Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19622 del 30/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 30/09/2016, (ud. 14/07/2016, dep. 30/09/2016), n.19622

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19047/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

M.E.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3773/06/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA del 19/05/2014, depositata il 09/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GUIDO FEDERICO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

L’Agenzia delle Entrate ricorre nei confronti di M.E., che non resiste, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 3773/06/14, depositata il 9.6.2014, con la quale è stata affermata l’inammissibilità dell’appello dell’Agenzia con conseguente conferma della sentenza di primo grado.

Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia denunzia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 10, 11, 12 e 53, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), censurando la sentenza impugnata per aver erroneamente affermato l’inammissibilità dell’atto di impugnazione, in quanto sottoscritto non già dal Direttore ma da un semplice funzionario, in forza di delega che non risulta prodotta in atti.

Il motivo va accolto alla stregua del consolidato orientamento di questa Corte (Cass. n. 6691 del 2014 e Cass. 10933/2015), secondo cui “in tema di contenzioso tributario, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 10, e art. 11, comma 2, riconoscono la qualità di parte processuale e conferiscono la capacità di stare in giudizio all’ufficio locale dell’agenzia delle entrate nei cui confronti è proposto il ricorso, organicamente rappresentato dal direttore o da altra persona preposta al reparto competente, da intendersi con ciò stesso delegata in via generale, sicchè è validamente apposta la sottoscrizione dell’appello dell’ufficio finanziario da parte del preposto al reparto competente, anche ove non sia esibita in giudizio una corrispondente specifica delega, salvo che non sia eccepita e provata la non appartenenza del sottoscrittore all’ufficio appellante o, comunque, l’usurpazione del potere d’impugnare la sentenza”.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della CTR del Lazio, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2016

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