Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19622 del 19/07/2019
Cassazione civile sez. VI, 19/07/2019, (ud. 18/04/2019, dep. 19/07/2019), n.19622
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9551-2018 proposto da:
C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI RIPETTA
142, presso lo studio dell’avvocato NATALE CARBONE, che lo
rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
REPUBBLICA ITALIANA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO
DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, UNIVERSITA’ DEGLI
STUDI DI MESSINA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 659/2017 della CORTE D’APPELLO di REGGIO
CALABRIA, depositata il 13/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 18/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PORRECA
PAOLO.
Fatto
CONSIDERATO
Che:
C.M. conveniva, per quanto qui rileva, la Presidenza del consiglio dei ministri, esponendo di aver frequentato un corso di specializzazione medica, in geriatria e gerontologia, in anni accademici tra il 1983-1984 e il 1986-1987, chiedendo la condanna dello Stato italiano al pagamento di una somma equivalente alla giusta retribuzione non percepita per il periodo di frequenza della scuola, quale infine prevista dal D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, in tardiva e incompleta attuazione delle direttive CEE n. 75/362, 75/363, 82/76, 93/16;
il tribunale rigettava la domanda ritenendo intervenuta la prescrizione, con pronuncia riformata dalla corte di appello, secondo cui, però, la spettanza andava parametrata alle più contenute previsioni di cui alla L. 19 ottobre 1999, n. 370;
avverso questa decisione ricorre per cassazione C.M., formulando un unico e articolato motivo e depositando memoria;
non ha svolto difesa l’amministrazione.
Diritto
RILEVATO
che:
con l’unico motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6 e della L. n. 370 del 1999, art. 11, poichè, anche alla luce dell'”acquis communautaire”, il compiuto adeguamento alla normativa unionale avvenuto nel 1991 avrebbe dovuto essere applicato al deducente;
Rilevato che:
il ricorso è improcedibile ex art. 369, c.p.c.;
infatti, manca agli atti l’asseverazione autografa della sentenza e l’amministrazione intimata non si è costituita sicchè non può operare il mancato disconoscimento (Cass., Sez. U., 25/03/2019, n. 8312);
il motivo sarebbe stato comunque inammissibile anche ex art. 360 bis c.p.c., n. 1;
in rito perchè non risultano depositati gli avvisi di ricevimento del ricorso notificato per via postale;
nel merito poichè questa Corte ha chiarito, in argomento, che “quanto al criterio di liquidazione del danno…premesso che la C.G.U.E., tanto nella sentenza del 25/2/1999 quanto nella (in gran parte reiterativa) recente sentenza del 24/1/2018, non ha incluso tra i principi interpretativi vincolanti alcun riferimento all’una o all’altra delle due fonti normative interne sopra richiamate, avendo piuttosto rimesso al giudice nazionale la determinazione della misura dell’indennizzo, è sufficiente qui fare rinvio alla giurisprudenza consolidata delle sezioni semplici ed alle ampie motivazioni che la sostengono (cfr. tra molte: Sez. 3 n. 3972 del 12; n. 1917 del 12; n. 17682 del 11), convergenti nell’individuare nella “aestimatio” del danno effettuata, sia pure limitatamente a coloro che avevano adito vittoriosamente il giudice amministrativo, dallo Stato italiano con la L. n. 370 del 1999, art. 11, il riferimento normativo più prossimo alla fattispecie in esame. Alla quale non può applicarsi il disposto del D.Lgs. n. 257 del 1991 di trasposizione nell’ordinamento interno delle direttive in questione, destinato a regolare le situazioni future (a partire dall’anno accademico 1991/1992), peraltro prevedendo condizioni di frequenza dei corsi diverse e più impegnative di quelle al cui rispetto erano stati tenuti…(coloro) che avevano frequentato le scuole nel periodo precedente” (Cass., Sez. U., 27/11/2018, n. 30649, che così riprendono Cass., 10/07/2013, n. 17068, specialmente pag. 11, punto 6.2., e precisano Cass., 31/05/2018, n. 13759);
al contempo, anche la Corte di giustizia ha ribadito di recente che la normativa comunitaria, ferma naturalmente la non irrisorietà della quantificazione nazionale, non ha stabilito una definizione di adeguata remunerazione (Corte di giustizia, 24 gennaio 2018, C-616/16 e C617-16; conf. Cass., 27/02/2019, n. 5719) sicchè la conclusione deve ritenersi “acte claire”, mentre sul punto affatto pertinente sarebbe risultata la giurisprudenza di questa Corte menzionata da parte ricorrente nella memoria, afferente a generali problematiche inerenti alla compiutezza del risarcimento;
non deve disporsi sulle spese in assenza di attività difensiva da parte degli intimati.
PQM
La Corte dichiara improcedibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 18 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2019