato, non censura l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, ma evidenzia, piuttosto, una insufficiente motivazione, non più censurabile alla luce del nuovo disposto del n.5) comma 1 dell’art. 360 codice di rito, (Cass. Ss.Uu. n.8053/2014), lamentando in effetti che la CTR abbia erroneamente applicato il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., valutando in modo non adeguato il comportamento delle parti.

Le ragioni della condanna solidale al rimborso di 2/3 delle spese di lite in favore del contribuente, peraltro, risultano espressamente prese in considerazione dal giudice, che ha in particolare valutato, con giudizio di merito non sindacabile nel presente giudizio, il comportamento processuale delle parti, ritenendo, alla luce dello stesso, fondata la condanna solidale di appellante principale ed incidentale alla refusione di 2/3 delle spese di lite.

Con il secondo motivo si denunzia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), lamentando che il giudice di appello, nel regolare, a seguito della riforma della sentenza della CTP, le spese di ambedue i gradi del giudizio, abbia provveduto alla liquidazione cumulativa delle stesse, senza alcuna distinzione tra le spese del primo e quelle del secondo grado di giudizio.

Il motivo è fondato.

Ed invero, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di spese giudiziali, il giudice deve liquidare in modo distinto spese ed onorari in relazione a ciascun grado del giudizio, in modo da consentire alle parti di controllare i criteri di calcolo adottati (Cass. 24890/2011; 13138/2011; 6338/2008).

A tale consolidato orientamento non risulta essersi conformata l’impugnata sentenza, che ha liquidato in via cumulativa le spese giudiziali di ambedue i gradi di merito, senza distinguere tra primo e secondo grado.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo ricorso, respinto il primo.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, in relazione al motivo accolto, ad altra sezione della CTR del Lazio, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 15 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2016

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