Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19622 del 16/09/2010

Cassazione civile sez. trib., 16/09/2010, (ud. 24/06/2010, dep. 16/09/2010), n.19622

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Gesdem srl, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e

difesa dagli avv.ti Romanelli Guido Francesco e Giorgi Luigi,

elettivamente dom.ta in Roma, via Cosseria n. 5, giusta mandato

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i

cui uffici e’ domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale Friuli

Venezia Giulia 87/11/07;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dal

Consigliere Dott. Giovanni Carleo.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso che il relatore ha depositato la seguente relazione: “La contribuente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Friuli – Venezia Giulia n. 87/11/07, depositata il 12.12.2007, con la quale e’ stato respinto l’appello della stessa contribuente avverso la sentenza di primo grado della CTP di Gorizia con cui era stato rigettato il ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento Irpeg ed Ilor 1995. L’Agenzia delle entrate non si e’ costituita.

2) La ricorrente ha lamentato con la prima doglianza la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 43, 55 e 95 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e con la seconda doglianza la contraddittoria motivazione della sentenza impugnata circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 deducendo con il primo motivo che la CTR avrebbe errato nel ritenere che il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 43 e 55 non si applicassero alle societa’ di capitali e che si dovessero considerare sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale o dati a mutuo.

La censura coglie nel segno alla luce del consolidato orientamento di questa Corte secondo cui In tema di reddito d’impresa, lo ius superveniens” rappresentato dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 55 (il quale ha modificato il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 55), in virtu’ del quale non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in danaro o in natura fatti a fondo perduto alle societa’ in nome collettivo o in accomandita semplice, e cio’ indipendentemente da ogni profilo di proporzionalita’ degli stessi rispetto alle quote societarie ed indipendentemente da ogni delibera assembleare, si rende applicabile, in virtu’ del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 95, anche all’ipotesi di versamenti fatti, dai soci, alle societa’ a responsabilita’ limitata. La nuova disciplina trova applicazione per i periodi di imposta precedenti, ai sensi del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, art. 36 solo nel caso (non ricorrente nella specie) in cui le relative dichiarazioni validamente presentate risultino ad essa conformi. (Cass. n. 1911/07, 10505/98). In conclusione, si ritiene che, meritando di essere condivo il primo motivo di impugnazione, assorbito il secondo, il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio in quanto manifestamente fondato”;

considerato che il Collegio ha condiviso le considerazioni contenute nella relazione, ritualmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori;

ritenuto che deve pertanto condividersi la prima doglianza, assorbito il secondo motivo di impugnazione;

ritenuto che il ricorso proposto, deve essere accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto;

ritenuto che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere decisa nel merito con l’accoglimento del ricorso introduttivo della lite proposto dalla contribuente;

ritenuto che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese dell’intero giudizio in quanto l’orientamento giurisprudenziale riportato si e’ consolidato solo dopo l’introduzione della lite.

PQM

LA CORTE accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della lite proposto dalla contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 24 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA