Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19623 del 18/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 18/09/2020, (ud. 11/06/2020, dep. 18/09/2020), n.19623

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36276-2018 proposto da:

R.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI TRASONE 8,

presso lo studio dell’avvocato ERCOLE FORGIONE, rappresentato e

difeso da se stesso e dall’avvocato PIETRO ROMANO;

– ricorrente –

Contro

T.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato CARLO CARPANELLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4408/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 09/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/06/2020 Dal Consigliere Relatore Dott. GRASSO

GIUSEPPE.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che la Corte d’appello di Milano, rigettata l’impugnazione di R.A., proposta nei confronti di T.G., confermò la sentenza di primo grado, che aveva disatteso la domanda con la quale l’avv. R. aveva chiesto condannarsi il T. al pagamento della complessiva somma di Euro 113.232,56, a titolo di onorario per l’assistenza e la difesa assicurata dal professionista “in una controversia relativa alla contestazione che la Guardia di Finanza (…) aveva sollevato, cosi come risulta dal processo verbale di constatazione del 9.12.2009” sulla scorta di nomina “per la definizione del processo verbale di constatazione, per la difesa penale nel procedimento instauratosi innanzi al Tribunale di Milano”;

che la Corte di Milano disattese l’impugnazione affermando che, in assoluta prevalenza, l’attività professionale era stata svolta nell’interesse della AD Home Service s.r.l., della quale il T. era il legale rappresentante e che per la minima parte che aveva riguardato, secondo l’attore, personalmente il T., non constava prova del conferimento d’incarico;

ritenuto che avverso la decisione d’appello ricorre l’avv. R.A., che l’intimato resiste con controricorso e che entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa;

ritenuto che con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., nonchè l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, assumendo che:

– risultava essere stata acquisita la prova del conferimento dell’incarico da parte del T., siccome si traeva dall’ordinanza del 30/1/2014 con la quale il Tribunale aveva negato l’ammissione della prova orale, diretta al fine di dimostrare che il professionista aveva assistito a tutte le operazioni, della Guardia di Finanza e svolto la propria attività anche nell’interesse personale del T., sul presupposto che le circostanze addotte risultavano documentalmente;

– nel fascicolo di primo grado potevasi rinvenire “la delega a firma del T. del 15-02-2010”, successiva all’accertamento della Guardia di Finanza, con la quale costui delegava il ricorrente a “rappresentarlo presso l’Agenzia delle Entrate per la definizione del processo verbale di constatazione”;

– quanto al profilo penale “oltre alle tre nomine già prodotte”, la prova poteva trarsi dalla contestazione degli accertatori, i quali ipotizzando il superamento della soglia di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 4, avrebbero dovuto inoltrare segnalazione all’autorità giudiziaria penale;

considerato che il motivo è in parte manifestamente infondato e in parte inammissibile, in quanto:

a) il ragionamento della Corte d’appello che il ricorso avrebbe dovuto sottoporre a critica è il seguente: 1. le prestazioni di assistenza fiscale rivendicate dal professionista con la notula erano riferibili, per la gran parte, ad attività antecedenti al 9/12/2009 (data delle mosse contestazioni da parte della guardia di finanza, dalle quali il ricorrente fa derivare il suo incarico per l’assistenza e la difesa personale del T.) – l’accertamento fiscale era stato avviato nei confronti della società il 31/1/2008 e il T., nella sua qualità, aveva conferito incarico al R. -; 2. Non constava l’esistenza di un mandato per la difesa penale resistente; 3. Non risultava provata “nè l’effettiva partecipazione dell’appellante alle attività cui era stato delegato, nè il loro esito” e la “lacuna probatoria” non avrebbe potuto essere sanata attraverso la dedotta prova orale, assolutamente generica;

b) quest’ultima affermazione (non vi era prova delle attività svolte e del loro esito), costituente una delle rationes decidendi, non risulta essere stata precipuamente censurata dal ricorrente, il quale non ha allegato con puntualità ed esustività fatti e circostanze di causa, sulla base dei quali l’assetto avrebbe dovuto essere reputato erroneo;

considerato che, per contro, appare evidente l’aspecificità della censura, sotto il profilo del difetto di autosufficienza, in quanto non è dato sapere in quali sedi e per quali puntuali attività le dedotte procure siano state utilizzate e in cosa sa consistita la rivendicata spendita di attività professionale nell’interesse esclusivo del rappresentante sociale, in aggiunta a quella profusa in favore della società rappresentata, specificità che avrebbe imposto l’allegazione di emergenze di causa, dalle quali fosse dato trarre la concreta spendita di attività professionale nell’esclusivo e personale interesse del T.;

che anche la pretesa difesa in sede penale non è scrutinabile a cagione della sua invincibile aspecificità, anche sotto il profilo del difetto di autosufficienza;

ritenuto che con il secondo motivo (costituisca o no ulteriore aspetto del primo non rileva) il R. addebitata alla sentenza d’appello di avere omesso di statuire sugli onorari, spese e oneri elencati a pag. 12 del ricorso e ammontanti in complessive Euro 11.377,91;

considerato che anche questa critica non può essere scrutinata per difetto assoluto di specificità, non essendo dato sapere da dove il ricorrente tragga gli importi indicati, nè, tantomeno, questa Corte è stata posta in condizione di conoscere il documento (atto di conciliazione evocato dal ricorrente) dal quale trarre la conclusione che il professionista si ebbe ad adoperare per la prospettata conciliazione nell’interesse personale del T.;

considerato che, di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 64549), lo scrutinio ex art. 360-bis c.p.c., n. 1, da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d’inammissibilità, che può rilevare ai fini dell’art. 334 c.p.c., comma 2, sebbene sia fondata, alla stregua dell’art. 348-bis c.p.c. e dell’art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell’esonerare la Suprema Corte dall’esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi “inconsistenti”;

considerato che le spese legali debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi, in favore del controricorrente siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonchè delle attività espletate;

che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del resistente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, distratte in favore dell’avv. Carlo Carpanelli, dichiaratosi anticipatario, in Euro 15.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 11 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2020

 

 

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