Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19623 del 26/09/2011

Cassazione civile sez. lav., 26/09/2011, (ud. 28/06/2011, dep. 26/09/2011), n.19623

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.P., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato BERTI PAOLO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AUTOMOTIVE LIGHTING ITALIA S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

GIULIO CESARE 21/23, presso lo studio dell’avvocato DE LUCA TAMAJO

RAFFAELE, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati DIEGO

DIRUTIGLIANO, LUCA ROPOLO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1081/2008 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 05/11/2008 r.g.n. 892/08;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/06/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE BRONZINI;

udito l’Avvocato BERTI PAOLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

S.P. impugnava avanti il giudice del lavoro il licenziamento per giusta causa intimatogli dalla datrice di lavoro SPA AutomOtive Lighting italia per aver colpito con una ginocchiata il collega C.V..

Il Tribunale del lavoro di Torino con sentenza del 22.2.2008 rigettava la domanda.

Sull’appello del C. la Corte di appello di Torino con sentenza 30.10.2008 respingeva l’appello.

La Corte territoriale riteneva provato l’addebito in quanto il trauma ai danni del C. risultava confermato dal certificato medico, lo stesso si era recato subito in infermeria ove era stato visto e successivamente medicato dopo il ricorrente. Il fatto che il C. avesse ripreso il lavoro non escludeva l’episodio, così come la circostanza di non aver subito riferito di essere stato colpito da un collega; la circostanza del diverbio appariva acclarata e confermata dai testi non era significativo che la querela del C. fosse stata presentata l’ultimo giorno potendo avere la circostanza varie spiegazioni.

Pertanto, per la Corte territoriale, vi era stato certamente un alterco sul luogo di lavoro seguito da vie di fatto, episodio molto grave che legittimava la sanzione irrogata.

Ricorre il S. con due motivi di ricorso. Resiste la società con controricorso; il S. ha presentato una memoria difensiva ex art. 378 c.p.c., così come la società resistente.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si lamenta l’omessa e insufficiente motivazione su un fatto decisivo per la controversia ex art. 360 c.p.c.. Non è stata offerta una prova certa che il ricorrente abbia colpito il C. al basso ventre.

Il motivo è infondato. La Corte di appello ha, infatti, attentamente esaminato gli elementi che inducono a ritenere la fondatezza della contestazione disciplinare. Il trauma subito dal C. risulta dal certificato medico in atti e il C. si recò subito in infermeria ove fu visto dall’infermiera P. e fu medicato dopo il S. che sanguinava vistosamente, fra i due avvenne pacificamente un diverbio come riferito dai colleghi e non contestato neppure dai due lavoratori. In base a tali elementi la Corte territoriale ha ritenuto veritiero il contenuto della querela, posto che, per contro, non appare rilevante che il C. abbia ripreso il lavoro e che non abbia subito riferito di essere stato colpito da un collega perchè entrambe le circostanze non escludono l’accaduto in alcun modo. Peraltro il S. riferì di essere stato colpito due ore dopo al medico di fabbrica. Anche la presentazione l’ultimo giorno utile della querela può essere molto facilmente spiegata con la speranza di una composizione.

La motivazione appare del tutto esauriente e logicamente ineccepibile; le censure ripropongono questioni meramente fattuali già esaminate dalla Corte territoriale. L’iter logico seguito dai giudici di merito per ritenere provata la contestazione non è in alcun modo contraddittorio e non presenta indebiti salti di natura argomentativa.

Con il secondo motivo si lamenta l’omessa e insufficiente motivazione su di un fatto decisivo per la controversia, nonchè la violazione degli artt. 1455, 2106, 2119 c.p.c..

Il ricorrente non aveva subito per 20 anni alcuna sanzione disciplinare, era un sindacalista, era dipendente da 30 anni.

Anche il secondo motivo non appare fondato. La Corte territoriale ha già valutato l’assenza di sanzioni disciplinari, ma ha ritenuto che l’episodio contestato, un alterco seguito da vie di fatto, all’interno del posto di lavoro e durante l’orario di lavoro, sia di gravità tale da giustificare la irrogata sanzione espulsiva, come peraltro previsto dalla contrattazione collettiva. La motivazione appare congrua e logicamente coerente; non sussiste l’allegata carenza motivazionale in quanto si tratta in tutta evidenza di un episodio idoneo, di per sè, ad incrinare il rapporto fiduciario tra le parti alterando il clima di ordinaria collaborazione tra dipendenti sul luogo di lavoro che implica il rispetto di norme elementari di convivenza, come peraltro stabilito anche dalle parti sociali.

Si deve quindi rigettare il ricorso e condannare il ricorrente al pagamento delle spese del presente grado del giudizio che si liquidano in euro per esborsi e in Euro 2.500,000 per onorari difensivi, oltre IVA, CPA e spese generali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente grado del giudizio che si liquidano in Euro 40,00 per esborsi e in Euro 2.500,000 per onorari difensivi, oltre IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2011

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