Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19622 del 18/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 18/09/2020, (ud. 11/06/2020, dep. 18/09/2020), n.19622

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35128-2018 proposto da:

F.G., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato PAOLA DE NICOLELLIS;

– ricorrente –

contro

F.V., F.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1289/2018 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 13/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11 /06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GRASSO

GIUSEPPE.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che la Corte d’appello di Salerno, rigettata l’impugnazione di F.G., proposta nei confronti di F.V., confermò la sentenza di primo grado, con la quale era stata disposta la divisione dei beni caduti in successione per morte del padre dei due litiganti;

ritenuto che avverso la decisione d’appello ricorre F.G. e che la controparte è rimasta intimata;

ritenuta che con l’unitaria censura il ricorrente denunzia “omessa, insufficiente e contraddittola motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, lamentando, in sintesi, che la sentenza impugnata, caratterizzata da insufficiente motivazione, era incorsa in un “ragionamento fallace”, per non avere verificato se il CTU, richiamato per chiarire l’effettiva destinazione economica di taluni fondi, avesse reso compiuta risposta, corrispondente alla realtà, nonchè per avere giudicato aspecifiche le osservazioni mosse a riguardo dei criteri estimatori, nonostante l’appellante avesse fatto luogo a puntuale specificazione con la memoria conclusiva;

considerato che il motivo non supera il vaglio d’ammissibilità per il convergere di almeno due autonome ragioni:

a) il ricorrente propone censura della motivazione, in spregio al contenuto dell’art. 360 c.p.c., n. 5, siccome novellato nel 2012, il quale consente il ricorso solo in presenza di omissione della motivazione su un punto controverso e decisivo (dovendosi assimilare alla vera e propria omissione le ipotesi di “motivazione apparente”, di “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e di “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione) – S.U., n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629830; S.U. n. 8054, 7/4/2014, Rv. 629833; Sez. 6-2, ord., n. 21257, 8/10/2014, Rv. 632914), omissione che qui non si rileva affatto, siccome si trae inequivocamente dal contenuto della decisione, tale da fare escludere la ipotesi di una giustificazione motivazionale meramente apparente;

b) il ricorso è, inoltre, palesemente aspecifico, sotto il profilo del difetto di autosufficienza, non essendo questa Corte stata posta in condizione di conoscere nessuno dei documenti evocati in ricorso, e, in primo luogo gli elaborati del CTU e del CTP;

considerato che, di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 6435 49), lo scrutinio ex art. 360-bis c.p.c., n. 1, da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d’inammissibilità, che può rilevare ai fini dell’art. 334 c.p.c., comma 2, sebbene sia fondata, alla stregua dell’art. 348-bis c.p.c. e dell’art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che 1a funzione di filtro della disposizione consiste nell’esonerare la Suprema Corte dall’esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi “inconsistenti”;

considerato che non occorre far luogo a statuizione sulle spese non constando la presenza di contraddittore in questa sede;

che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 11 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2020

 

 

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