Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19622 del 24/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 19622 Anno 2018
Presidente: CAMPANILE PIETRO
Relatore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2775/12 R.G. proposto da:
VADUE IMMOBILIARE S.R.L., in persona del legale rappresentante,
rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Girelli, con domicilio eletto presso
lo studio di quest’ultimo, in Roma via delle Quattro Fontane, n. 15;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., rappresentata e
difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma,
via dei Portoghesi, n. 12;

-contro ricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Calabria
n. 623/08/10 depositata in data 29 novembre 2010
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14.6.2018 dal
Consigliere dott.ssa Pasqualina Anna Piera Condello
RITENUTO IN FATTO

Data pubblicazione: 24/07/2018

La società Vadue Immobiliare s.r.l. proponeva ricorso avverso l’avviso
di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate ai fini del recupero a
tassazione di Irpeg e Ilor relativi all’anno d’imposta 1988.
In particolare, per quanto qui interessa, l’Ufficio disconosceva, per
mancata esibizione della istanza, in risposta alla richiesta formulata con
questionario, la esenzione venticinquennale Ilor in relazione a fabbricati, siti
nel Comune di Carolei, trasferiti alla società contribuente dalla ditta

immobiliare.
La Commissione tributaria provinciale, pur ritenendo che l’omessa
presentazione del Modello 55 non fosse ostativa alla fruizione
dell’esenzione, rilevava che dagli atti di causa non era possibile desumere
se gli immobili avessero le caratteristiche previste dal d.m 2/8/1969 del
Ministero dei Lavori Pubblici.
Proposto appello dalla contribuente, la Commissione tributaria
regionale rigettava la richiesta di esenzione Ilor, evidenziando che
l’attestazione rilasciata dal Comune, prodotta in giudizio, certificava che i
fabbricati erano stati costruiti in base alla licenza n. 3 del 9/4/70, rilasciata
a favore di Allegrini Michele e non a favore della società ricorrente, e non
attestava che la licenza era stata rilasciata a favore dell’Allegrini nella
qualità di amministratore delegato della società.
Avverso la suddetta decisione propone ricorso per cassazione la
società Vadue Immobiliare s.r.I., con due motivi, cui resiste l’Agenzia delle
Entrate mediante controricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo di ricorso, deducendo la nullità della sentenza
per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., la ricorrente evidenzia che
l’avviso di accertamento fondava il mancato riconoscimento dell’esenzione
dal pagamento dell’Ilor esclusivamente sulla omessa presentazione della
istanza, senza fare riferimento ad altri motivi, essendo l’Ufficio a
conoscenza della circostanza che, a seguito della registrazione dell’atto di
conferimento, gli immobili erano stati trasferiti dalla ditta individuale

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individuale Allegrini Michele, originario proprietario del compendio

Michele Allegrini alla Vadue Immobiliare s.r.1, che era, quindi, subentrata
nella titolarità dell’esenzione.
Poiché, pertanto, il thema decidendum della controversia era rimasto
circoscritto unicamente alla questione della eventuale concedibilità del
beneficio in assenza della presentazione della istanza di esenzione, i giudici
di appello, prendendo in considerazione fatti estranei all’avviso di
accertamento ed al ricorso proposto, sui quali non vi era contrasto tra le

2. Con il secondo motivo, deducendo la nullità della sentenza per
violazione del principio di non contestazione di cui all’art. 115 cod. proc.
civ., la ricorrente ha ribadito, richiamando argomentazioni difensive già
fatte valere con il primo motivo, che i giudici di appello non avrebbero
potuto negare il diritto all’esenzione sulla base di una circostanza che non
era stata mai oggetto di contestazione e sulla quale non si era mai
instaurato il contraddittorio in sede giudiziale.
3. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto
strettamente connessi, sono infondati.
4. La disciplina applicabile ratione temporis, trattandosi di periodo
d’imposta successivo al 31 dicembre 1987, è quella che si rinviene nel d.P.R
917/1986.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “il beneficio dell’esenzione
venticinquennale dell’Ilor sul reddito dei fabbricati, previsto dall’art. 38 del
d.P.R. n. 601 del 1973, non ha natura oggettiva e, pertanto, non è
applicabile per il solo fatto che il contribuente possieda un immobile” (Cass.
n. 4272 del 2002).
4.1. Con riguardo, in particolare, ai fabbricati appartenenti ad
imprese, l’art. 40 del d.P.R. 917/1986, in tema di redditi fondiari, stabilisce
che “non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad
imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per
l’esercizio di arti e professioni, ossia quelli che vengono “utilizzati
esclusivamente per l’esercizio di imprese commerciali”; la

ratio di tale

ultima disposizione normativa va rinvenuta nel fatto che detti immobili

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parti, avevano violato l’art. 112 cod. proc. civ..

costituiscono componenti del reddito complessivo d’impresa ai fini delle
imposte sui redditi.
L’art. 57 dello stesso d.P.R. 917/1986 esclude, pertanto, dal computo
i redditi degli immobili “che non costituiscono beni strumentali per l’esercizio
dell’impresa”, stabilendo che il relativo ammontare sia determinato avendo
riguardo al reddito fondiario, a norma degli artt. 34 e ss. del t.u.i.r.
4.2. Quanto appena detto comporta che i redditi ritraibili dai

beni che non hanno carattere strumentale rispetto al reddito d’impresa e, in
relazione ad essi, l’Ilor viene applicata separatamente, come già
disponevano gli artt. 4, commi 5 e 6, del d.P.R. 599/1973 e come
prevedeva l’art. 118, comma 2, del t.u.i.r., nella formulazione vigente prima
della sostituzione di cui all’art. 3, comma 103, lett. f) I. 549/1995.
5.

Nella fattispecie in esame la ricorrente, pur invocando

l’applicazione della esenzione Ilor, non ha neppure allegato, come era suo
onere, la natura dell’immobile, ossia se esso avesse o meno carattere
strumentale ai fini dell’esercizio dell’attività d’impresa e, pertanto, in difetto
di tale prova, la natura fondiaria rimane assorbita dalla valutazione unitaria
del reddito d’impresa e non è, di conseguenza, ravvisabile un “reddito di
fabbricati”, ai sensi degli artt. 34 e ss. del t.u.i.r., costituente materia
autonomamente assoggettabile ad Ilor.
6.

Risulta, pertanto, erronea la motivazione della sentenza

impugnata, nella parte in cui si nega la esenzione Ilor per il fatto che
l’attestazione rilasciata dal Comune certifica che i fabbricati di proprietà
della ricorrente sono stati costruiti in base a licenza rilasciata in favore del
precedente proprietario del compendio immobiliare, trattandosi di
circostanza del tutto ininfluente ai fini della applicabilità della esenzione Ilor.
I giudici di appello avrebbero, infatti, dovuto negare il riconoscimento
dell’esenzione Ilor per la ragione che, nella fattispecie, neppure era stata
allegata la natura non strumentale del bene immobile.
Risultando, comunque, il dispositivo della sentenza impugnata
conforme al diritto, questa Corte, ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, cod.
proc. civ., non può che pervenire al rigetto del ricorso proposto dalla

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fabbricati conservano la qualifica di reddito fondiario, ai fini Irpef, solo per i

contribuente limitandosi alla sola correzione della motivazione nei termini
sopra indicati, non essendo necessario compiere nuovi accertamenti e
nuove valutazioni di fatto.
In conclusione, il ricorso va respinto.
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza
e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in
euro 2.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito
Così deciso in camera di consiglio il 14 giugno 2018

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La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso, in favore della

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