Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19622 del 26/09/2011

Cassazione civile sez. lav., 26/09/2011, (ud. 28/06/2011, dep. 26/09/2011), n.19622

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI

BETTOLO 22, presso lo studio dell’avvocato PENZAVALLI GIANCARLO, che

lo rappresenta e difende, giusta procura speciale in atti;

– ricorrente –

contro

LINCE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, già

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL SEMINARIO 85, presso lo

studio dell’avvocato MAGNI FRANCESCO ALESSANDRO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato CECCARELLI ENRICO, giusta delega in

atti e da ultimo domiciliata presso la CANCELLERIA DELLA CORTE

SUPREMA DI CASSAZIONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 201/2009 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 27/02/2009 r.g.n. 904/08;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/06/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE BRONZINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.P. impugnava avanti il giudice del lavoro di Firenze il licenziamento disciplinare irrogatogli dalla datrice di lavoro Lice srl per aver lasciato il posto di lavoro con notevole anticipo, circostanza emersa in seguito ad un incidente stradale occorso al ricorrente il 12.3.2005.

Il Tribunale del lavoro di Firenze con sentenza del 10.1.2008 rigettava la domanda e la Corte di appello di Firenze con sentenza del 6.2.2009 rigettava l’appello proposto dal C..

La Corte territoriale osservava che, alla luce degli elementi emersi in giudizio, si doveva ritenere che l’incidente fosse avvenuto intorno alle ore 4, tenuto anche conto della distanza dalla zona assegnata al C.. Anche ammettendo la tesi che l’incidente si fosse verificato verso le 4,18 in ogni caso il luogo di lavoro risulterebbe abbandonato ben prima delle previste 4,30. Emergeva dalle prove espletate che dalla centrale aziendale era partita una telefonata per il cellulare del ricorrente verso le 4,07 in risposta ad altra telefonata con la radio di bordo effettuata evidentemente per segnalare l’incidente (come confermato da un teste); il luogo di lavoro in violazione dell’art. 127 ccnl risultava abbandonato mezz’ora prima del previsto. Trattandosi di mansioni di guardia giurata la violazione appariva grave, indipendentemente dal fatto che non avesse avuto conseguenze di ordine pratico ed idonea ad incrinare il rapporto fiduciario tra le parti.

Ricorre il C. con quattro motivi. Resiste controparte con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si lamenta l’omessa ed insufficiente motivazione della sentenza impugna. Era stata richiesta la prova su alcune circostanze rilevanti come il fatto che il C. avesse rifornito l’auto di carburante e che la strada di percorrenza fosse per un tratto a corrente alternata. Inoltre si era richiesto di produrre un CD relativo al percorso dal luogo dell’incidente alla sede della Linee. Le prove non ammesse avrebbero dimostrato che erano necessari più di trenta minuti per percorrere il tragitto in quelle particolari situazioni.

Il ricorso è infondato. Non si è specificato, contravvenendo al principio basilare dell’autosufficienza del ricorso, se le prove indicate fossero state richieste e nei termini oggi prospettati nel ricorso introduttivo, il che vale anche per l’acquisizione del CD. Quelle prima menzionate appaiono in ogni caso circostanze del tutto secondarie a fronte della razionale e dettagliata ricostruzione dell’incidente operata dai giudici di merito che hanno accertato che l’incidente avvenne intorno alle ore 4, come emerge anche dalla chiamata di risposta alla telefonata del C. che segnalava l’incidente verso le 4,07. La Corte territoriale ha anche osservato che seppure si accedesse alla tesi del ricorrente per cui l’incidente sia avvenuto alle 4,18 (il che non può essere, posto l’ora delle ricordate chiamate telefoniche), comunque non era possibile lasciare il posto di lavoro prima delle 4,30 e quindi lo stesso sarebbe stato abbandonato con largo anticipo. La motivazione è persuasiva, circostanziata e logicamente ineccepibile; rispetto a tale ricostruzione dell’accaduto le prove menzionate appaiono di trascurabile importanza, indipendentemente dalla carenza del ricorso prima menzionata.

Anche con il secondo motivo si allega l’omessa ed insufficiente motivazione: non si era verificata alcuna conseguenza pregiudizievole per la datrice di lavoro: il fatto quindi era inidoneo ad incrinare il rapporto fiduciario tra le parti.

Il ricorso è infondato: la Corte territoriale ha ricordato che la società datrice di lavoro ha per oggetto servizi di vigilanza per il tramite di guardie giurate che hanno l’obbligo di presidiare il territorio loro affidato nel periodo di tempo stabilito e che non sono soggetti ad un controllo diretto. Pertanto l’abbandono del posto di lavoro con notevole anticipo, senza alcun avviso, lasciando scoperta la zona, costituisce senza dubbio, come ritenuto anche dalle parti sociali, una violazione idonea per la sua gravità ad incrinare il rapporto fiduciario stante la delicatezza delle mansioni affidate,attribuite sotto un regime di sostanziale autocontrollo.

Con il terzo motivo si deduce la violazione art. 127 ccnl: non si era abbandonata la zona, il ricorrente poteva sempre ritornare sul posto in caso di allarme; non si tratta di abbandono del posto di lavoro, ma solo di un allontanamento. Il licenziamento era ingiustificato anche dal punto di vista soggettivo avendo lo stesso ricorrente dichiarato che l’incidente si era verificato prima delle 4,30.

Il terzo motivo è in primis inammissibile per non essere stata prodotta la copia del contratto collettivo invocato (cfr. cass. sez. un. n. 20075/2010) ed inoltre l’interpretazione della norma non è sottoposta a critica ai sensi dell’art. 1362 c.c. e segg.;

l’interpretazione offerta della norma contrattuale non si addice comunque, alla realtà dei fatti. Posto che il ricorrente ha lasciato il posto di lavoro molto tempo prima del previsto allontanandosi di ben otto Km. dalla zona affidata, non si vede come si possa definire tale episodio non un “abbandono”, ma un mero allontanamento. La zona affidata al ricorrente è risultava scoperta per mezz’ora e il ricorrente comunque si trovava a numerosi chilometri di distanza.

Infine si deduce l’omessa ed insufficiente motivazione della sentenza impugnata. Si era fatto riferimento nella lettera di recesso anche a sanzioni disciplinari: si era chiesto di provare che le sanzioni erano state rinunciate dal datore di lavoro, mentre erano state in effetti tenute presenti ai fini della recidiva.

Il motivo appare infondato in quanto i precedenti addebiti non sono stati tenuti in alcuna considerazione ai fini decisori posto che si è accertato che la mancanza da ultimo contestata era di per sè idonea, anche alla luce della contrattazione collettiva, ad incrinare il rapporto fiduciario.

Pertanto si deve rigettare il ricorso e condannare il ricorrente al pagamento delle spese del presente grado del giudizio che si liquidano in euro per esborsi ed in Euro 2.500,00 per onorari difensivi, oltre IVA, CPA e spese generali.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso e condannate il ricorrente al pagamento delle spese del presente grado del giudizio che si liquidano in Euro 40,00 per esborsi ed in Euro 2.500,00 per onorari difensivi, oltre IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2011

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