Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19622 del 09/07/2021

Cassazione civile sez. VI, 09/07/2021, (ud. 26/05/2021, dep. 09/07/2021), n.19622

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCRIMA Antonietta – Presidente –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8913/2019 R.G. proposto da:

U.C.G.A., rappresentato e difeso dall’Avv.

Antonino Pastore;

– ricorrente –

contro

T.D.A.;

– intimata –

avverso l’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione, n. 1512/2018,

pubblicata il 22 gennaio 2018;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 maggio

2021 dal Consigliere Dott. Iannello Emilio.

 

Fatto

RILEVATO

che:

U.C.G.A. ricorre, con tre mezzi, per la revocazione, ex art. 391-bis c.p.c. e art. 395 n. 4 c.p.c. dell’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 1512/2018, pubblicata il 22 gennaio 2018;

l’intimata non svolge difese nella presente sede.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il ricorso risulta notificato a mezzo p.e.c. lunedì 25 febbraio 2019 e va pertanto dichiarato inammissibile, poiché tardivo;

l’ordinanza impugnata è stata pubblicata in data 22 gennaio 2018 e non è stata notificata;

per la proposizione del ricorso occorreva pertanto osservare il termine di sei mesi da tale data; ciò ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., comma 1, ultimo periodo, nel testo – applicabile alla specie ratione temporis – modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. l), n. 1), convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197, ai sensi del quale “la revocazione può essere chiesta entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione ovvero di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento”;

sarà utile rammentare in proposito che il dubbio di diritto intertemporale che si era posto in ordine alla riduzione, operata dalla citata norma, del termine per proporre ricorso per revocazione (da un anno a sei mesi) riguardava solo la sua applicabilità o meno anche alle sentenze od ordinanze pubblicate anteriormente alla entrata in vigore della novella (30 ottobre 2016): e come tale non avrebbe dunque potuto riguardare il caso in esame, nel quale ad essere impugnata per revocazione è una ordinanza pubblicata successivamente a tale data;

tale dubbio è stato comunque risolto dalla Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 8091 del 23/04/2020 che ha affermato il principio secondo cui “il termine semestrale per la proposizione del ricorso per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, così ridotto, in sede di conversione del D.L. 31 agosto 2016, n. 168, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197, si applica in relazione ai soli provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore della stessa (30 ottobre 2016) in difetto di specifica disposizione transitoria e in applicazione della regola generale di cui all’art. 11 preleggi” (nello stesso senso v. già, ex aliis, Cass. 29/08/2018, n. 21280; 28/01/2019, n. 2302; 11/03/2019, n. 6977; 27/05/2019, n. 14390; 02/07/2019, n. 17732);

peraltro, quand’anche fosse stato applicabile il precedente più lungo termine annuale, la conclusione non sarebbe potuta mutare: detto termine, infatti, pur considerata la sospensione dei termini per il periodo feriale, sarebbe in tal caso venuto a scadere venerdì 22 febbraio 2019, giorno del calendario rispetto al quale non è predicabile alcuna proroga, ex art. 155 c.p.c., non trattandosi né di giorno festivo, né di sabato: anche in tal caso dunque il termine si rivelerebbe scaduto ben prima della notifica del ricorso de quo, avvenuta, come detto, lunedì 25 febbraio 2019;

e’ destituito di fondamento l’assunto svolto in ricorso (pagg. 11 e 18, primi tre righi) secondo cui, non avendo il ricorrente ricevuto alcuna comunicazione della data fissata per la trattazione del ricorso per cassazione, l’ordinanza medesima sarebbe da considerare nulla e il termine per impugnare dovrebbe comunque farsi decorrere “dalla conoscenza”, nella specie avuta solo in data 2 gennaio 2019, a seguito di interlocuzione con la cancelleria;

tale assunto e’, anzitutto, smentito in punto di fatto dalla prova, in atti, dell’avvenuta notificazione dell’avviso di udienza a mezzo p.e.c. al difensore, all’indirizzo da lui stesso comunicato in ricorso: è infatti attestato che “il giorno 18/10/2017 alle ore 13:00:58 il messaggio “COMUNICAZIONE 25859/2016/CIVILE/AVVISO UDIENZA/CASS” proveniente da cassazioneptel.giustiziacert.it ed indirizzato a antonino.pastore.pec.ordineavvocaticatania.it è stato consegnato nella casella di destinazione”;

in ogni caso la circostanza, quand’anche fosse stata vera, non avrebbe potuto comunque giustificare una diversa decorrenza del termine, ai sensi dell’art. 327 c.p.c., comma 2 (ritenuto, da questa Corte, per evidenti esigenze di coerenza sistematica, applicabile anche con riferimento al termine per proporre ricorso per revocazione avverso sentenze o ordinanze della Corte di cassazione: v. Cass. 02/12/2005 n. 26261);

tale effetto potrebbe infatti conseguire, ex art. 327 c.p.c., comma 2: i) solo a favore della parte contumace (e tale non può certo considerarsi il ricorrente che abbia depositato il ricorso per cassazione); solo dalla nullità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio di legittimità o dalla nullità della notificazione degli atti di cui all’art. 292 c.p.c. (quale non è il decreto che fissa la trattazione del ricorso in adunanza camerale); iii) sempre che la parte dimostri che, a causa di tale nullità, non abbia avuto conoscenza del giudizio medesimo (cfr. Cass. n. 26261 del 2005, cit.; n. 13012 del 23/12/1997);

in definitiva, nella specie, l’ U., avendo egli stesso proposto ricorso ed essendo pertanto ben a conoscenza della pendenza del procedimento, era in condizioni di potersi informare del suo esito in tempo utile per proporre tempestiva impugnazione per revocazione;

il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, restando assorbito l’esame dei motivi che ne sono posti a fondamento;

non avendo l’intimata svolto difese, non v’e’ luogo a provvedere sul regolamento delle spese;

va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2021

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