Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19623 del 19/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 19/07/2019, (ud. 18/04/2019, dep. 19/07/2019), n.19623

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11522-2018 proposto da:

G.M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FULCIERI

PAULUCCI DE’ CALBOLI 1, presso lo studio dell’avvocato DANTE GROSSI,

che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (OMISSIS), in persona del

Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, MINISTERO

DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ DELLA RICERCA (OMISSIS), in persona

del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 6450/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 11/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PORRECA

PAOLO.

Fatto

CONSIDERATO

che:

G.M.A. conveniva la Presidenza del consiglio dei ministri e il Ministero dell’istruzione, esponendo di aver frequentato quattro corsi di specializzazione medica in anni accademici tra il 1981 e il 1993, chiedendo la condanna dello Stato italiano al pagamento di una somma equivalente alla giusta retribuzione non percepita per il periodo di frequenza della scuola, quale infine prevista dal D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, in tardiva e incompleta attuazione delle direttive CEE n. 75/362, 75/363, 82/76, 93/16, ovvero, in subordine, a una somma parametrata alla misura indicata dalla L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11, in favore dei medici specializzati prima dell’implementazione della normativa sovranazionale e beneficiari delle sentenze pronunciate sul punto dal giudice amministrativo;

il tribunale rigettava la domanda accogliendo l’eccezione di prescrizione delle amministrazioni, previa dichiarazione di difetto di legittimazione passiva del Ministero ed esclusione in ogni caso della spettanza della pretesa quanto a due delle quattro specializzazioni per essere iniziato il relativo corso anteriormente al 1^ gennaio 1983, tenuto conto del termine per il recepimento della normativa Eurounitaria;

la corte di appello confermava la decisione aderendo alla ragione più liquida individuata nell’estinzione prescrizionale del diritto;

avverso questa decisione ricorre per cassazione G.M.A., formulando due motivi;

resistono con controricorso la Presidenza del consiglio e il Ministero dell’istruzione.

Diritto

RILEVATO

che:

con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione della L. n. 370 del 1999, art. 11, e degli artt. 2934,2935e 2946 c.c., poichè la corte di appello avrebbe errato nell’omettere di considerare che la permanente condizione d’inadempienza dello Stato italiano non avrebbe consentito la decorrenza della prescrizione neppure dall’adempimento soggettivo parziale, avvenuto come detto nel 1999, per il periodo pregresso al recepimento nazionale dell'”acquis communautaire”;

con il secondo motivo si prospetta la violazione dell’art. 12 preleggi, in combinato disposto con gli artt. 2934,2935 e 2946 c.c., nonchè la violazione degli artt. 24 e 101 Cost., e delle direttive n. 362 del 1975 e n. 76 del 1982 CE, poichè l’interpretazione data dalla corte di appello all’adempimento legislativo parziale del 1999, quale data a decorrere dalla quale la violazione dell'”acquis” per gli altri soggetti titolati si sarebbe acclarata come definitiva, sarebbe stata data in contrasto con il divieto di estensione ermeneutica di norme speciali e comunque letteralmente univoche, nonchè con la tutela dei diritti, oltre che con il principio di soggezione giudiziale alla legge, imposti, nel caso, da fonte sovranazionale vincolante;

Rilevato che:

i motivi, da esaminare congiuntamente per connessione, sono inammissibili ex art. 360 bis c.p.c., n. 1;

questa Corte ha chiarito in modo univoco che il diritto al risarcimento del danno da tardiva ed incompleta trasposizione nell’ordinamento interno, realizzata solo con il D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive – per coloro i quali avrebbero potuto fruire del compenso nel periodo compreso tra il 1^ gennaio 1983 (in riferimento al termine di adempimento del legislatore nazionale) e la conclusione dell’anno accademico 1990-1991 (tenuto conto dell’inizio dei corsi e dell’implementazione ex D.Lgs. n. 257 del 1991) – nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della L.19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo, rendendo definitivo l’inadempimento soggettivo residuo (Cass., 31/08/2011, n. 17868, 20/03/2014, n. 6606, Cass., 15/11/2016, n. 23199, Cass., 31/05/2018, n. 13758);

trattandosi di interpretazione sistematica, non vi è alcuna violazione dei limiti d’interpretazione giudiziale della legge, così come alcuna ipotesi di contrasto con la normativa Europea di settore che non incide sul regime normativo nazionale prescrizionale, fermo restando che la lettura in parola, legata all’approvazione di leggi e tenuto conto del lasso temporale conseguente, non ha comporta alcuna (particolare) difficoltà per l’esercizio dei diritti in questione;

la pure articolata memoria non ha apportato motivi che possano giustificare il ripensamento del descritto quanto costante orientamento di questa Corte;

spese secondo soccombenza.

PQM

La Corte inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese dei controricorrenti liquidate in complessivi Euro 5.000,00, oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 18 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2019

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